La Corte di Cassazione sez. Tributaria con l’ ordinanza n. 20047 del 30 agosto 2013 interviene in tema di invio delle dichiarazioni affermando che solamente la dichiarazione dei redditi inviata attraverso i canali telematici, previsti dalla normativa, costituisce “presentazione” al Fisco, indipendentemente dal fatto che il contribuente sia tenuto a conservare anche la copia cartacea della dichiarazione e indipendentemente dal fatto che il versamento delle imposte avvenga tramite il modello F24 da cui si può desumere l’ammontare delle somme versate.
La società contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento inerente alla all’esito del controllo art. 36 bis Dpr 600/1973 con cui si procedeva a recuperare le compensazioni effettuate con i modelli F24 poiché nella Dichiarazione dei redditi non era stato compilato il relativo quadro del credito d’imposta relativo agli incentivi per la ricerca scientifica utilizzato in compensazione. Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici respingevano le doglienze del contribuente e confermavano la validità della cartella di pagamento. Avverso tale decisione dei giudici di prime cure il ricorrente proponeva ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale che accoglieva il ricorso della società .
I giudici di appello hanno osservato, nelle motivazioni della sentenza, che il credito d’imposta non figurava sulla dichiarazione trasmessa per via telematica, ma era stato indicato nella dichiarazione cartacea. Si era quindi in presenza di un “mero errore formale che non ha arrecato alcun danno all’Erario”. Infatti l’Amministrazione Finanziaria era a conoscenza del credito, desumendolo dai modelli F24 in cui era stata operata la compensazione.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso deducendo la violazione dell’articolo 3, comma 9, del D.P.R. n.322/1998.
Per gli Ermellini la doglianza dell’Agenzia delle Entrate è fondata ed è stata accolta. Infatti, ricorda la Corte, i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’IRAP e della dichiarazione annuale IVA, presentano la dichiarazione unificata annuale. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600/73, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predispone la dichiarazione. L’Amministrazione Finanziaria può chiedere l’esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.
In considerazione del pronunciamento della Corte Suprema, con la sentenza in esame, la dichiarazione da tenere in considerazione è quella trasmessa in via telematica, mentre la copia cartacea rilasciata al contribuente è uno strumento utile per effettuare controlli eventuali e successivi. “Non vi è perciò ragione – conclude la Suprema Corte – per ritenere che in ipotesi di contraddizione tra i dati risultanti nella dichiarazione presentata in via telematica e la copia conservata con modalità cartacea il giudicante possa attribuire preferenza a questi ultimi e perciò ritenere che la copia cartacea sia opponibile all’Amministrazione a preferenza di quella trasmessale per via telematica”.
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