CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 10 luglio 2014, n. C-198/13 – La normativa in forza della quale il datore di lavoro può chiedere allo Stato membro interessato il versamento delle retribuzioni che sono maturate durante la procedura di contestazione di un licenziamento dopo il 60º giorno lavorativo successivo al deposito del ricorso e in forza della quale, se il datore di lavoro non ha versato tali retribuzioni e si trova in stato di insolvenza provvisoria, il lavoratore interessato può, in forza di una surrogazione ex lege, chiedere direttamente a tale Stato il pagamento di dette retribuzioni, non ricade nella sfera di applicazione della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008