AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 241 del 6 marzo 2023
Credito d’imposta per imprese non energivore- Individuazione del parametro iniziale di riferimento in caso di fusione – Articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e successivi interventi normativi
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA S.r.l. (in breve, ”Società” o ”Istante”) ha presentato istanza d’interpello ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di ottenere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (d.l. n. 21/2022).
La Società, costituita sul finire dell’anno 2000, afferma che nel corso del 2021 ha fuso per incorporazione le società controllate BETA S.r.l. e GAMMA S.r.l..
L’Istante riporta inoltre quanto disposto dall’art. 3 del d.l. n. 21/2022, secondo cui ”alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta (…) qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.
In altri termini, ai fini di tale credito d’imposta, occorre svolgere un confronto tra il costo medio della componente energia nel primo trimestre 2022 (comprovato dalle relative fatture) e quello del primo trimestre 2019 (comprovato dalle relative fatture).
D’altronde la Società osserva che, in conseguenza delle operazioni straordinarie sopra citate, nel corso del 2021, ai consumi propri si sono aggiunti quelli delle due società incorporate, come sopra identificate.
Posto quanto sopra, l’Istante chiede chiarimenti riguardo la corretta quantificazione del costo della componente energia per il 2019, domandando se, ai fini del suddetto credito d’imposta è necessario svolgere un confronto congiunto delle tre utenze ”prefusione”, o se si deve prendere in considerazione il solo costo dall’azienda incorporante nel corso dell’anno 2019, al netto delle utenze elettriche che facevano capo alle due società fuse.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che, in assenza di qualunque supporto giurisprudenziale e dottrinale, al fine di realizzare un confronto omogeneo tra i trimestri 2019 e 2022 debbano essere utilizzati i valori ricavabili da tutte le utenze societarie successivamente confluite nella fusione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare si evidenzia che la presente risposta viene resa sulla base delle argomentazioni esposte e degli elementi rappresentati dalla Società, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, e non implica né produce effetti sulla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per fruire dell’agevolazione oggetto del quesito.
Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il legislatore ha introdotto alcune misure agevolative con i seguenti provvedimenti:
il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. ”decreto Sostegni-ter”), recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25;
il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. ”decreto Energia”), recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 2022, n. 34;
il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. ”decreto Ucraina”), recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina», convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 2022, n. 51;
il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. ”decreto Aiuti-bis”), recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;
il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. ”decreto Aiuti-ter”), recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. ”decreto Aiuti-quater”), recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.
Al riguardo, con le circolari n. 13/E del 13 maggio 2022, 25/E del 11 luglio 2022 e 36/E del 29 novembre 2022 sono stati forniti chiarimenti in relazione ai contributi introdotti dai citati provvedimenti normativi, sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica consumata nei vari trimestri del 2022 dalle imprese ”energivore” e ”non energivore”, come previsti dalle norme sopra richiamate.
Per quanto di interesse, l’articolo 3 del decreto Ucraina ha previsto un credito d’imposta in misura pari al 12 per cento delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese ”dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica” (cosiddette imprese ”non energivore”), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
La misura del contributo (12 per cento) è stata poi rideterminata nella misura del 15 per cento dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91.
Successivamente il credito d’imposta in oggetto è stato prorogato:
per il trimestre successivo, con il decreto Aiuti-bis;
per i mesi di ottobre e novembre 2022, con il decreto Aiuti-ter;
per il mese di dicembre 2022, con il decreto Aiuti-quater.
Tanto premesso, con l’istanza in oggetto l’interpellante ha posto un quesito riguardante l’individuazione delle utenze, tra quelle di cui è titolare prima e dopo l’operazione di fusione, da considerare ai fini del costo medio per kWh della componente energetica verificatosi nel primo trimestre 2019.
Come evidenziato nei documenti di prassi emanati a commento delle disposizioni in esame, sopra citati, e come emerge anche dalla interpretazione delle misure in esame fornita anche a fini extra fiscali (cfr. risposta quesito 5 delle FAQ del 26 novembre 2021 relative al DM 21 dicembre 2017, riportate nel portale ”Energivori” disponibile sul sito di CSEA), il legislatore ha essenzialmente collegato la spettanza del beneficio alla titolarità di POD da parte dell’impresa (cfr. par. 2.3 e 3.2 della circolare 25/E del 2022, relativi ai c.d. ”clienti multisito” e alla molteplicità di POD da parte della stessa impresa), ad eccezione dei casi in cui manchino i parametri di riferimento (in particolare per le società neocostituite); per tali situazioni, per esigenze di semplificazione, è stato individuato dalla legge stessa un parametro forfetario.
Tanto premesso in termini generali, con riferimento al dubbio esposto con l’istanza in oggetto, si osserva che, ai fini dell’individuazione del costo medio per kWh della componente energetica verificatosi nel primo trimestre 2019, coerentemente con i principi sopra affermati, la società Istante non può utilizzare i dati di consumo relativi a POD intestati alle società incorporate, in quanto soggetti giuridici intestatari in via autonoma di diverse utenze nel periodo antecedente all’operazione di riorganizzazione, né, trattandosi di società già costituita ed operativa alla data del 1° gennaio 2019, può far riferimento al parametro forfetario (contrariamente al diverso caso della risposta n. 512 del 14 ottobre 2022).
Conclusivamente, pertanto, ai fini del calcolo del contributo spettante, la stessa dovrà far riferimento al ”corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019” calcolato sui consumi riferibili alle utenze di cui risultava intestataria nel suddetto periodo.
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