Il 10 ottobre 2024 il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento “Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti”.
L’emanazione del documento si è resa necessaria a seguito dell’emanazione, da parte dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, degli indicatori di anomalia applicabili dal 1° gennaio 2024 con Provvedimento del 12 maggio 2023. I suddetti indicatori sono, indistintamente, rivolti a tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio. I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio dovranno selezionare, sulla base dell’attività effettivamente svolta, tra i 34 indicatori quelli di cui avvalersi per la valutazione delle operazioni sospette.
L’UIF ha previsto per i soli Organismi di autoregolamentazione, per supportare i propri iscritti, la possibilità di fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri Albi ed elenchi per l’individuazione degli indicatori e dei sub-indici riferiti alla concreta attività svolta.
Il CNDCEC, in quanto Organismo di autoregolamentazione, tenendo conto di tale facoltà, ha ritenuto di supportare i propri Iscritti offrendo, con il documento allegato, una sintetica rassegna di tutti gli indicatori – ad eccezione di quelli tipicamente applicabili a specifiche categorie di destinatari diverse dai professionisti – soffermandosi in modo più analitico sulle operatività anomale di natura fiscale e societaria (indicatore 20), nonché su quelle connesse con la revisione legale dei conti (indicatore 21), in considerazione della loro maggiore inerenza alle attività svolte dai Commercialisti.
Il provvedimento del 12 maggio 2023 dell’UIF oltre a contenere i 34 indicatori contiene per ognuno di essi dei sub-indici costituenti esemplificazioni dell’indicatore di riferimento, sono suddivisi in tre sezioni:
– sezione A (indicatori da 1 a 8) nella quale sono individuati profili inerenti al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto al quale è riferita l’operatività;
– sezione B (indicatori da 9 a 32) dedicata alle caratteristiche e alla configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività;
– sezione C (indicatori 33 e 34) relativa a operatività potenzialmente connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
Pertanto nel documento in commento vanno presi in considerazione da tutti i soggetti destinatari gli indicatori della sezione A e quelli della sezione B da 9 al 14, fermo restando diverse ipotesi specifiche da valutare caso per caso.
L’indicatore n. 16 applicabile ai prestatori di servizi di pagamento. Mentre gli indicatori 22 e 23 per i prestatori di servizi di gioco, gli indicatori 24 e 25 per i soggetti che esercitano attività di trasporto e custodia di denaro contante e gli indicatori 26 e 27 per i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e portafoglio digitale.
L’indicatore 26 in materia di crypto assets potrebbe essere applicato anche da intermediari bancari e finanziari, ovvero gli indicatori 28, 29 e 30 in materia di mandati fiduciari e trust potrebbero essere applicati da società fiduciarie, intermediari bancari, professionisti e prestatori di servizi relativi a società e trust
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