INAIL – Circolare 29 ottobre 2018, n. 41
Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2018
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modificazioni.
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 13.
– Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000: “Approvazione di “Tabella delle menomazioni”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”, relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
– Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57: “Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico”.
– Legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”. Articolo 1, comma 780.
– Legge 24 dicembre 2007, n. 247: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”. Articolo 1, commi 23 e 24.
– Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2009:
“Determinazione, a decorrere dal 2008, dell’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico”.
– Circolare Inail 7 luglio 2009, n. 37: “Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico”.
– Circolare Inail 20 gennaio 2014, n. 4: “Disposizioni in materia di prestazioni economiche erogate dall’Inail-legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014)”. Articolo 1, commi 129, 130 e 131.
– Circolare Inail 9 maggio 2014, n. 26: “Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico a decorrere dal 2014”.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze 14 febbraio 2014, concernente l’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico ai sensi della tabella di cui al decreto ministeriale del 12 luglio 2000.
– Circolare Inail 9 maggio 2014, n. 26: “Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico a decorrere dal 2014”.
– Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Articolo 1, commi 287 e 303.
– Circolare Inail 16 dicembre 2016, n. 49: “Nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale. Rivalutazione annuale. Importo degli indennizzi con decorrenza 1° luglio 2016”.
– Circolare Inail 27 settembre 2017, n. 39: “Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2017”.
– Determina del Presidente Inail del 29 maggio 2018, n. 254: “Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018”.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2018, degli importi degli indennizzi del danno biologico (NOTA 1).
Premessa
L’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nell’introdurre il riconoscimento del danno biologico, non ha previsto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua della Tabella indennizzo danno biologico, approvata con decreto ministeriale del 12 luglio 2000.
In tale quadro, il legislatore è intervenuto dapprima con il comma 23 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, disponendo un aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico, quantificato con decreto interministeriale 27 marzo 2009, nella misura dell’8,68% a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Successivamente, in occasione dell’emanazione della legge di stabilità 2014, in attesa della introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella Tabella indennizzo danno biologico, il legislatore ha previsto un ulteriore aumento in via straordinaria degli importi delle indennità, a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico (NOTA 2).
Il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha fissato i criteri e le modalità di attuazione della norma in questione e ha disposto, a decorrere dal 2014, l’aumento nella misura del 7,57% delle indennità dovute dall’Inail ai sensi della Tabella indennizzo danno biologico di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Per espressa previsione del predetto decreto, l’aumento in questione si è aggiunto a quello dell’8,68% di cui al decreto interministeriale soprarichiamato 27 marzo 2009.
I due citati aumenti, rivestendo carattere di straordinarietà, non hanno comportato finora un aggiornamento della suddetta tabella del danno biologico, ma hanno consentito di recuperare parte della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai accertati dall’Istat, intervenuta negli anni 2000-2013.
Rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi del danno biologico.
La legge di stabilità 2016 (NOTA 3) ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’Inail, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.
Al riguardo, la legge di stabilità 2016 ha previsto, inoltre, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore allo zero.
La stessa legge precisa che gli incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del 16,25%, derivante dalla somma delle percentuali dei due aumenti straordinari citati in premessa, e si applicano agli indennizzi dovuti dall’Inail ai sensi della Tabella indennizzo danno biologico di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000.
Rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2018.
Ai sensi delle suddette disposizioni, in virtù della norma di salvaguardia contenuta nella legge di stabilità 2016, i decreti ministeriali del 23 settembre 2016 e del 4 luglio 2017 hanno confermato, con decorrenza 1° luglio 2016 e 1° luglio 2017, gli importi degli indennizzi del danno biologico vigenti nel 2015 in relazione alla variazione percentuale negativa registrata dall’indice Istat per i rispettivi anni di osservazione.
Per l’anno 2018, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2016 e 2017 (media annua), pari all’1,10%.
Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2018, su proposta del Presidente dell’Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018, nella misura dell’1,10%.
Tale rivalutazione si applica all’importo complessivo risultante dalla Tabella indennizzo danno biologico, maggiorato della percentuale del 16,25 corrispondente ai due aumenti straordinari di cui in premessa ormai consolidati.
Ambito di applicazione
In relazione all’ambito di applicazione, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, come sopra delineato, riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2018 e si applica esclusivamente agli importi erogati dall’Istituto.
In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2018, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico.
Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, la rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2018.
Con riferimento agli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2018, stante l’assenza della definitiva valutazione del grado di menomazione, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2018 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.
Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2018.
Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del decreto ministeriale in questione saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche.
—
(1) Allegato 1 – Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018.
(2) Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13.
(3) Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 287.
Allegato
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018
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