COVIP – Delibera 22 maggio 2019
Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme indicate nell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto n. 252/2005 che abbiano iscritti attivi;
b) «discriminazione diretta e indiretta»: le situazioni individuate nell’art. 25 del decreto n. 198/2006;
c) «Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici»: il Comitato previsto dagli articoli 8 e seguenti del decreto n. 198/2006.
Art. 2
Divieti di discriminazione circa il campo di applicazione, le condizioni di accesso e la contribuzione
1. Ai sensi dell’art. 30-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il campo di applicazione di tali forme, le relative condizioni di accesso, l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi.
2. Non possono essere pertanto previste, e se previste devono essere rimosse senza indugio, le eventuali disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti, riguardanti l’area dei soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche complementari collettive, le condizioni che ne disciplinano l’adesione, nonché le regole in materia di determinazione della misura e delle modalità di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per taluni lavoratori in ragione del sesso o che potrebbero, comunque, mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro sesso.
3. Le forme pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.
Art. 3
Divieto di discriminazione in materia di prestazioni, trattamenti diversificati consentiti e obblighi di verifica
1. Ai sensi dell’art. 30-bis, comma 1, lettera c), del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni, nonché le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni.
2. Salvo quanto previsto nei successivi commi, le forme pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.
3. Le forme pensionistiche complementari collettive che, rientrando nelle ipotesi indicate dall’art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006, si avvalgono delle facoltà ivi previste sono tenute ad accertare che i trattamenti diversificati siano giustificati sulla base di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati.
4. Ai fini della verifica della sussistenza della predetta condizione, le forme di cui al comma 3 che erogano direttamente le prestazioni sono tenute a redigere, in allegato al bilancio tecnico, un’apposita relazione nella quale attestano che l’utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. La relazione, redatta da un attuario, deve contenere un’indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati attuariali impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilità.
5. Le forme di cui al comma 3 che erogano prestazioni tramite un’impresa di assicurazione provvedono, entro tre mesi dalla sottoscrizione di una nuova convenzione o dal successivo rinnovo, a trasmettere alla COVIP la relazione di cui al comma 4. Le forme che già hanno convenzioni in essere per l’erogazione delle prestazioni provvedono ad inviare alla COVIP la prima relazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli adempimenti di cui al presente comma non trovano applicazione alle convenzioni per l’erogazione delle prestazioni che non consentono nuovi apporti contributivi.
6. Le forme pensionistiche complementari collettive che rilevino che l’utilizzo del fattore sesso, per una o più categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati, devono comunicare alla COVIP, entro sessanta giorni dall’accertamento, le iniziative assunte o che intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate.
Art. 4
Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati
1. La COVIP raccoglie, pubblica e aggiorna sul proprio sito web l’elenco delle forme pensionistiche complementari collettive che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006 e i dati relativi all’utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo delle prestazioni.
Art. 5
Relazione della COVIP
1. La COVIP relaziona almeno annualmente al Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui dati relativi all’utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo di prestazioni differenziate da parte delle forme pensionistiche complementari collettive.
Art. 6
Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive, adottate dalla COVIP con deliberazione del 21 settembre 2011.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- COVIP - Delibera 13 marzo 2019 - Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23…
- Lo "slittamento" di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessant'anni se donne e a sessantacinque anni se uomini,…
- COVIP - Delibera 09 marzo 2022 - Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23…
- COVIP - Delibera 18 gennaio 2023 - Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23…
- COVIP - Delibera del 7 febbraio 2024 - Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2024
- COVIP - Circolare 7 ottobre 2020, n. 4458 - Segnalazioni statistiche e di vigilanza delle forme pensionistiche complementari - Nuova modalità di autenticazione alla piattaforma INFOSTAT-COVIP
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…