INPS – Messaggio n. 2923 del 10 agosto 2023
Articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 – Cumulo dell’incentivo con altre misure di esonero – Chiarimenti
Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all’articolo 27, comma 1, ha previsto che: “Al fine di sostenere l’occupazione giovanile e nel rispetto dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per il contratto di apprendistato professionalizzante.
Il decreto dell’ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023, pubblicato sul sito dell’Agenzia www.anpal.gov.it, ha fornito ulteriori chiarimenti circa l‘ambito di applicazione della misura e ha effettuato la ripartizione delle risorse economiche destinate a finanziare l’incentivo su base regionale.
L’incentivo in oggetto, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, è cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018).
Inoltre, il citato comma 2 dell’articolo 27 prevede che l’incentivo sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
In caso di cumulo con altra agevolazione, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Nella circolare n. 68 del 21 luglio 2023, con la quale è stata illustrata la misura in commento e sono state fornite le relative indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali, è stato precisato che l’incentivo in oggetto è cumulabile, nei medesimi limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023.
Ciò premesso, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si precisa quanto segue.
La riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all’assunzione.
Pertanto, la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023.
In considerazione della suddetta interpretazione, i soggetti interessati al riconoscimento dell’incentivo in commento, che abbiano già inoltrato all’Istituto apposita richiesta telematica di prenotazione delle risorse, dichiarando di volere fruire dell’incentivo in cumulo con altre riduzioni, con ciò facendo riferimento all’esonero parziale della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, possono procedere all’annullamento della domanda trasmessa.
Al fine di procedere all’annullamento della richiesta inviata, i soggetti interessati devono selezionare il tasto “Rinuncia” presente nel dettaglio della stessa e successivamente presentare una nuova istanza, nella quale deve essere valorizzata l’opzione dell’utilizzo “in via esclusiva” dell’incentivo in oggetto. Tale selezione darà diritto al riconoscimento, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti legittimanti, dell’incentivo in trattazione in misura pari al 60% della retribuzione imponibile.
Da ultimo, con riferimento all’ordine di elaborazione delle richieste, si ribadisce, come già previsto al paragrafo 10 della circolare n. 68/2023, chele richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023.
In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 30 luglio 2023), e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line (ossia entro il 15 agosto 2023) saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (31 luglio 2023) saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’INPS – contrassegnate dallo stato di “Aperta” – e saranno suscettibili di annullamento a opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.
Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
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