CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 ottobre 2018, n. 27814
Accertamento – Compravendita terreni – Classificazione – Rideterminazione valore
Esposizione dei fatti di causa
1. F.T. s.r.l., G.C., R.F., M.D.M., F.D.M., A.M.D.M. e M.A.P. impugnavano sei avvisi di rettifica e liquidazione emessi dall’agenzia delle entrate in relazione ad altrettanti atti di compravendita a mezzo dei quali F.T. s.r.l. aveva acquistato dagli altri ricorrenti alcuni terreni siti in Viterbo, località Paliano, ricadenti, secondo il P.R.G., in parte in zona F4 ed in parte in zona F6. L’Ufficio aveva rideterminato il valore dei terreni classificati F4 in euro 25,00 per metro cubo e quello dei terreni classificati F6 in euro 6,00 per metro quadrato. La commissione tributaria provinciale di Viterbo, facendo proprie le conclusioni cui era giunto il nominato C.T.U., rideterminava il valore dei terreni classificati F4 in euro 10,00 per metro quadrato e quello dei terreni classificati F6 in euro 5,00 per metro quadrato. L’agenzia delle entrate proponeva appello e la commissione tributaria regionale del Lazio lo accoglieva in parte rideterminando nuovamente il valore dei terreni classificati F4 in euro 20,00 per metro quadrato e confermando la sentenza con riguardo ai terreni classificati F6.
Osservava la CTR che il CTU aveva considerato, nella valutazione, i dati negativi consistenti nei costi necessari per l’urbanizzazione, quantificati in euro 15,00 per metro quadrato, e nella distanza dal centro abitato ma non aveva considerato gli aspetti positivi consistenti nella vicinanza allo svincolo della superstrada, pur tenuto conto delle difficoltà burocratiche connesse alla realizzazione viaria.
2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato a sei motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
Esposizione delle ragioni della decisione
Osserva la Corte che parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso motivata dalla avvenuta definizione del giudizio ai sensi del d.l. 193/2006 e l’agenzia delle entrate, intervenuta all’odierna udienza a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, nulla ha opposto alla consequenziale definizione del giudizio. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in capo alla parte ricorrente e le spese processuali si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
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