Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 10415 depositata il 17 aprile 2024 – In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante oppure può chiederne il rimborso entro il termine di quattro anni dal versamento, nel caso d’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento. Le due soluzioni costituiscono due opzioni concorrenti e non alternative, che l’ordinamento tributario offre all’interessato, a seconda che egli si attivi nel campo applicativo dell’accertamento fiscale (la dichiarazione integrativa) o nel diverso ambito della riscossione dei tributi (l’istanza di rimborso)