Il 30 giugno 2023 vi è una doppia scadenza ai fini dell’Imposta Municipale (IMU) infatti va inviata telematicamente oltre alla dichiarazione IMU relativa all’anno 2022 ma anche la dichiarazione IMU dell’anno 2021. Infatti il Decreto Legge n. 198 del 2022 (decreto milleproroghe) al comma 1 dell’art. 3 ha disposto un ulteriore proroga, al 30 giugno 2023, per l’invio della dichiarazione IMU dell’anno 2021, il cui termine era stato fissato al 31 dicembre 2022 dal comma 4 dell’art. 35 comma 4 del DL 73/2022.
Dichiarazione IMU: soggetti obbligati
I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU sono i possessori di immobili. A condizione che il possesso abbia subito variazioni rispetto all’anno precedente.
Dichiarazione IMU: quando sorge l’obbligo di presentarla
L’obbligo di presentare la dichiarazione IMU è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni. In particolare l’obbligo di inviare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi di variazioni che incidano sull’importo del versamento (per effetto di esenzioni IMU, agevolazioni o al contrario comportano la necessità di eseguire il versamento dell’imposta), rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, qualora siano variazioni non conoscibili dal Comune di riferimento.
Nelle istruzioni della dichiarazione IMU, stabilite dal decreto direttoriale del 29 luglio 2022, che ha aggiornato le disposizioni per la dichiarazione annuale IMU e IMPI ed anche modulistica, è stato previsto l’obbligo di inviare la dichiarazione IMU per i seguenti casi:
- quando gli immobili godono di riduzioni di imposta, tra cui:
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia
e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso
in comodato per le quali la lett. c) del comma 747 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, prevede la riduzione
al 50% - fabbricati per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota;
- fabbricati costruiti e destinati alla vendita (beni merce);
- terreni agricoli e non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP;
- quando il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, ad esempio:
- l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
- l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile;
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;
- l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;
- è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
- è stato acquisito o perso nel corso dell’anno l’esenzione IMU;
- il fabbricato appartiene al gruppo catastale D ed è posseduto da imprese e distintamente contabilizzato.
- è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie,
a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate
le procedure telematiche del MUI; - le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma,
come bene comune censibile. Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere
presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini; - l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427
(multiproprietà). In tale fattispecie l’amministratore del condominio o della comunione è obbligato a presentare
la dichiarazione; - l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche
interessate da fusione, incorporazione o scissione; - si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio
l’usufrutto legale dei genitori);
Resta inteso che la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli
aggiornamenti della banca dati catastale
La dichiarazione IMU non va presentata per quanto concerne l’esenzione IMU sugli immobili adibiti ad abitazione principale, essendo tale informazione disponibile per il Comune.
Diversamente, per le imprese costruttrici, per le quali dal 1° gennaio 2022 è prevista l’esenzione sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita e fino al permanere di tale situazione e salvo che non siano dati in affitto, vi è l’obbligo di inviare la dichiarazione IMU.
Dichiarazione IMU: modalità di invio
L’invio della dichiarazione IMU avviene con modalità telematica, attraverso il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate di Fisconline o Entratel, oppure con la consegna cartacea al comune.
In particolare la dichiarazione può anche essere presentata:
- per via telematica, direttamente dal dichiarante;
- per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- consegnando una copia cartacea al Comune interessato. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un identificativo “protocollo telematico’” che conferma solo l’avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Dichiarazione IMU: conseguenze della sua omissione
Mei casi di omessa, mancata o ritardata presentazione della dichiarazione Imu trova applicazione la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto con un minimo di 51 euro. Nei casi di errata compilazione trova applicazione la sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta Imu dovuta.
Dichiarazione IMU: enti non commerciali
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione della legge n. 160 del 2019, con il decreto del 4 maggio 2023, ha approvato il modello di dichiarazione IMU degli enti non commerciali e le relative istruzioni.
Infatti l’articolo 1 al comma 770 della legge 160/2019 statuisce che gli enti non commerciali, individuati dalla lettera g) del comma 759 dell’articolo 1 della citata legge, hanno l’obbligo di presentare annualmente la dichiarazione IMU ogni anno.
L’obbligo per gli Enti non commerciali è riferito a quei soggetti che al fine di beneficiare dell’esenzione IMU, possedendo e utilizzando direttamente gli immobili destinati allo svolgimento di determinate attività “meritevoli” indicate dalla norma (assistenziali, sanitarie, ricreative, sportive, educative ecc.).
Nel modello IMU vanno riportati tutti gli immobili di cui gli enti non commerciali sono in possesso, non soltanto quelli che beneficiano dell’esenzione IMU. Tale obbligo dichiarativo permane in capo ai suddetti soggetti annualmente, a differenza degli enti commerciali e delle persone fisiche che devono presentare la dichiarazione IMU solo in caso di variazione degli elementi rilevanti per l’applicazione dell’imposta.
Decreto dichiarazione IMU e IMPi 29 luglio 2022
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