Il 10 ottobre 2024 il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento “Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti”.

L’emanazione del documento si è resa necessaria a seguito dell’emanazione, da parte dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, degli indicatori di anomalia applicabili dal 1° gennaio 2024 con Provvedimento del 12 maggio 2023. I suddetti indicatori sono, indistintamente, rivolti a tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio. I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio dovranno selezionare, sulla base dell’attività effettivamente svolta, tra i 34 indicatori quelli di cui avvalersi per la valutazione delle operazioni sospette.

L’UIF ha previsto per i soli Organismi di autoregolamentazione, per supportare i propri iscritti, la possibilità di fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri Albi ed elenchi per l’individuazione degli indicatori e dei sub-indici riferiti alla concreta attività svolta.

Il CNDCEC, in quanto Organismo di autoregolamentazione, tenendo conto di tale facoltà, ha ritenuto di supportare i propri Iscritti offrendo, con il documento allegato, una sintetica rassegna di tutti gli indicatori – ad eccezione di quelli tipicamente applicabili a specifiche categorie di destinatari diverse dai professionisti – soffermandosi in modo più analitico sulle operatività anomale di natura fiscale e societaria (indicatore 20), nonché su quelle connesse con la revisione legale dei conti (indicatore 21), in considerazione della loro maggiore inerenza alle attività svolte dai Commercialisti.

Pertanto, anche i Commercialisti, auali soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, devono individuare tra i 34 indicatori in vigore (ed i relativi 400 sub-indici) quelli che potrebbero risultare utili a rivelare operatività anomale poste in essere dal cliente, tenendo conto della concreta attività svolta e che la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia o nei sub-indici non costituisce di per sé elemento sufficiente per inviare una segnalazione alla UIF.
 
Il Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), oltre ad ampliare la responsabilità dei professionisti, va ad aggiornare il  Provvedimento del 16 aprile 2010 del Ministero della Giustizia. Infatti il nuovo provvedimento sostituisce gli elenchi di indicatori ad hoc (e.g.: Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie), con un testo unitario che compendia gli indicatori relativi a tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio (tra cui i Commercialisti), chiamati a selezionare, nella fase di applicazione, gli quelli rilevanti alla luce della concreta attività svolta.
La motivazione sulla base della quale l’UIF ha emanato un unico provvedimento rivolto indistintamente a tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio è costituita dalla consapevolezza che prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo non sono marcatamente clusterizzabili in determinati settori di operatività e che la stessa operatività dei soggetti obbligati ha, nel tempo, assunto nuove e più ampie connotazioni.
 
Pertanto il soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio deve, sotto la propria responsabilità, nella fase di autovalutazione operare una selezione degli indicatori relativi all’operatività concreta da analizzare, senza perdere di vista due principi fondamentali richiamati dal Provvedimento:
 
l’elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non è esaustiva né vincolante, potendo accadere che ulteriori comportamenti, sebbene non codificati, possano generare in concreto profili di sospetto;
 
-fattispecie elencate nel provvedimento non sono da considerare sospette quando giustificate nel caso specifico.

Il provvedimento del 12 maggio 2023 dell’UIF oltre a contenere i 34 indicatori contiene per ognuno di essi dei sub-indici costituenti esemplificazioni dell’indicatore di riferimento, sono suddivisi in tre sezioni:

– sezione A (indicatori da 1 a 8) nella quale sono individuati profili inerenti al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto al quale è riferita l’operatività;

– sezione B (indicatori da 9 a 32) dedicata alle caratteristiche e alla configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività;

– sezione C (indicatori 33 e 34) relativa a operatività potenzialmente connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Pertanto nel documento in commento vanno presi in considerazione da tutti i soggetti destinatari gli indicatori della sezione A e quelli della sezione B da 9 al 14, fermo restando diverse ipotesi specifiche da valutare caso per caso.

L’indicatore n. 16 applicabile ai prestatori di servizi di pagamento. Mentre gli indicatori 22 e 23 per i prestatori di servizi di gioco, gli indicatori 24 e 25 per i soggetti che esercitano attività di trasporto e custodia di denaro contante e gli indicatori 26 e 27 per i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e portafoglio digitale.

L’indicatore 26 in materia di crypto assets potrebbe essere applicato anche da intermediari bancari e finanziari, ovvero gli indicatori 28, 29 e 30 in materia di mandati fiduciari e trust potrebbero essere applicati da società fiduciarie, intermediari bancari, professionisti e prestatori di servizi relativi a società e trust

Allegato

documento “Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti”