CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 agosto 2020, n. 17068
Licenziamento per giusta causa – Obbligo datoriale di comunicare motivi del licenziamento presuppone che questi motivi non siano stati precedentemente indicati – Precedente contestazione disciplinare dei fatti, essenziale elemento di garanzia – Successiva comunicazione del recesso può limitarsi a richiamare quanto in precedenza contestato
Rilevato che
– Con sentenza in data 19 aprile 2018, la Corte d’Appello di Catania ha respinto l’impugnazione proposta dalla P.C. nei confronti della M. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva rigettato la domanda del lavoratore volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa dalla società in data 28 ottobre 2010 nonché la corresponsione delle differenze retributive per lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti, nonché indennità di trasferta;
– in particolare, la Corte ha ritenuto adeguatamente dimostrata in sede istruttoria di primo grado la sussistenza degli illeciti disciplinari ascritti al dipendente aventi ad oggetto due mancati pagamenti di prodotti alimentari in due diverse occasioni e difettante, invece, la prova circa le differenze retributive richieste;
– per la cassazione della sentenza propone ricorso P.C. affidandolo a due motivi;
– la M. s.r.l. è rimasta intimata.
Considerato che
– in via preliminare, si rileva che il ricorrente ha proposto istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 126 III comma del DPR n. 115 del 2002, istanza già ritenuta inammissibile dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania con provvedimento del 20/11/2018;
– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge n. 604 del 1966 nonché degli artt. 4 e 7 L. n. 300/70, 2119 cod. civ., CCNL e D.lgs. n. 196/2003;
– il motivo non può trovare accoglimento;
– va preliminarmente rilevato, al riguardo, che il motivo risulta formulato in modo confuso, e tuttavia, con esso si censura, sostanzialmente, la decisione impugnata là dove la stessa avrebbe ritenuto l’insussistenza di un onere di ulteriore comunicazione della motivazione del licenziamento una volta comunicata ritualmente la contestazione e qualora il licenziamento si riferisca ai fatti specifici ivi descritti;
– occorre qui ribadire il principio già affermato da Cass. n. 454 del 2003, (e confermato da diverse successive pronunzie, fra cui, Cass. n. 15986 dell’1/08/2016, Cass. n. 28471 del 07/11/2018) secondo il quale l’obbligo datoriale di comunicare i motivi del licenziamento (previsto dall’art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall’art. 1 comma 37 della L. 92/2012) presuppone che questi motivi non siano stati precedentemente indicati. La precedente contestazione disciplinare dei fatti, da un canto e essa stessa l’indicazione dei motivi che conducono al licenziamento; d’altro canto (ove l’indicazione non sia ritenuta sufficiente) costituisce la base per la richiesta dei motivi (nell’ambito del procedimento che con la contestazione eh- apre, anche attraverso l’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300), precludendo l’ipotizzabilità e comunque l’esistenza d’un obbligo datoriale di rispondere alla successiva richiesta di motivi, esterna a questo procedimento;
Afferma questa Corte (cfr. sul punto, Cass. n. 28471 del 07/11/2018) che nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore, l’essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell’addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a richiamare quanto in precedenza contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro a descrivere nuovamente i fatti in contestazione per rendere puntualmente esplicitate le motivazioni del recesso e per manifestare come gli stessi non possano ritenersi abbandonati o superati;
– in particolare, con riguardo alla contestazione de qua, la Corte ha ritenuto che le lettere di contestazione contenessero una esposizione puntuale dei fatti addebitati al lavoratore, con riferimento a singoli, specifici episodi, ben individuati nel tempo e nelle modalità e che la lettera di recesso faccia riferimento proprio a quei fatti materiali nei quali la datrice aveva ravvisato e contestato le infrazioni disciplinari, reputando, cosi, adeguatamente assicurato il diritto di difesa;
– inoltre, relativamente all’utilizzazione delle videoregistrazioni, va rilevato che la Corte ha ritenuto che nessuna richiesta di “ostensione” delle stesse fosse stata mai avanzata, anzi essendosi la parte rifiutata nettamente di consentire l’utilizzazione delle stesse e che, d’altra parte, il contenuto di esse è stato ritenuto corroborato dalle dichiarazioni rese dal teste F., il quale ha riferito dei fatti non solo per aver visionato le immagini, ma anche per aver effettuato controlli incrociati con i giornali di fondo delle casse da cui risulta la tipologia di merce e il prezzo, rilevato dal codice rilasciato dalla bilancia e dal numero dell’etichetta adesiva;
– tali valutazioni, immuni da vizi logici, in quanto del tutto fattuali, sono sottratte al sindacato di legittimità;
– con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza in relazione agli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile e dell’articolo 2697 cod. civ., con violazione ed errata ripartizione degli oneri di prova ed erronea interpretazione dell’articolo 2119 cod. civ., nonché 18 contratto collettivo nazionale e 2948 cod. civ.;
– giova premettere che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).
– relativamente, poi, alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., va rilevato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Sez. III, n. 15107/2013) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie;
– nella specie, infatti, molto approfondita deve ritenersi la motivazione in fatto della Corte circa le prove assunte né la parte ha prodotto o indicato in ricorso i capitoli di prova ed i testi che asserisce aver addotto a sostegno della propria difesa, in violazione del disposto di cui all’art. 366 cod. proc. civ., talché, a fronte di una ampia motivazione, si ripete, di natura fattuale e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità, non appare possibile a questa Corte procedere ad una rivisitazione del fatto, essendole inibito dalla struttura del giudizio di cassazione;
– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso va respinto;
– nulla per le spese essendo parte controricorrente rimasta intimata;
– al rigetto deve conseguire l’attestazione circa l’obbligo di versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 nei termini di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 23420 depositata il 1° agosto 2023 - Nell’ambito del procedimento di contestazione disciplinare, regolamentato dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970, ove il lavoratore, pur dopo la scadenza del termine di cinque…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 giugno 2020, n. 11540 - In tema di licenziamento disciplinare, il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare, ma l'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36454 depositata il 13 dicembre 2022 - In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 20882 depositata il 18 luglio 2023 - In materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 7712 depositata il 16 marzo 2023 - Il principio di necessari corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 ottobre 2022, n. 30271 - Il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratio riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…