CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2022, n. 30254

Pensione di anzianità – Iscrizione al Fondo per la previdenza del personale dipendente da aziende di navigazione aerea – Calcolo – Modalità

Rilevato che

La Corte d’Appello di Roma, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato l’appello dell’INPS, stabilendo che il contributo di solidarietà ex art. 24, co. 21 del D.L. 201 del 2011 conv. con modif. nella I. n. 201 del 2012 (ndr: l. n. 214 del 2011) posto a carico di A.P., titolare di pensione di anzianità in quanto iscritto al Fondo per la previdenza del personale dipendente da aziende di navigazione aerea (d’ora in avanti “Fondo Volo”), dovesse essere calcolato non già sull’intero ammontare della pensione (maturata antecedentemente all’entrata in vigore della I. n. 335 del 1995), bensì sulla quota parte eccedente quella che, a parità di retribuzione e contribuzione, sarebbe virtualmente spettata al titolare in base al regime previsto dalle norme del Fondo pensione per i lavoratori dipendenti (AGO);

la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo;

A.P. ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria.

Considerato che

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. cív., l’Istituto ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 comma 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214” prospettando una diversa interpretazione del concetto di quota, termine utilizzato dall’art. 24 comma 21 del d.l. n.201 del 2011; sostiene che la locuzione “quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria” adottata dal legislatore ai fini del calcolo del contributo di solidarietà a carico dei pensionati del “Fondo Volo”, debba ritenersi comprensiva del trattamento di miglior favore assicurato dalle norme speciali e che pertanto la stessa non possa limitarsi ad investire la sola quota parte di pensione eccedente l’ammontare delle somme calcolate in base all’assicurazione generale obbligatoria;

il motivo merita accoglimento;

il contributo di solidarietà (art. 24, co.21 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. Con modif. nella legge 22 dicembre 2011 n. 214) è stato introdotto – per un periodo limitato nel tempo (2012-2017) – e posto a carico degli iscritti ai due fondi pensione gestiti dall’INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e Fondo Volo) ove sono confluite diverse gestioni previdenziali soppresse (elencate nella Tabella A di cui all’Allegato 1 del dl. 6 dicembre 2011, n. 201);

il predetto contributo riveste finalità perequativa, essendo diretto a determinare il concorso in via equitativa degli ex iscritti presso i soppressi Fondi pensioni (ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex INPDAI), confluiti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e presso il Fondo Volo, mantenuto in vita, ai fini dell’armonizzazione e del riequilibrio della gestione INPS, destinataria delle soppresse gestioni speciali (cfr. Cass. n. 7357 del 2021);

quanto, segnatamente, al cd. Fondo Volo, le Sez. Un. n. 14254 del 2005 ne hanno decretato la sopravvivenza in regime speciale, asserendo che “Il Fondo di previdenza per il personale di volo istituito presso l’INPS con la legge 13 luglio 1965, n. 859, modificata dalla legge 31 ottobre 1988, n. 480, e quindi integrata dal d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164, è, ai sensi dell’art. 12 della legge istitutiva, “sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”;

a conferma dell’attuale operatività del regime sostitutivo rappresentato dal cd. Fondo Volo – al quale corrisponde un più vantaggioso complessivo sistema di tutela e di prestazioni – le Sezioni Unite hanno escluso che esso potesse essere esteso in via analogica nei confronti di altri soggetti (nella specie si trattava di pilota di elicottero presso il servizio antincendio e protezione civile della Provincia autonoma di Trento) esposti al medesimo rischio ma non ricompresi nello stesso fondo categoriale;

con ciò si conferma che l’assetto previdenziale previsto per la “gente dell’aria” è stato configurato dal legislatore alla stregua di un regime sostitutivo speciale, e che tale collocazione sistematica risulta pienamente compatibile con gli artt. 3 e 38 Cost., attesa la legittimità – costantemente riconosciuta dal Giudice delle leggi – del pluralismo dei diversi regimi previdenziali, ed attesa altresì la non assimilabilità dei trattamenti pensionistici delle varie categorie professionali, segnatamente di quelli spettanti ai dipendenti privati, rispetto al regime previdenziale del personale dipendente da enti pubblici;

il principio di diritto inaugurato da tale arresto delle Sezioni Unite costituisce una valida traccia interpretativa anche al fine di valutare se, ai fini dell’imposizione del contributo di solidarietà, il calcolo dello stesso vada operato in base al complessivo trattamento pensionistico più favorevole ovvero in base alla mera differenza tra il trattamento percepito in base al “Fondo Volo” e l’ammontare pensionistico individuato virtualmente giusta i criteri dell’assicurazione generale obbligatoria;

la norma istitutiva del contributo di solidarietà (art. 24 co.21 d.l. n. 201 del 2011) così dispone: ” (….) L’ammontare della misura del contributo è definito dalla Tabella A di cui all’Allegato 1 del presente decreto legge ed è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. (…) Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo”;

a fronte di tale disposizione, parte controricorrente, dal canto suo, osserva che il termine “quota di pensione” adottato dal legislatore varrebbe a sostenere che, stante l’applicazione del contributo di solidarietà alla sola pensione maturata prima del periodo di armonizzazione introdotta nel 1995, il calcolo dello stesso debba operarsi sulla sola differenza tra il trattamento superiore goduto in virtù del regime speciale del Fondo Volo e quello della equivalente contribuzione calcolata con le regole proprie del sistema di assicurazione generale obbligatoria;

si osserva che la disciplina normativa appare ispirata a un gioco complesso di pesi e contrappesi, restando, tuttavia, saldamente ancorata ad un’ottica rivolta all’armonizzazione dei trattamenti previdenziali e al sostegno dei Fondi sottratti alle gestioni categoriali per motivi di disavanzo e deficit;

peraltro, essendo i contributi di solidarietà posti a carico di due gruppi di pensionati – quelli iscritti al Fondo Volo e quelli iscritti ai vari fondi speciali confluiti nel FPLD – si rammenta che l’art. 24 co.21 del d.l. n.201 del 2011 prevede, ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo:

a) un comune requisito temporale, dovendo il contributo di solidarietà riferirsi soltanto alle pensioni maturate in rapporto al periodo d’iscrizione antecedente l’entrata in vigore della legge di armonizzazione 8 agosto 1995 n. 335;

b) una comune modalità di calcolo del contributo, in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria;

c) una norma sull’imponibile contributivo, più gravosa per il pensionato iscritto al Fondo Volo, espressamente prevista per i soli iscritti a tale fondo speciale, secondo la quale di tale imponibile fa parte la quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento calcolata al lordo;

l’interpretazione offerta dalla sentenza gravata, se per un verso asseconda la finalità di sostenere il Fondo Volo affidato alla gestione INPS, valutando la circostanza per cui il legislatore calcola per i soli iscritti a tale fondo speciale il contributo di solidarietà su un imponibile considerato al lordo della quota di pensione capitalizzata, per altro verso si fa carico di attenuare l’onere a carico del pensionato, sostenendo, per un preteso criterio di ragionevolezza ed equità, che il contributo di solidarietà “temporaneo” debba calcolarsi sul differenziale tra il trattamento superiore di categoria e il trattamento ordinario;

tale posizione, non fondata su elementi palesi, appare contrastare con la scelta legislativa di agevolare il processo di “avvicinamento” del regime speciale sostitutivo mantenuto in vita – comunque fonte generale di un più vantaggioso sistema di tutela e di prestazioni – al sistema pensionistico ordinario, il cui target di riferimento è costituito dal modello dell’assicurazione generale obbligatoria;

al termine “quota” neppure può attribuirsi il significato ricollegatovi dal controricorrente, quale differenza tra la quota di pensione maturata prima della legge n. 335 del 1995 con le regole del Fondo Volo e la quota che sarebbe spettata al pensionato in base alla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria, poiché tale tesi propone un’impropria visione dell’istituto pensionistico come scomponibile in singole parti, ciascuna delle quali destinata a rimanere assoggettata, nel tempo, alla specifica disciplina dettata dalla relativa norma istitutiva;

più aderente alla ratio legis, oltre che alla lettera della norma, è la tesi secondo cui il contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. nella I. n. 214 del 2011), istituito per il quinquennio 2012 – 2017 e finalizzato al riequilibrio dei fondi pensionistici nei quali sono confluite le soppresse gestioni speciali, è posto dal legislatore a carico dell’intera quota del trattamento pensionistico maturato nella gestione speciale anteriormente all’introduzione della normativa di armonizzazione;

il contributo di solidarietà così calcolato, sì come gravante sui titolari di pensioni più elevate generate da un sistema speciale residuale, ma di cui si intende favorire, dopo l’assoggettamento alla gestione INPS, la progressiva omogeneizzazione con quello ordinario, soddisfa apprezzabili esigenze di sostenibilità dell’intero sistema previdenziale, a fronte di fattori che potrebbero incidere negativamente sulla sostenibilità del quadro macroeconomico di riferimento, causando il depauperamento dei flussi contributivi;

in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori, la causa va decisa nel merito, col rigetto dell’originaria domanda proposta da A.P.;

la sopravvenienza recente dell’indirizzo interpretativo qui seguito induce a compensare le spese del giudizio di legittimità, secondo una scelta, d’altronde, già operata dallo stesso giudice del merito;

in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta da A.P.. Compensa le spese.