La Cassazione con la sentenza n. 11500 del 14 maggio 2013 è intervenuta nella vicenda che ha riguardato un contribuente che ha presentato ricorso avverso cartelle di pagamento relative ad Iva-Irap-Irpef-addizionali comunali per l’anno 2002 con cui l’Amministrazione pretendeva il pagamento di imposte dichiarate e non versate ma poi fatte oggetto di una dichiarazione correttiva in data 11.1.2006, la quale ultima era stata ritenuta tardiva e perciò inefficace dall’Agenzia delle Entrate.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso del contribuente, Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ricorre in Commissione Tributaria Regionale ed in questa sede vengono accolte le doglianze dell’Agenzia ricorrente. La predetta Commissione Tributaria regionale ha motivato la decisione nel senso che l’art. 8 bis del DPR 322/1988 stabilisce che le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate per correggere errori materiali od omissioni mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo
Il contribuente avverso tale decisione ricorre ai Giudici di Legittimità per la cassazione della sentenza.
I giudici della Cassazione ribaltano l’ottica adottata dalla Commissione tributaria Regionale e ricordano che “il contribuente è titolare della facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa, che non interferisce sull’effettivo esercizio del diritto al rimborso”. Peraltro, aggiungono i giudici, “nel prevedere il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo” al rispetto di “detto limite temporale” è correlata “la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultanze”. Di conseguenza, “l’istanza di rimborso può essere proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo”.
Rigettata, quindi, la valutazione compiuta dai giudici tributari, secondo cui “la dichiarazione integrativa” del contribuente “doveva essere considerata intempestiva”. Condivisa, invece, la tesi difensiva del contribuente, secondo cui “le dichiarazioni integrative possono essere presentate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quella da integrare”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 14 aprile 2022, n. 98 - Giudizio per la correzione di omissioni e/o errori materiali. Pronunce della Corte costituzionale - Errore materiale nella sentenza n. 67 del 2022 - Correzione
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 novembre 2019, n. 29651 - La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni, è esercitarle non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 07 giugno 2019, n. 184656 - Modificazioni dei modelli di dichiarazione Redditi 2019-ENC, Redditi 2019-SC, Redditi 2019-SP e Irap 2019, e delle relative istruzioni, nonché delle istruzioni del modello Redditi…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 15211 depositata il 30 maggio 2023 - In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex d.p.r.…
- Corte di Cassazione, sentenza n. 15211 depositata il 30 maggio 2023 - In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex art. 2,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 novembre 2020, n. 27122 - In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…