Corte di Cassazione ordinanza n. 22340 depositata il 15 luglio 2022

estimo catastale – revisione parziale del classamento – motivazione dell’atto – motivazione apparente

Ritenuto che: 

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro Eugenio Venezianf impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio, indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello proposto dal contribuente avverso la decisione resa dalla CTP di Roma (che aveva annullato l’avviso di accertamento catastale emesso nei confronti del contribuente, relativo al diverso classamento dell’immobile di sua proprietà sito in Roma Lungotevere Flaminio). Secondo la CTR, “va respinta la sentenza di primo grado per carenza della motivazione della nuova rendita catastale in modo concreto applicata all’immobile, tale da giustificare il nuovo classamento”.

La parte intimata non si è costituita.

Considerato che:

1. La ricorrente lamenta, con il    primo   motivo, la    violazione   e/o  falsa applicazione dell’art. 1 co. 335 della n. 311/2004 nonché dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 61 d.p.r. 1142/1949 in relazione all’art. 360, co. 1. n. 3 c.p.c. La sentenza d’appello ha ritenuto non motivato l’atto di accertamento ai fini della variazione del classamento.

2. Col secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente. 

3. Il secondo motivo, che merita un esame prioritario per ragioni di ordine logico, è infondato, avendo la CTR specificato, ancorchè sinteticamente, le ragioni poste a sostegno della riforma della sentenza di primo grado, correlata alla carenza della motivazione della nuova rendita catastale, in modo concreto applicata all’immobile.

4. Il primo motivo è parimenti

4.1 La giurisprudenza di questa Corte si è andata consolidando nel senso che, qualora si proceda alla revisione parziale del classamento ai sensi dell’art. 1, 335 della I. n. 311/2004, l’amministrazione deve specificare in modo chiaro le ragioni della modifica nell’avviso di accertamento. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la motivazione deve possedere il requisito del rigore dovendo essere, nella specie, completa, specifica e razionale (Cass. n. 22671/2019, proprio con riferimento ad un atto di classamento relativo al Comune di Roma).

4.2 Orbene, l’Ufficio, nel ricorso per cassazione ha riportato le motivazioni a base dell’avviso di accertamento impugnato. Secondo l’Agenzia risulterebbe da tale atto che “una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e delle connessa redditività, riconducibile ad interventi di riqualificazione urbana ed edilizia che hanno riguardato sia il tessuto urbano compreso nella microzona che ambiti urbani fimitrofi”. Secondo la ricorrente le caratteristiche possedute dall’unità immobiliare a destinazione abitativa sono risultate analoghe, o più prossime, a quelle degli immobili censiti nella categoria A/2 – Abitazioni di tipo civile. Sulla scorta di tale considerazione, l’Ufficio sostiene che l’unità immobiliare oggetto di accertamento presenti caratteristiche tali da essere riconducibile alla qualificazione su menzionata rendendo, pertanto, coerente l’attribuzione della categoria A/2 e della classe 3.

4.3 La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali espressi da questa Corte in tema di classificazione catastale. Si è infatti affermato da questa Corte che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi dell’articolo 1, co. 335 dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima l’amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la “causa petendi” giustificativa dell’accertamento – ha l’onere di accertare e, preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa. Nella seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (cfr. Cass. mettere numero cit.).

4.4.Non può, pertanto, ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati (cfr. Cass. n. 11577 del 2019; n. 361 del 2019; n. 10403 del 2019; n. 16368 del 2018; n. 22900 del 2017; n. 3156 del 2015). Non può infatti porsi in dubbio che l’atto di accertamento debba indicare le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non già facendo richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura. Soltanto in questo modo il contribuente può ritenersi posto nella condizione di conoscere qli elementi concreti idonei a specificare quei criteri di massima anche al fine, eventualmente, di contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al co. 335.

Sul punto si è precisato che in  tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell’ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cast. n. 249 del 2017 deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l’accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio, nonché ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento (Cass. n. 31829 del 2018).

5. Sulla base dei principi appena espressi, deve quindi ritenersi che la sentenza impugnata, corretta nel dispositivo, è immune dai vizi prospettati dall’Agenzia, non avendo ritenuto sufficiente il richiamo alla consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare ed alla connessa redditività, in relazione all’assenza di concreta specificazione degli elementi fattuali idonei a determinare la ritenuta rivalutazione, avuto anche riguardo alla genericità del richiamo agli interventi di riqualificazione urbana ed edilizia risultanti dall’accertamento e riportati in ricorso dalla parte ricorrente. Genericità che riguarda, altresì il riferimento al nuovo contesto urbano e socio economico, in assenza dell’indicazione di interventi di trasformazione incidenti sulla microzona che la stessa censura dell’A9enzia non ha in alcun modo dissolto.

6. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.