INPS – Circolare 28 luglio 2017, n. 122

Gestione Separata: Articolo 7 Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (Jobs Act Autonomi). Nuove aliquote contributive. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti

SOMMARIO: L’articolo 7 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 ha previsto un aumento della misura dell’ aliquota contributiva per alcune categorie di soggetti iscritti alla Gestione separata Parasubordinati, in vigore dal 1 luglio 2017.

  1. Introduzione nuova aliquota contributiva
  2. Soggetti interessati ed esclusi
  3. Massimale annuo della base contributiva
  4. Adempimenti procedurali e versamenti
  5. Istruzioni contabili
  6. Introduzione nuova aliquota contributiva

La legge 22 maggio 2017, n. 81 – recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato” – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017, n. 135 – ha introdotto importanti modifiche riguardanti le aliquote contributive dovute dall’anno 2017 per alcune tipologie di iscritti alla Gestione Separata.

In particolare, l’art. 7 – Stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL – dispone che “All’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all’anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all’anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento”.

Ne consegue che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.

Tale aliquota, infatti, si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:

– 32,00 per cento, così come stabilito dall’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

– 0,50 per cento, stabilita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, comma 788 della citata legge finanziaria 2007);

– 0,22 per cento disposto dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  1. Soggetti interessati ed esclusi

Per espressa previsione normativa, sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:

– Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986);

– tutte le collaborazione coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazione occasionali;

– dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Ne deriva che restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento i compensi corrisposti come:

– Componenti commissioni e collegi;

– Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);

– Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);

– Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);

– Associati in partecipazione (non ancora cessati);

– Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300).

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata dalle aziende Committenti, di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, sono fissate come segue:

CodiceTipo rapporto . Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVAAliquote
IVSMal,mat, anfmaternitàdiscolltotale
1A -1EAMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA320,50,220,5133,23
1BSINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA320,50,220,5133,23
1CREVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA320,50,220,5133,23
1DLIQUIDATORE DI SOCIETA’ 32 0,5 0,22 0,51 33,23 02 COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI320,50,220,5133,23
03PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI320,50,2232,72
04AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)320,50,2232,72
05DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO EROGATA DA…320,50,220,5133,23
06CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)320,50,220,5133,23
07VENDITORE PORTA A PORTA320,50,2232,72
09RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE 326/2003 ART. 44)320,50,2232,72
10CO. CO. E CO. DEI TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA O ULTRASESSANTACINQUENNI
11COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.320,50,220,5133,23
12RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI320,50,220,5133,23
13ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE ( dal 2004 al 2015)320,50,2232,72
14FORMAZIONE SPECIALISTICA320,50,2232,72
17CONSULENTE PARLAMENTARE 32 0,5 0,22 0,51 33,23320,50,220,5133,23
18COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS. N. 81/2015320,50,220,5133,23

Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi.

  1. Massimale annuo della base contributiva

Le aliquote sopra riportate sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 (per l’anno 2017 pari a € 100.324,00).

  1. Adempimenti procedurali e versamenti

L’aliquota del 33,23 per cento esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 1 luglio 2017.

In applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con DM 7/10/1993, gli adempimenti previsti a seguito della variazione dell’aliquota dello 0,51 per cento possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello di emanazione da parte di questa Direzione Generale delle istruzioni applicative ed operative.

– Versamento dei contributi. I versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all’aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. Si ricorda che deve essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato e la causale di riferimento è CXX. I contributi dovuti per i compensi erogati ai soggetti esclusi devono seguire le regole ordinarie.

– Flusso Uniemens. Nella denuncia emens devono essere indicate le aliquote di competenza, così come illustrato nella tabella sopra riportata. La presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all’aliquota del 33,23 per cento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.

  1. Istruzioni contabili

Con riferimento agli aspetti contabili, il contributo aggiuntivo dello 0,51%, di cui al paragrafo 1), sarà registrato in un conto CO.GE di nuova istituzione “PAR21116” avente la seguente descrizione “Contributo aggiuntivo per la copertura da eventi di disoccupazione (DIS-COLL), ai sensi dell’articolo 7 Legge n. 81 del 22 maggio 2017”.

Il versamento avverrà con modello F24, causale CXX, e darà luogo ad una manifestazione finanziaria in entrata da registrarsi nel già esistente conto CO.GE PAR52010 “Riscossioni contributi art. 2, comma 26, legge 335/95″, in attesa di imputazione definitiva”.

La fase di ripartizione della riscossione, con l’attribuzione al nuovo conto PAR21116, sarà eseguita dalla gestione amministrativa di competenza – gestione separata (GS).

Si allega la variazione al piano dei conti con il dettaglio del nuovo conto istituito.

Allegato

VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazioneI
Codice contoPAR 21116
Denominazione completa“Contributo aggiuntivo per la copertura da eventi di disoccupazione (DIS-COLL), – articolo 7, Legge 22 maggio 2017, n. 81 “
Denominazione abbreviata“CTR AGG.VO DIS-COLL – ART.7 – LEGGE 81/2017