INPS – Circolare 05 luglio 2019, n. 99
Convenzione fra l’INPS e il SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL) per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL), per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- Premessa
- Soggetti che possono rilasciare la delega
- Modalità di rilascio della delega
- Presentazione e decorrenza della delega
- Revoca della delega: decorrenza e validità
- Misura del contributo sindacale
- Rapporti finanziari, spese e rimesse
- Clausola di salvaguardia
- Codice INPS
- Istruzioni contabili
- Premessa
In data 4 aprile 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL), sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 116 del 7 luglio 2017, per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7 ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione ed è rinnovabile su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
- Soggetti che possono rilasciare la delega
I titolari delle prestazioni di cui ai commi da 1 a 7-ter dell’articolo 4 della legge n. 92/2012 hanno la facoltà di versare i contributi sindacali all’Organizzazione sindacale SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL), mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulle prestazioni che l’Istituto stesso eroga per conto del datore di lavoro.
La riscossione dei suddetti contributi sindacali sarà effettuata dall’INPS a favore delle Organizzazioni sindacali, in regola con gli obblighi contributivi.
A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa trattenuta e la denominazione dell’Organizzazione destinataria della suddetta quota.
- Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
- Presentazione e decorrenza della delega
L’articolo 4 della convenzione prevede che, in caso di presentazione contestuale alla domanda di prestazione, la delega sarà trasmessa all’INPS dal datore di lavoro, con le stesse modalità di trasmissione della domanda di prestazione. In tale caso la delega produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa.
Il datore di lavoro che acquisisce la delega alla riscossione, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione e copia del documento d’identità. La conservazione assicura l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su prestazione già in essere, l’Organizzazione sindacale invia all’Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS. All’atto dell’invio l’Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d’identità del titolare della prestazione in corso di validità.
La delega rilasciata da persona già titolare di prestazione produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione della delega stessa. L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega deve custodire, con le modalità sopra descritte per il datore di lavoro, l’originale firmato e la copia del documento di identità del titolare della prestazione.
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
È ammessa un’unica delega su singola prestazione.
- Revoca della delega: decorrenza e validità
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione sindacale competente.
Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione, come sopra specificato, è ammessa un’unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.
L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all’Organizzazione sindacale revocata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.
- Misura del contributo sindacale
La misura del contributo associativo, indicato dall’Organizzazione sindacale nel testo di delega, è pari allo 0,50% della quota della prestazione erogata ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7- ter, della legge n. 92/2012.
Sarà cura dell’Organizzazione sindacale comunicare alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’Istituto ogni eventuale, successiva variazione.
La comunicazione della variazione della misura del contributo associativo deve essere comunicata all’Istituto entro e non oltre il 30 settembre e avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo.
Nel contempo, la stessa Organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.
- Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.
In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti costi:
Revoca delega cartacea (residuale) € 0,29
Gestione delega € 0,11
È a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.
- Clausola di salvaguardia
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre l’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti.
Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto da parte dell’Organizzazione.
- Codice INPS
Il codice INPS assegnato è AS.
- Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle prestazioni di cui ai commi da 1 a 7-ter dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, per conto dell’Organizzazione sindacale SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL), si istituiscono i seguenti conti:
– GPA25705, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni pagate nell’anno in corso;
– GPA27705, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni pagate negli anni precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle prestazioni pagate.
È inoltre istituito il seguente nuovo conto:
– GPA11705, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto di nuova istituzione GPA35705 appositamente dedicato.
I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti sopra indicati.
Allegato 1
Convenzione tra istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Articolo 1
Oggetto
I titolari delle prestazioni di cui ai commi da 1 a 7-ter, art. 4 legge 28 giugno 2012, n. 92, hanno la facoltà di versare i contributi sindacali all’ Organizzazione stipulante la presente convenzione, mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulle prestazioni che l’Istituto stesso eroga per conto del datore di lavoro.
Articolo 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall’INPS a favore delle Organizzazioni sindacali, in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle singole rate di prestazione.
A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell’Organizzazione destinataria della suddetta quota.
Articolo 3
Determinazione della quota del contributo associativo
La misura del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell’atto di delega alla riscossione della quota associativa, in misura uguale per tutti gli iscritti.
Sarà cura dell’Organizzazione sindacale comunicare tale misura all’INPS – Direzione centrale Organizzazione e Sistemi informativi – nonché ogni eventuale, successiva variazione.
Nel contempo, la stessa Organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.
La comunicazione della variazione della misura del contributo associativo deve essere comunicata all’Istituto entro e non oltre il 30 settembre.
Il nuovo importo avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo, e non potrà essere modificato nel corso dell’anno.
Articolo 4
Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa
L’autorizzazione ad effettuare la trattenuta, di cui all’articolo 1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
In caso di presentazione contestuale alla domanda di prestazione, la delega, contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, sarà trasmessa all’INPS dal datore di lavoro con le stesse modalità d’invio della domanda di prestazione.
La delega così trasmessa produrrà i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa.
Il datore di lavoro che acquisisce la delega alla riscossione dovrà custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS.
Questa conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su prestazione già in essere, l’invio dei dati della delega all’INPS da parte dell’Organizzazione dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto.
L’Organizzazione dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l’originale firmato e copia del documento d’identità.
Tale delega produrrà i suoi effetti con decorrenza dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione della stessa.
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun titolare di prestazione straordinaria.
E’ ammessa un’unica delega su singola prestazione.
Articolo 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e L’Organizzazione sindacale, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all’Organizzazione competente.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in tal caso l’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della domanda ed alla comunicazione all’Organizzazione competente.
Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato, sia direttamente, sia attraverso le Organizzazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto.
L’Organizzazione che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega dovrà trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e dovrà conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d’identità, attenendosi alle modalità indicate all’articolo 4.
L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca per riscossione delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca ed all’Organizzazione revocata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.
Articolo 6
Modalità di versamento delle quote associative
L’INPS versa all’Organizzazione acconti mensili per i contributi riscossi.
Tali acconti sono commisurati al 97% (novantasette per cento) dell’importo delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento.
Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 (sette) dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo.
Eventuali modifiche dei giorni di valuta saranno oggetto di apposita comunicazione telematica all’Organizzazione.
I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o per qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Ove, prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall’INPS rilevazioni contabili sulle prestazioni in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi delle prestazioni stesse, si procede all’effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all’Organizzazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.
Qualora l’importo dell’acconto periodico dovuto all’Organizzazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.
Le rimesse monetarie all’Organizzazione, conseguenti all’applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall’Organizzazione con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità
telematiche indicate dall’Istituto.
L’Istituto è esentato da ogni verifica riguardo alla correttezza di tale dato e conseguentemente da ogni responsabilità riguardo all’eventuale mancato accredito di somme a favore dell’Organizzazione conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultima del codice IBAN.
L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse, di cui al comma precedente, dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all’Organizzazione.
Articolo 7
Costi
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio di riscossione. A tal fine l’Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, il costo del servizio.
Per il servizio di riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni di cui alla presente convenzione, sono stati individuati dall’Istituto, con Determinazione presidenziale n. 46 del 02 maggio 2018, i seguenti costi, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2017:
Attività | Tariffa |
– Revoca delega cartacea (residuale) | €. 0,29 |
– Gestione delega | €. 0,11 |
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di formale comunicazione, a seguito della quale l’Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
E’ a carico dell’Organizzazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.
L’Organizzazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Articolo 8
Fornitura dati
L’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione i dati delle deleghe sindacali su prestazioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.) e gli importi versati.
L’Organizzazione potrà consultare i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell’Istituto e le fatture relative al costo del servizio.
L’INPS consente all’Organizzazione di consultare i dati di seguito elencati:
– elenco generale nominativo delle prestazioni in essere sulle quali verrà effettuata la trattenuta a favore dell’Organizzazione;
– elenco delle movimentazioni mensili relative all’Organizzazione, con evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di prestazione, deleghe revocate, nuove deleghe su prestazioni esistenti, prestazioni eliminate, prestazioni trasferite su sede INPS diversa.
La consultazione e il prelevamento dei dati di cui al comma precedente potrà avvenire secondo le modalità e l’autorizzazione disposte dall’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Articolo 9
Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato – e l’Organizzazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione. In specie, l’Istituto s’intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Organizzazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’ARTICOLO 1 e l’Organizzazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto l’Organizzazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Organizzazione è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’Organizzazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo delle Organizzazioni Sindacali, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Organizzazione.
Articolo 10
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell’ambito dell’esecuzione della presente convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro “Incaricati”, avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.
Articolo 11
Entrata in vigore, durata e recesso
La presente convenzione, sottoscritta con firma digitale, entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi e procedurali necessari e comunque non oltre 90 giorni dall’acquisizione del parere favorevole trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La stessa ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione.
Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile per un ulteriore triennio.
L’Organizzazione dovrà far pervenire all’Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
La cessazione del servizio di riscossione associativa avrà effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
L’Organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
Articolo 12
Revisioni e integrazioni
La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 13
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
Articolo 14
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA25705 |
Denominazione completa | Contributi sindacali trattenuti per conto del SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL), sulle prestazioni pagate nell’anno in corso – art 4, commi da 1 a 7 ter, legge 28 giugno 2012, n. 92 |
Denominazione abbreviata | CTR SND C/SLC CGIL ART.4,C.1-7TER,L.92/2012, A.C. |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA27705 |
Denominazione completa | Contributi sindacali trattenuti per conto del SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL), sulle prestazioni pagate negli anni precedenti – art 4, commi da 1 a 7 ter, legge 28 giugno 2012, n. 92 |
Denominazione abbreviata | CTR.SND C/SLC CGIL ART.4,C.1-7TER, L.92/2012, A.P. |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA11705 |
Denominazione completa | Debito verso il SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL), per contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni – art 4, commi da 1 a 7 ter, legge 28 giugno 2012, n. 92 |
Denominazione abbreviata | D/SLC CGIL CTR.PREST.ART.4, C.1-7TER, L. 92/2012 |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA35705 |
Denominazione completa | Accreditamento al SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL), di contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni – art 4, commi da 1 a 7 ter, legge 28 giugno 2012, n. 92 |
Denominazione abbreviata | ACCR.SLC CGIL CTR. SU PR.ART4,C.1-7TER,L. 92/2012 |
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