L’Agenzia delle Entrate torna sul tema della corretta compilazione nei quadri della dichiarazione dei redditi ed in particolare del quadro RU dei modelli Redditi 2023 in riferimento credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’articolo 1, commi 185-196, L. 160/2019 (investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020) e di cui all’articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020 e ss.mm.ii. (investimenti effettuati dal 16 novembre 2020).
Con la pubblicazione, in data 5 giugno 2023, di due Faqs l’Agenzia, in sintesi, ha precisato che:
- nel rigo RU130, vanno indicati solo gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022 diversi da quelli già esposti nel modello dell’anno precedente;
- il credito e l’ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel 2020, ma interconnessi nel 2022, trovano posto nel modello 2021, anche integrativo
Nel primo quesito viene esaminata la fattispecie in cui un investimento 4.0 prenotato, con ordine vincolante, entro il 31 dicembre 2021 ed effettuato entro il 31 dicembre 2022 se debba essere indicato, oltre che in Redditi 2022, anche nel modello Redditi 2023, rigo RU130.
L’Agenzia delle Entrate nella risposta al quesito ritiene che il contribuente ha l’obbligo di indicare, i dati dell’investimento, nel modello Redditi 2022 al rigo RU40 colonne 4 o 5, relativo agli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento ed entro il 31 dicembre 2022, ed il credito d’imposta maturato, sebbene non utilizzabile, al rigo RU5 colonne 2 e 3;
Mentre nella dichiarazione dei redditi 2023 (periodo di imposta 2022) non va riportato nel rigo RU130 l’investimento effettuato nel 2022, su prenotazione 2021: “nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (2022) diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022. Il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo”.
In quanto l’indicazione sia nel modello Redditi 2022, sia nel Redditi 2023, determinerebbe la dichiarazione dei medesimi investimenti due volte con conseguente duplicazione del credito d’imposta.
Per cui qualora il contribuente non abbia correttamente compilato il modello Redditi 2022 dovrà procederà con la presentazione della dichiarazione integrativa)
Con il secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate esamina il caso di un investimenti in beni 4.0 effettuati nel periodo d’imposta 2020 con interconnessione “tardiva” nel 2022 e la corretta compilazione del modello redditi di esposizione: è presumibile che la risposta dell’Agenzia delle entrate può trovare applicazione in tutti i casi in cui si verifichi un disallineamento temporale fra l’anno di effettuazione, momento che consente di definire la corretta disciplina in cui si incardina l’investimento, e l’anno di interconnessione, momento da cui decorre la fruizione del credito d’imposta.
Al quesito posto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “Con riferimento alla fattispecie sopra esposta, il credito maturato e l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali di cui all’Allegato A o B della Legge n. 232 del 2016 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021”.
Per cui i dati dell’investimento in un bene strumentale 4.0 ed il relativo credito maturato vanno riportati nella dichiarazione dei Redditi relativo al periodo d’imposta di effettuazione, prescindendo dalla circostanza che il credito maturato non sia ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione.
Tale modalità di compilazione trova una deroga nel caso di prenotazione dell’investimento.
Risposte alle domande più frequenti
Domanda
Un’impresa, nel corso dell’anno 2022, ha completato l’acquisto di un bene strumentale nuovo Transizione 4.0 (di cui alla legge n. 232 del 2016) per il quale era stata effettuata la relativa “prenotazione” (ordine vincolante e versamento dell’acconto del 20%) nell’anno precedente. L’impresa ha indicato l’importo del credito d’imposta maturato nel rigo RU5, colonne 2 e 3, del modello Redditi 2022 e riportato l’ammontare dell’investimento effettuato nel rigo RU140 del medesimo modello.
Con riferimento al caso sopra esposto, si chiede se i medesimi dati debbano essere nuovamente esposti nel rigo RU130 del modello Redditi 2023.
Risposta
Come precisato nelle istruzioni del modello Redditi 2022, nel rigo RU140 andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento del citato modello (2021) ed entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si era proceduto all’ordine vincolante ed era stato versato l’acconto del 20%. Il corrispondente credito d’imposta, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d’imposta, andava comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
Nel modello Redditi 2023, nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (2022) diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022. Il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
La descritta modalità di compilazione consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e poi nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta.
Domanda
Un’impresa ha effettuato nel periodo d’imposta 2020 uno o più investimenti in beni Transizione 4.0 (di cui all’Allegato A o B della legge n. 232 del 2016), procedendo alla loro interconnessione al sistema aziendale nel 2022.
Ciò rappresentato, si chiede se il credito d’imposta maturato a seguito di tali investimenti vada riportato nel Modello Redditi 2021, anche con presentazione di dichiarazione integrativa, oppure nel Modello Redditi 2023.
Risposta
Con riferimento alla fattispecie sopra esposta, il credito maturato e l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali di cui all’Allegato A o B della legge n. 232 del 2016 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021. Tale modalità di compilazione, direttamente desumibile dalle istruzioni del citato modello Redditi 2021 laddove viene precisato che “….nel RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione….”, prescinde dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione.
Il quadro FC è stato integrato per migliorare la gestione dell’opzione per il “monitoraggio”, in modo da consentire una indicazione più semplice e precisa delle perdite e delle altre eccedenze “virtuali” della CFC (ovvero, le perdite e le eccedenze della CFC calcolate nei periodi in cui non è attivata la tassazione per trasparenza: cfr. Circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021, parr. 7.1 e 7.3).
In particolare, in caso di opzione per il monitoraggio, è previsto che per ogni controllata estera siano compilati due distinti moduli del quadro FC. Il primo modulo deve essere compilato per determinare i redditi, le perdite e le altre eccedenze (ad esempio, gli interessi passivi) della CFC secondo le regole IRES, in base a quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 167 del TUIR. Le perdite e le eccedenze determinate in questo modulo del quadro FC potranno essere utilizzate in caso di eventuale tassazione per trasparenza nei periodi di imposta successivi, qualora si dovessero verificare le condizioni per l’applicazione della CFC di cui al comma 4 dell’articolo 167 del TUIR.
Il secondo modulo è destinato ad ospitare i dati relativi ai redditi, alle perdite e alle altre eccedenze della medesima CFC calcolati secondo i criteri semplificati indicati con il Provvedimento del 2021 in materia di ETR test. Le perdite e le eccedenze così determinate potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai fini dell’ETR test per stabilire se sia integrata la condizione stabilita dal comma 4, lettera a), dell’articolo 167 del TUIR.
Per completezza, si ricorda che per il periodo di imposta 2021 e per i precedenti, in caso di attivazione del monitoraggio era prevista la compilazione di un solo modulo del quadro FC per ogni controllata estera; nella sezione relativa alle “perdite virtuali” era dunque consentito inserire le perdite calcolate secondo le modalità semplificate ovvero quelle calcolate in base alle regole IRES.
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