Agenzia delle Entrate – Risposta n. 234 del 28 aprile 2022
Disapplicazione delle limitazioni ex art. 172, co. 7, del TUIR – SPAC – fusione c.d. inversa – mancato rispetto degli indici di vitalità economica e del limite patrimoniale
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La ALFA (d’ora in poi solo Società) presenta un’istanza di interpello c.d. disapplicativo ex articolo 11, comma 2, della L. n. 212 del 2000 volto a ottenere la disapplicazione delle limitazioni del diritto al riporto delle posizioni soggettive passive di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR in occasione della fusione per incorporazione della BETA.
Nell’istanza, la Società evidenzia che la BETA è stata costituita in data … e che la stessa BETA, inizialmente costituita per mera praticità da soli due soci è stata interamente ceduta a soci cc.dd. “Promotori”, in data Successivamente, l’assemblea dei nuovi azionisti della BETA (tenuta lo stesso ) ha deliberato:
- l’adozione di un nuovo statuto sociale, con efficacia subordinata all’inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant sul Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito dalla Borsa Italiana s.p.a. (d’ora in poi solo AIM Italia), portante – tra l’altro – l’adeguamento dell’oggetto sociale e l’introduzione delle clausole richieste dal Regolamento AIM Italia e la suddivisione del capitale sociale in diverse categorie di azioni, nonché l’approvazione delle politiche di investimento;
- l’aumento del capitale sociale (a pagamento, in denaro e in via scindibile) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile (definita anche, “Aumento ai Promotori”), per euro …, inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime … azioni speciali, da offrire a soci e/o altri promotori da individuare a cura dell’organo amministrativo;
- l’aumento di capitale sociale (a pagamento, in denaro e in via scindibile) con esclusione del diritto di opzione ai sensi del citato articolo 2441, comma 5, in quanto riservato al collocamento a servizio dell’operazione di quotazione sull’AIM Italia, per un massimo di … milioni di euro, inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime azioni ordinarie, da offrire a specifiche categorie di investitori; e
- l’emissione dei “. BETA p.a.” abbinati alle azioni di nuova emissione ed aumento di capitale, a pagamento, in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del menzionato articolo 2441, comma 5, a servizio dell’esercizio dei warrant medesimi.
In particolare, la Società sottolinea che l’oggetto sociale della BETA è l’investimento, in via esclusiva, in una o più società, imprese, aziende e/o rami di azienda, con qualsiasi modalità effettuato, ivi incluse l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da intendersi in ogni caso quale unitaria operazione e da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant emessi dalla Società stessa sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.
Come evidenziato nell’istanza, la BETA è stata costituita appositamente con l’obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previa attività di ricerca e selezione, un’operazione di acquisizione e/o aggregazione con la target, ovvero quella società, impresa, ente, azienda o ramo di azienda oggetto di ricerca da parte dell’emittente al fine di realizzare la cosiddetta operazione di business combination (qui di seguito indicata anche come Operazione Rilevante).
Lo Statuto sociale della BETA, come modificato per consentire la quotazione sul mercato AIM Italia, ha previsto che l’operazione di business combination avvenisse in un orizzonte temporale di massimo … mesi dalla data di inizio delle negoziazioni.
La Società evidenzia che, con avviso del …, le azioni ordinarie e i warrant della BETA sono stati ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia e, in data …, ha avuto inizio la negoziazione delle azioni ordinarie e dei warrant in circolazione e successivamente gli amministratori, dopo varie indagini, hanno individuato una potenziale target per l’operazione di acquisizione nella Società medesima ….
Conseguentemente, la Società sottolinea che, in data …, BETA ha sottoscritto con la Società, i suoi soci e gli esponenti del management, un accordo avente ad oggetto reciproci impegni in relazione all’esecuzione delle attività propedeutiche, funzionali, connesse e conseguenti alla realizzazione di un’operazione di integrazione societaria (l’Operazione Rilevante). L’Assemblea dei soci della Società, in data …., e l’Assemblea degli azionisti della BETA, in data , hanno approvato l’operazione di integrazione societaria tra le due società.
Così la Società ha approvato la fusione per incorporazione (attraverso una fusione c.d. inversa) della BETA sulla base del progetto di fusione predisposto dai Consigli di Amministrazione delle Società ai sensi dell’articolo 2501-ter del codice civile e, al contempo, è stata data attuazione all’accordo quadro sottoscritto dalle parti il quale prevede, tra l’altro:
- la trasformazione della Società in “società per azioni”;
- l’ammissione delle relative azioni ordinarie nonché dei warrant (emessi in concambio dei warrant BETA alle medesime condizioni e disciplina regolamentare) a quotazione sull’AIM Italia;
- la distribuzione di un dividendo (per circa … milioni di euro) a beneficio di coloro che fossero risultati titolari di azioni ordinarie della BETA, alla data di esecuzione dell’operazione e al verificarsi di determinate condizioni relative al recesso di alcuni soci; e
- un investimento, da parte della BETA, in parte mediante apporto di disponibilità liquide (per circa … milioni di euro) nella Società, per rafforzarne il capitale, e in parte destinati all’acquisto di azioni della stessa Società dall’azionista di controllo da utilizzarsi, anche, per l’acquisto di azioni detenute dai soci di minoranza (ossia, l’acquisto di circa … di azione per circa … milioni di euro).
Verificatesi tutte le condizioni previsti dagli accordi tra la Società e la BETA e le condizioni previste dal codice civile, in data …, il processo di integrazione mediante fusione per incorporazione della BETA nella Società è stato perfezionato con contestuale avvio delle negoziazioni sull’AIM Italia delle azioni e dei warrant emessi dall’incorporante. Conseguentemente, la BETA si è quindi estinta, per effetto della fusione ed è stata cancellata dal Registro delle imprese.
Alla data di efficacia della fusione, la BETA risulta titolare:
- di perdite fiscali per complessivi euro …di cui:
- le perdite per euro …sono maturate nel primo periodo di imposta chiuso al 31 dicembre …; e
- le restanti perdite per euro …nella frazione di esercizio intercorrente tra il 1° gennaio …e il …, data antecedente quella di efficacia giuridica della fusione;
- di eccedenza ACE per complessivi euro …di cui:
- per euro … relativi al primo periodo di imposta chiuso al 31 dicembre …; e
- per euro …relativi alla frazione di esercizio intercorrente tra il 1° gennaio … e il …, data antecedente quella di efficacia giuridica della fusione.
La Società evidenzia che le predette posizioni soggettive della BETA non posso essere trasferite alla stessa Società per effetto della fusione in quanto la BETA non rispetta né il c.d. limite patrimoniale né le condizioni di vitalità economica riferite ai costi del personale e ai ricavi previsti dall’articolo 172, comma 7, del TUIR.
In particolare, la Società sottolinea che, sebbene il patrimonio netto della BETA, come si evince dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre … (sia pari ad euro …), risulti essere assolutamente capiente rispetto alle perdite fiscali conseguite, applicando testualmente la previsione relativa alla sterilizzazione dei conferimenti/versamenti operati nei 24 mesi precedenti (i cc.dd. “conferimenti irrilevanti”), il patrimonio netto utile si ridurrebbe al capitale iniziale di costituzione della medesima BETA (ossia, ad euro …).
Al pari, anche ai fini della verifica delle condizioni di vitalità economica, la BETA non risulta aver conseguito ricavi (eccezion fatta degli interessi attivi maturati sui depositi bancari vincolati) né ha sostenuto alcun costo per prestazioni di lavoro dipendente; inoltre, la stessa BETA non dispone, comunque, di parametri di confronto rispetto ai due esercizi precedenti, essendo avvenuta la fusione appena quattro mesi dopo l’inizio del suo secondo esercizio “di vita”.
A seguito del perfezionamento dell’operazione di fusione qui descritta, dunque, la BETA ha cessato la sua attività di special purpose acquisition company (SPAC); mentre la Società, in qualità di incorporante, si trova nella situazione di non poter utilizzare le perdite fiscali e l’eccedenza di ACE generate dalla incorporata in virtù delle limitazioni previsti dal citato comma 7 dell’articolo 172.
Con nota prot. …, la Società ha spontaneamente presentato la situazione economica-patrimoniale del periodo 1° gennaio 20. e fornito alcuni chiarimenti.
Alla luce di quanto rappresentato, la Società chiede, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del TUIR, la disapplicazione delle limitazioni, di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR, del diritto al riporto delle perdite fiscali pregresse e dell’eccedenza ACE maturate dalla BETA al fine del loro riporto in capo alla Società all’esito della descritta fusione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società ritiene che le limitazioni di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR del diritto al riporto delle perdite pregresse e dell’eccedenza ACE maturate dalla BETA siano disapplicabili e che, pertanto, la stessa Società possa riportare le predette posizioni soggettive all’esito della fusione per incorporazione della BETA.
La Società sottolinea come, essendo la BETA una società costituita appositamente per integrarsi con una società operativa, l’esame della struttura – molto semplice – del conto economico testimonia l’assenza di ricavi (eccezion fatta per gli interessi attivi maturati sui depositi bancari vincolati) e la presenza solo di costi sostenuti (tipicamente consulenziali, notarili e accessori alla quotazione nonché alla business combination) ed afferenti la finalizzazione dell’operazione per cui è stata costituita.
In particolare, la Società evidenzia che:
- la BETA non esisteva prima del …;
- la BETA è stata costituita al fine di essere quotata all’AIM Italia e rappresentare un contenitore nel quale far confluire le somme versate dai soci a titolo di equity per effetto del collocamento;
- le risorse finanziarie ottenute dalla BETA sono state utilizzate per portare a compimento la business combination che si è conclusa con il perfezionamento dell’iter di fusione con la Società e il contestuale avvio delle negoziazioni sull’AIM Italia delle azioni e dei warrant emessi da quest’ultima;
- la BETA – come ogni SPAC – risulta essere funzionale al collocamento di una società operativa (target) sul mercato dei capitali, ancorché si tratti di fusione inversa, evidenziando la funzione servente/ancillare di BETA alla realizzazione dell’operazione.
Secondo la Società, tutti questi elementi evidenziano con chiarezza la “vitalità” della BETA, nel senso precisato dalla Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, posto che la stessa ha svolto funzioni strumentali alla realizzazione dell’operazione di business combination.
Sostanzialmente, la Società evidenzia che:
- il veicolo (la BETA) può considerarsi vitale ogniqualvolta (come nel caso in esame) svolga funzioni strumentali alla realizzazione dell’operazione, a prescindere dall’assenza di ricavi operativi; e
- i conferimenti ricevuti con l’IPO (dalla veicolo, la BETA), di importo superiore alle perdite fiscali e all’eccedenza ACE, vanno ritenuti fisiologici nell’ambito della realizzazione dell’operazione di acquisto della società target e, dunque, non rivolti a consentire un artificioso recupero delle perdite
Ciò – sempre secondo la Società – dimostrerebbe, peraltro, l’assenza di alcun intento elusivo nel riporto delle posizioni soggettive della BETA all’esito della fusione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Occorre premettere che, in questa sede, la Scrivente esprime un parere esclusivamente in merito alla richiesta disapplicazione, ai sensi del comma 2 dell’articolo 11 della Legge n. 212 del 2000, della norma antielusiva posta dal comma 7 dell’articolo 172 del TUIR relativamente al riporto, da parte dell’incorporante (la Società), degli “attributi fiscali” maturati dalla incorporata (la BETA), così come indicati nell’istanza, senza che ciò implichi o presupponga un giudizio, tra l’altro: (i) sulla sussistenza e corretta quantificazione di tali elementi; (ii) sull’eventuale natura abusiva della complessiva operazione di riorganizzazione rappresentata o sui singoli atti e negozi attraverso i quali si è attuata; e (iii) sull’esistenza di valide ragioni extrafiscali, non marginali sottese all’operazione stessa.
Ciò premesso, la disciplina delle perdite nell’operazione di fusione, contenuta nell’articolo 172, comma 7, del TUIR, limita la possibilità di riportarle, per contrastare la realizzazione di operazioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse nel caso in cui non sussistano le condizioni di solidità patrimoniale e vitalità economica previste dalla norma.
La citata disposizione prevede, infatti, che le perdite delle società che partecipano all’operazione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede quello del patrimonio netto della società che riporta le perdite, quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell’articolo 2501-quater del codice civile.
Il patrimonio netto cui fare riferimento (c.d. limite patrimoniale) – che costituisce il limite massimo dell’ammontare delle perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione riportabili in diminuzione del reddito della società incorporante o risultante dalla fusione – deve, peraltro, essere ridotto dell’importo di eventuali ricapitalizzazioni (conferimenti e versamenti) poste in essere nei ventiquattro mesi precedenti, neutralizzando così i tentativi volti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali.
Inoltre, ai sensi dell’ultimo periodo dello stesso comma 7, le sue disposizioni “si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96, nonché all’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214” (ossia, all’eccedenza di interessi passivi indeducibili riportabili e a quella ACE).
Si è già accennato, infine, che il diritto al riporto delle perdite è condizionato, in ogni caso, alla permanenza di condizioni di vitalità economica delle società in perdita – desunte dai ricavi conseguiti e dalle spese per prestazioni di lavoro subordinato sostenute – al fine di verificare che la società portatrice di perdite fiscali pregresse (e delle altre posizioni soggettive passive) non si sia depotenziata precedentemente all’operazione di fusione.
In un’ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica devono sussistere non solo nel periodo precedente alla delibera di fusione, così come si ricava dal dato letterale del richiamato comma 7, bensì devono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata, cioè fino alla data della sua efficacia giuridica (cfr., la Risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008 e la Circolare n. 9/E del 2010). La stessa disposizione, infatti, verrebbe privata della sua portata antielusiva qualora fosse consentito il riporto delle perdite fiscali ad una società che è stata completamente depotenziata nell’arco di tempo intercorrente fra la chiusura dell’esercizio precedente alla delibera di fusione (come emerge dal dato letterale previsto dalla norma) e la data di efficacia giuridica dell’operazione medesima.
Ciò premesso, con riferimento alla posizione delle società che hanno partecipato all’operazione di fusione si osserva quanto segue.
In relazione alla Società incorporante, nell’istanza non viene formulata alcuna richiesta di disapplicazione; pertanto, la sua posizione non è interessata dal presente parere.
In relazione alla BETA (l’incorporata), la Società evidenzia che questa dispone di posizione soggettive passive da riportare per complessivi euro … (di cui perdite fiscali per euro … e un’eccedenza ACE per euro … riferite sia al suo primo periodo d’imposta, …-31 dicembre …, sia al suo secondo e ultimo periodo, 1° gennaio ), ma non supera né i cc.dd. test di vitalità economica, né il c.d. limite patrimoniale (dovendo esso venire depurato di tutti i conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi anteriori alla situazione patrimoniale assunta nel progetto di fusione) di cui al citato comma 7 dell’articolo 172.
In merito ai cc.dd. test di vitalità economica, va rilevato che la Risoluzione n. 337/E del 29 ottobre 2002 ha precisato che qualora la società che intende riportare le perdite sia sorta nell’esercizio sociale precedente a quello di delibera della fusione, non è agevole presumere alcun depotenziamento della stessa. Il depotenziamento, infatti, va individuato sulla base del raffronto tra parametri economici che fanno riferimento a successivi periodi storici. In sostanza, solo nel passaggio da un periodo d’imposta ad un altro è possibile vedere se vi sia stato un depotenziamento. Va da sé che quando la società è neo costituita non può essersi depotenziata rispetto ad un passato in cui ancora non esisteva e ciò escluderebbe la possibilità di indagare sulla vitalità del soggetto. Occorre pertanto riscontrare se, nel caso in cui manchino oggettivamente i parametri di cui alla norma, sia possibile desumere la vitalità aziendale da altri fattori.
Nel caso di specie, la fusione tra la Società e la BETA è stata deliberata il …e considerato che il primo esercizio della BETA è stato chiuso il 31 dicembre …, non è possibile calcolare i suoi cc.dd. test di vitalità economica per mancanza dei relativi periodi di raffronto. Ma dall’esame del bilancio chiuso al 31 dicembre … della BETA (allegato solamente in bozza sub 10 all’istanza) emerge che: 1. i suoi unici ricavi (circa … euro) sono relativi agli interessi attivi sui depositi vincolati (per circa … euro) a servizio della business combination; 2. non vi sono costi per il personale dipendente ma solo costi per servizi di consulenza per l’individuazione della target per la business combination (circa euro …) e ai compensi per gli amministratori (circa euro …), oltre altri costi di minore entità; 3. la sua perdita civilistica (per 0,944 milioni di euro) appare derivare essenzialmente dai predetti costi e dagli ammortamenti di periodo (per circa euro …) delle immobilizzazioni immateriali (in particolare, riferite alle spese di costituzioni e di collocamento della BETA).
Anche dall’esame del situazione economica-patrimoniale della BETA relativa al periodo 1° gennaio …-… risulta che: 1. gli unici ricavi conseguiti (per circa …euro) sono, in parte (circa …euro), relativi agli interessi attivi sui depositi vincolati per la realizzazione dell’Operazione Rilevante e, in parte (circa … euro), relativi a sopravvenienza attive; 2. non vi sono costi per il personale dipendente ma solo costi per servizi di consulenza (circa … euro) e ai compensi per gli amministratori (circa … euro), oltre altre spese generali di minore entità; 3. la perdita civilistica (per … euro) deriva principalmente dai predetti costi e dagli ammortamenti di periodo (per circa … euro) delle immobilizzazioni immateriali.
Sempre per i periodi in questione, l’eccedenza ACE appare rinveniente – sulla base delle relative dichiarazioni dei redditi – dai conferimenti in denaro effettuati dai soci.
Ciò detto, la Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 con riferimento alle operazioni di merger leveraged buy out (MLBO) ha precisato che la società veicolo può considerarsi “vitale”, svolgendo, la stessa, funzioni strumentali alla realizzazione dell’operazione di MLBO.
Ad avviso della Scrivente, questi chiarimenti possono essere assunti anche ai fini che qui interessano, viste le strette analogie esistenti tra la natura delle società veicolo nelle operazioni di MLBO e la natura delle “SPAC” nelle operazioni di acquisizione di società target e successiva fusione (volta a semplificare la quotazione sul mercato dei capitali), per quanto attiene alla strumentalità di detti soggetti all’attuazione di uno schema operativo tipico che risponde a logiche di mercato.
Nel caso di specie, l’istante evidenzia che la BETA è una società veicolo costituita ad hoc per l’individuazione e l’acquisto di una società target, qui rappresentata dalla Società, con cui realizzare un’operazione di integrazione societaria finalizzata alla quotazione della società target sul mercato dei capitali. Pertanto, tutte le attività poste in essere dalla stessa appaiono essere assolutamente strumentali alla realizzazione della business combination per cui è stata esclusivamente costituita. Come sostenuto dalla Società, la BETA, pur non avendo generato ricavi, ha sicuramente agito quale società “vitale”, gestendo e portando a termine le attività necessarie per concludere con successo la fusione con la Società.
Le operazioni poste in essere dalla BETA sembrano, pertanto, rispondere a logiche di ordine economico, finanziario e giuridico in linea con la sua natura di SPAC. Come si legge sul sito internet di Borsa Italiana: “Il termine SPAC è l’acronimo di Special Purpose Acquisition Company, veicoli di investimento contenenti esclusivamente cassa (c.d. blank check companies) e costituiti specificatamente per raccogliere capitale al fine di effettuare operazioni di fusione e/o acquisizione di aziende (c.d. business combination). Le SPAC hanno un periodo di vita limitato in media a 18-24 mesi dall’IPO […]. A tutela degli investitori, la quasi totalità delle somme raccolte dalla SPAC attraverso l’IPO viene conferita in un conto fruttifero (c.d. escrow account) aperto presso una banca depositaria indipendente, dove restano depositate fino alla business combination, potendo la SPAC, fino a questo momento, contare per la gestione corrente sulle somme messe a disposizione dai promotori. La SPAC – in virtù dello status di public company – deve soddisfare i requisiti imposti dall’autorità di controllo della Borsa presso la quale è quotata e sottostare alla relativa regolamentazione. Al momento dell’accesso ai mercati regolamentati, la SPAC deve fornire agli investitori una informativa generale riguardo al tipo di operazione di aggregazione che intende porre in essere: settore industriale, caratteristiche del target, aree geografiche d’interesse, ecc.”.
Pertanto, in conformità con quanto affermato nella Circolare n. 6/E sopra richiamata, in relazione a una società veicolo assimilabile, per quanto evidenziato, a quella qui in esame, si ritiene che la BETA sia da qualificarsi “vitale”, atteso il ruolo del tutto strumentale da essa svolto per la realizzazione della business combination.
Sulla base di quanto fin qui rappresentato si ritiene, pertanto, non applicabile al caso in esame la parte della norma di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR che dispone il rispetto del c.d. test di vitalità economica.
Con riferimento, poi, al c.d. limite patrimoniale, si ritiene che nel caso di specie anche tale limite sia disapplicabile poiché, anche in questo caso sono estensibili i chiarimenti forniti dalla più volte citata Circolare n. 6/E, per cui i conferimenti a favore della società veicolo (la maggior parte in sede di IPO) possono considerarsi “fisiologici” nell’ambito della realizzazione della business combination e, pertanto, non rivolti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali (cfr. la Circolare n. 9/E del 9 marzo 2010).
Trattasi, inoltre, di conferimenti (anche considerando l’originario conferimento di circa 100 milioni di euro, al netto delle restituzioni/distribuzioni di dividendi per circa 30 milioni di euro effettuate nell’imminenza della fusione) che si attestano ben oltre la somma delle perdite fiscali e dell’eccedenza ACE della BETA di cui la Società chiede il riporto (ossia, delle perdite fiscali pregresse per euro … e dell’eccedenza ACE per euro … , per un totale di euro …): altro elemento, questo, che ne corrobora la natura funzionale all’operazione rappresentata.
Tanto premesso, in virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che nella fattispecie oggetto della presente istanza possano essere disapplicate le limitazioni ex articolo 172, comma 7, del TUIR del diritto al riporto da parte della Società delle perdite fiscali e dell’eccedenza ACE della BETA in occasione della descritta fusione.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, nonché con riserva di riscontro nelle sedi competenti, anche per quanto concerne la certezza, la corretta quantificazione delle perdite fiscali, dell’eccedenza ACE e dei dati contabili riportati nella “bozza” del bilancio chiuso al 31 dicembre … allegata all’istanza e nella situazione economico-patrimoniale relativa al periodo 1° gennaio …-… allegata alla nota del ….
Si ribadisce, in particolare, che resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se l’operazione in esame ed eventuali altri atti, fatti o negozi ad essa collegati e non rappresentati dall’istante si inseriscano in un più ampio disegno abusivo, pertanto, censurabile.
IL DIRETTORE CENTRALE
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