La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 12725 del 23 maggio 2013 interevnendo in tema di danni da stress ha affermato che è inutile invocare il danno biologico da stress lavorativo a carico del datore di lavoro se il dipendente, specie se si tratta di un dirigente, può decidere di astenersi dall’eseguire prestazioni che mettono a rischio la sua salute. Per cui non è dovuto il risarcimento del danno biologico da stress, per super lavoro, al dipendente che può decidere di astenersi dai carichi eccessivi. Per il dirigente tale principio si applica a maggior ragionein quanto proprio grazie all’autonomia che caratterizza la sua attività, è in condizione di evitare il superlavoro.
Gli Ermellini hanno ritenuto infondato il ricorso proposto da un manager che aveva lamentato la violazione del proprio diritto alla salute, poichè a suo dire il datore di lavoro nel luogo in cui era impiegato non aveva utilizzato tutte le misure necessarie a garantire la sua integrità psicofisica.
Il ricorrente aveva indicato nelle proprie motivazioni del ricorso che la società aveva, di fatto, tollerato l’eccessiva mole di lavoro (sia in termini di quantità che di qualità) di cui si era preso carico il dirigente. L’azienda, in sostanza, non avrebbe rispettato l’obbligo di controllare la ragionevolezza della durata delle prestazioni.
Per i giudici di legittimità tale tesi risulta priva di fondamento. Infatti gli Ermellini nelle motivazioni della sentenza evidenziano che ogni lavoratore, almeno in linea di principio, ha la facoltà di evitare le prestazioni specifiche quando la relativa esecuzione può nuocergli o farlo ammalare. In buona sostanza, chi sostiene di aver passato giorni e notte a pensare ai problemi di lavoro, tanto da ammalarsi, non può ottenere un risarcimento del danno biologico.
Il predetto principio vale, a maggior ragione, per il dirigente che organizza il suo lavoro in piena autonomia e, dunque, può gestire i suoi carichi di lavoro come meglio crede. Questo, ovviamente, non vuol dire che la Cassazione ha chiuso definitivamente le porte ad ogni richiesta di risarcimento del danno da stress lavorativo. Tuttavia, i giudici hanno voluto quantomeno restringere le richieste di risarcimento solo a quei casi in cui il lavoratore non ha potuto evitare gli ordini e le costrizioni del datore.
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