L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 397 del del 6 settembre 2023, su sollecitazione di un Comune che aveva chiesto il parere sui requisiti di ordine generale per l’affidamento di appalti pubblici, l’illecito professionale grave e le cause di esclusione dalle gare, ha affermato che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 36 del 2023 entrato in vigore il 1° luglio 2023) non prevede l’esclusione dalla gare per la mera iscrizione nel registro degli indagati

L’ANAC con la suddetta delibera ha fornito importanti indicazioni sulle novità del nuovo codice degli appalti in ordine alle sulle cause di esclusione dalle gare d’appalto ed alla tipizzazione delle fattispecie costituenti grave illecito professionale (limitato, sotto il profilo penale ai reati di cui alle lettere g) ed h) del comma 3 dell’art. 98) e dei mezzi di prova utili per la valutazione della sussistenza dell’illecito stesso, superando in tal modo l’impostazione precedente che consentiva di valutare ogni condotta penalmente rilevante idonea ad incidere sulla affidabilità e sull’integrità della impresa concorrente.
 
Nella tipizzazione, prevista dal nuovo codice degli appalti, perde rilevanza la mera iscrizione nel registro degli indagati in virtù di un coordinamento con a riforma prevista dalla legge 150/2022 che ha introdotto nel codice di procedura penale la nuova disposizione dell’art. 335-bis, che così recita: «La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito».