CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 19553 depositata il 10 luglio 2023 – L’art. 33 della legge n. 104/1992 e l’art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 sono chiari nel richiedere che il soggetto da assistere sia affetto da «disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104» sicché qualora, come nella fattispecie, l’accertamento amministrativo venga revocato il dipendente, pubblico e privato, non può fare leva sul riconoscimento originario, ormai superato, perché sia i permessi che il congedo presuppongono l’attualità dell’esigenza di assistenza, che deve essere certificata dagli organi amministrativi a ciò deputati.