Con la Sentenza n. 17564 del 18 luglio 2013 la Corte di Cassazione intervenendo in tema di effetti giuridici derivanti dalla estinzione della società ha affermato, confermando l’orientamento della stessa Corte, che la cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società di capitali indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa riconducibili.
Gli Ermellini hanno affermato che in linea “interpretativa va sottolineato che questa Corte, già con le sentenze” gemelle” n.4060, 4061, 4062/10, in osmosi con specialistica dottrina, ha avuto modo di ravvisare nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell’art.2495 c.c.-rispetto alla formulazione del precedente art.2456, che disciplinava la medesima materia,una valenza innovativa, per cui la cancellazione di una società di capitali dal R.I. ora è da considerarsi senz’altro produttiva di un effetto estintivo destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa ha avuto luogo in data successiva al 1 gennaio 2004.”
I giudici legittimità hanno anche approfondito “la questione della legittimazione attiva o passiva della società estinta per cancellazione, come questione di notevole importanza, le Sezioni Unite con le sentenze “gemelle” n.6070/13 e n.6071/13 hanno statuito che il giudizio in cui la società attrice o convenuta sia cancellata dal R.I. e, quindi, estinta può essere proposto o proseguito nei confronti dei soci, ove si tratti di giudizio in cui i creditori abbiano convenuto in giudizio la società, mentre il giudizio può proseguire ad iniziativa dei soci nel caso di rapporti attivi della società.”
Per cui la Corte Suprema ritiene “la cancellazione ha assunto efficacia costitutiva e i creditori insoddisfatti possono notificare la propria domanda contro i soci e i liquidatori presso l’ultima sede della società e possono agire anche nei confronti del liquidatore (deve intendersi, però, per risarcimento dei danni) se il mancato pagamento dei debiti sociali sia dipeso da colpa di questi”