Corte di Cassazione sentenza n. 17491 depositata il 31 maggio 2022
vizio di sussunzione – vizio di violazione di legge
RILEVATO CHE:
La società B.V. di G.S. & C. snc e i soci G.S., Gonneli Daria e G.L. propongono ricorso per cassazione contro la sentenza n. 434/29/2015 della CTR Toscana che ha respinto il loro appello avverso la sentenza della CTP Pisa che aveva rigettato i ricorsi proposti da società e soci contro gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate.
L’Ufficio, invero, aveva proceduto alla determinazione analitico – induttiva del reddito della società ai fini IRAP e IVA per il 2005 e, conseguentemente, aveva aveva rideterminato il reddito da partecipazione dei soci ai fini IRPEF.
Il ricorso si fonda su tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
1. I contribuenti avevano proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento contestando sia gli elementi indiziari della inattendibilità contabile, evidenziati dall’Ufficio, sia la gravità dello scostamento dagli studi di settore sia, infine, i conteggi effettuati dall’Amministrazione.
2. Respinti i ricorsi dalla CTP di Pisa, veniva proposto appello rigettato dalla CTR della Toscana, che aveva motivato osservando che lo scostamento dallo studio di settore costituiva un elemento presuntivo che si sommava ad altre gravi incongruenze, quali a) «la mancata certificazione degli incassi provenienti dalla locazione degli chalet denominati “casine”», b) «la mancata certificazione e/o registrazione degli incassi relative agli abbonamenti stagionali», c) la gestione antieconomica del ristorante con canone di locazione «sterilizzato» per il periodo 2001 – 2007 nonostante spese di ristrutturazione per euro 27.000,00, d) la gestione antieconomica del parcheggio e del campo da calcetto.
3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione, ex 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 62 sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c..
3.1 I ricorrenti criticano la decisione della CTR per non aver considerato nessuno degli elementi dedotti dai contribuenti: nel dettaglio, secondo i contribuenti, le annotazioni si riferivano all’incasso di crediti relative alla stagione precedente, registrati all’atto del pagamento, ai sensi dell’art. 6 comma 3 d.P.R. n. 633 del 1972; gli affitti degli chalet erano stati annotati mentre le annotazioni effettuate a marzo e aprile, quando lo stabilimento era chiuso, potevano riferirsi ad acconti per la stagione successive o saldi di quella precedente; la mancanza di «impennate» negli incassi durante la stagione si spiegavano col fatto che i compensi per noleggi di attrezzature da spiaggia per dato di comune esperienza vengono pagati dai clienti a rate scaglionate nel tempo e, quindi, anche a stagione chiusa e ciò spiegava le annotazioni tra ottobre e dicembre; l’antieconomicità della locazione del ristorante – bar non poteva essere fondata soltanto sul confronto tra il costo delle opera di ristrutturazione e il canone di locazione, mentre il primo «è un valore duraturo nel tempo», il secondo riguarda un solo anno; il servizio di parcheggio costituiva una cortesia per la clientele.
3.2 Il motivo è inammissibile per più ragioni.
In primo luogo, non si deduce alcun vizio di violazione di legge, che consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio di sussunzione) e postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, ma si critica la ricostruzione del fatto materiale e si rimette in discussione l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 9097 del 07/04/2017; Cass., n. 6035 del 13/03/2018).
Sotto altro profilo, il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5), concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014) mentre nel caso in esame, come si desume da quanto riportato al punto 3.1. che precede, i ricorrenti non indicano alcun «fatto» ma propongono argomenti difensivi respinti dai giudici di merito.
4. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 62 sexies I. 3.8.1993 n. 331 e dell’art. 10 n. 146 del 1998, perchè lo scostamento dei ricavi dagli studi del settore era solo del 6% (euro 199.615,00 contro euro 211.921,00) e non sussistevano altri elementi a supporto.
4.1 Il motivo è infondato in quanto l’Ufficio non ha proceduto ad accertamento fondato sugli studi di settore ma ad accertamento analitico – induttivo in cui lo scostamento dagli studi di settore costituisce soltanto un parametro di riferimento da considerarsi unitamente agli altri evidenziati.
5. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione, ex 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e dell’art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 comma 2 d.P.R. n. 633 del 1972 nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c..
5.1 Secondo i ricorrenti l’Ufficio aveva proceduto sulla base di elementi puramente probabilistici, elaborando dati «qua e là raccolti» presumendo la piena utilizzazione della struttura e delle attrezzature senza considerare che la stagione 2005 aveva avuto una durata limitata a causa delle condizioni metereologiche, cosicchè il calcolo di maggiori ricavi doveva ritenersi puramente
5.2 Anche questo motivo è inammissibile, sostanzialmente per le medesime ragioni esposte al punto 3.2 in quanto la doglianza riguarda il giudizio in fatto svolto dal Giudice d’appello e cerca di rimettere in discussione il merito della decisione.
6. Non vi è da provvedere sulle spese, atteso che l’Agenzia non ha svolto difese, mentre deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del P.R. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.
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