AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 316 dell’ 8 maggio 2023
Credito d’imposta per imprese gasivore – Requisito dell’incremento del trenta per cento in caso di contratto di fornitura a prezzo fisso – Articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e successivi interventi normativi
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA S.p.A. (in breve, anche, ”Società” o ”Istante”) ha presentato istanza d’interpello ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di ottenere chiarimenti in merito all’ambito oggettivo di applicazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di gas naturale, introdotti dall’articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (d.l. n. 4/2022).
La Società, che esercita l’attività prevalente di …, intenderebbe accedere, per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022, al credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale, previsto in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e disciplinato rispettivamente:
per i consumi del terzo trimestre 2022, dall’art. 6 comma 2 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. ”decreto Aiuti-bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;
per i consumi di ottobre e novembre 2022, dall’art. 1 comma 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144 (c.d. ”decreto Aiuti-ter”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022 n. 175;
per i consumi di dicembre 2022, dall’art. 1 comma 1 del decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176 (c.d. ”decreto Aiuti-quater”), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.
L’Istante, che afferma di essere, ai fini del sopra citato credito d’imposta, un’impresa a forte consumo di gas naturale come da definizione di cui alla normativa sopra citata, osserva come la normativa che disciplina tale incentivo disponga che lo stessi spetti a condizione che il prezzo del gas naturale, determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito nel trimestre precedente a quello oggetto dell’agevolazione un incremento maggiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019.
Premesso quanto sopra, ALFA sottolinea che per il 2022 ha in essere con il proprio fornitore di gas naturale un contratto in base al quale è stato definito un prezzo fisso dello stesso e, in ragione di tale contratto a prezzo fisso stipulato col fornitore, non ha subìto un incremento maggiore del 30 per cento, rispetto ai medesimi trimestri del 2019, del prezzo del gas naturale effettivamente sostenuto dall’Istante per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022
La Società, pertanto, chiede se la circostanza di fatto che il prezzo effettivo del gas naturale versato per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022 non abbia subito un incremento maggiore del 30 per cento rispetto ai medesimi trimestri del 2019 rappresenti motivo di inammissibilità al credito d’imposta in oggetto, ponendosi il dubbio se la verifica dell’incremento di almeno il 30 per cento sopra citato debba avere a riguardo il prezzo di riferimento del gas naturale pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e/o il prezzo effettivo del gas naturale versato dal contribuente.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che la circostanza che il prezzo effettivo del gas naturale versato per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022 non abbia subìto un incremento maggiore del 30 per cento rispetto ai medesimi trimestri del 2019 non rappresenti motivo di inammissibilità al credito d’imposta in oggetto per le seguenti ragioni.
In primo luogo, la normativa che disciplina i crediti in commento prevede che questi spettino ”qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (…) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio (…)”.
Ciò sembrerebbe direttamente vincolare la spettanza del credito d’imposta alla ”sola” condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale come pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (GME) abbia subito l’incremento di almeno il 30 per cento.
A ulteriore sostegno di tale interpretazione, i documenti di prassi emanati in materia hanno avuto modo di precisare, a proposito di imprese neocostituite, che la condizione relativa all’aumento della spesa va verificata con riferimento alla media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) e, laddove tale requisito sussista, il credito d’imposta è riconosciuto anche a favore delle imprese neocostituite, in quanto la norma non richiede una comparazione tra i costi sostenuti dalla singola impresa, bensì tra i prezzi medi del settore (cfr. circolare n. 20/E del 16 giugno 2022, par. 2.1).
La Società osserva inoltre che tale assunzione sarebbe avvalorata dal differente tenore letterale della normativa agevolativa delle imprese gasivore con quella vigente per l’analogo credito d’imposta previsto per le imprese energivore, che prevede esplicitamente la spettanza dello stesso a condizione che l’aumento del 30 per cento riguardi i costi effettivi della componente energia, al netto di imposte ed eventuali sussidi.
Nella medesima direzione deve essere anche considerato quanto detto da ARERA con la delibera del 29 luglio 2022 che, riguardo al credito d’imposta in questione, ha confermato espressamente che ”con specifico riferimento alle condizioni di accesso al credito d’imposta per il settore del gas naturale, si deve altresì considerare come l’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al primo trimestre solare dell’anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell’anno 2019, assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MIGAS), è risultato largamente superiore al 30 per cento”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare si evidenzia che la presente risposta viene resa sulla base delle argomentazioni esposte e degli elementi rappresentati dalla Società, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, correttezza e concretezza.
Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il legislatore ha introdotto alcune misure agevolative con i seguenti provvedimenti:
il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. ”decreto Sostegni-ter”), recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25;
il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. ”decreto Energia”), recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 2022, n. 34;
il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. ”decreto Ucraina”), recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina», convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 2022, n. 51;
il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. ”decreto Aiuti-bis”), recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;
il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. ”decreto Aiuti-ter”), recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge17 novembre 2022, n. 175 ;
il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. ”decreto Aiuti-quater”), recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6;
la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (”legge di bilancio 2023”), recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».
Per quanto di interesse, l’articolo 15.1 del decreto Sostegni-ter ha previsto un credito d’imposta in misura pari al 10 per cento delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, acquistato ed effettivamente utilizzato nel primo trimestre 2022, in favore delle imprese ”a forte consumo di gas naturale”, (cosiddette imprese ”gasivore”).
Tale contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Successivamente il credito d’imposta in oggetto è stato prorogato:
per il secondo trimestre 2022, con il decreto Energia, nella misura del 15 per cento, poi rideterminata nella misura del 20 per cento dal decreto Ucraina e nella misura del 25 per cento dal decreto Aiuti;
per il terzo trimestre 2022, con il decreto Aiuti-bis, nella misura del 25 per cento;
per i mesi di ottobre e novembre 2022, con il decreto Aiuti-ter, nella misura del 40 per cento;
per il mese di dicembre 2022, con il decreto Aiuti-quater, nella misura del 40 per cento;
per il primo trimestre 2023, con la legge di bilancio 2023, nella misura del 45 per cento.
Al riguardo, con le circolari n. 13/E del 13 maggio 2022, 20/E del 16 giugno 2022, 25/E del 11 luglio 2022 e 36/E del 29 novembre 2022 sono stati forniti chiarimenti in relazione ai contributi introdotti dai citati provvedimenti normativi, sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati nei vari trimestri del 2022 dalle imprese, come previsti dalle norme sopra richiamate.
Tanto premesso, facendo riferimento al caso concreto descritto dalla società istante, ALFA S.p.A. solleva dei dubbi circa la spettanza dell’agevolazione per gli acquisti di gas naturale che la stessa effettua, in considerazione del fatto che, avendo stipulato un contratto a prezzo fisso con il suo fornitore, non ha subìto un aumento effettivo del prezzo di acquisto del gas naturale nel periodo di sorveglianza previsto dalla norma.
Al riguardo si sottolinea come le disposizioni che regolano l’agevolazione qui in esame individuano espressamente come condizione di accesso la circostanza per cui ”il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’…, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al … per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019” (misura modificata nel corso del tempo, come sopra descritto nel dettaglio).
Il legislatore, dunque, ha individuato come indicatore del prezzo di riferimento del gas naturale un ammontare calcolato in base alla ”media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME)”.
Sulla base di tale scelta, il calcolo dello scostamento che dimostra l’esistenza di un incremento del predetto valore (modificato nel tempo sulla base delle disposizioni sopra descritte), non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore, e deve essere operato avendo riguardo forfetariamente:
– alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative;
– al (medesimo) prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alla luce di quanto appena descritto, considerato che la norma che disciplina il credito d’imposta in esame delimita in maniera puntuale i requisiti di accesso prevedendo che l’aumento del 30 per cento debba essere calcolato sulla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) conformemente a quanto prospettato dal contribuente , l’Istante dovrà fare riferimento al criterio di confronto stabilito dalle singole disposizionipro tempore vigenti, senza in alcun modo rilevare la circostanza che il suo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato ad un prezzo fisso nel periodo di riferimento del credito qui in esame.
Si ricorda in ogni caso che il presente parere è reso in relazione allo specifico quesito posto dall’istante e non comporta alcun riconoscimento della spettanza del contributo oggetto di esame, per il quale devono ricorrere tutte le altre condizioni previste dalla legge la cui sussistenza, come sopra evidenziato, è assunta acriticamente in questa sede.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Credito d'imposta per imprese non energivore e non gasivore - Determinazione dell'agevolazione - Articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 maggio 2022, n. 51, e…
- Credito d'imposta per imprese non energivore e non gasivore - Determinazione dell'agevolazione - Articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 maggio 2022, n. 51, e…
- Credito d'imposta per imprese non energivore - Modalità di fruizione del credito nel caso di costi riaddebitati analiticamente - Articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e…
- Credito d'imposta per le imprese non energivore - Possibilità di fruire del beneficio anche per le imprese in amministrazione straordinaria - Articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.…
- Crediti di imposta per le imprese energivore e gasivore - Trasferimento al consolidato fiscale - Articolo 9 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e articolo 15.1 del decreto legge 27…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 agosto 2019, n. 670294 - Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…