CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 11 novembre 2015, n. C-219 – La clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro e l’articolo 7 della direttiva 2003/88 devono essere interpretati nel senso che il calcolo delle ferie annuali retribuite spettanti al lavoratore dev’essere effettuato secondo gli stessi principi, indipendentemente dal fatto che si tratti di determinare l’indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute dovuta nel caso in cui si ponga fine al rapporto di lavoro oppure di determinare il saldo delle ferie annuali retribuite in caso di mantenimento del rapporto di lavoro