INPS – Circolare n. 101 del 12 dicembre 2023

Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai Titoli I e II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e dei datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 – Istruzioni operative e contabili

SOMMARIO: Alla luce delle modifiche apportate al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà, con la presente circolare si illustrano gli aspetti di natura contributiva afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo. La circolare chiarisce, inoltre, l’assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. Si forniscono altresì le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens e le istruzioni contabili.

INDICE

Premessa

1. La fornitura del lavoro portuale temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali

2. Gli obblighi contributivi per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro afferenti ai datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84

3. La misura delle aliquote contributive

3.1 IMA

3.2 CIGS

3.2.1 Individuazione della platea dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali straordinarie

3.3 FIS

4. Contribuzione CIGS per i lavoratori soci e non soci delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970

5. Ambito di applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869

6. Contribuzione di finanziamento della NASpI

7. Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens

8. Istruzioni contabili

Premessa

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), ha riordinato la disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, apportando significative modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano gli aspetti di natura contributiva afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e si chiarisce, altresì, l’assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei medesimi datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

1. La fornitura del lavoro portuale temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali

La fornitura del lavoro portuale temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali è disciplinata dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. La suddetta disposizione prevede che il lavoro portuale temporaneo può essere fornito – alle imprese previste dagli articoli 16 e 18 della stessa legge – da imprese individuate ai sensi del comma 2 e del comma 5 del menzionato articolo 17, le quali devono essere autorizzate allo svolgimento delle suddette attività dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

Tra i requisiti richiesti all’impresa autorizzata ai sensi delle disposizioni sopra richiamate vi è la necessità che l’attività da questa svolta sia “esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali” e che la stessa sia dotata “di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali”.

I lavoratori dell’impresa autorizzata sono iscritti in appositi registri tenuti dall’Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge n. 84/1994.

Le posizioni contributive riferite alle imprese di fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994, sono classificate con il C.S.C. 1.15.05 e sono caratterizzate dalla presenza del codice di autorizzazione “2U”, avente il significato di “Azienda del settore portuale destinataria del contributo ex art. 3, comma 2, della legge n. 92/2012”.

Il codice Ateco 2007 riferito a tale tipologia di imprese è il 52.24.20 “Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali”.

Le posizioni contributive delle suddette imprese di fornitura di lavoro temporaneo costituite in forma di cooperativa di lavoro – in quanto esercenti una delle attività previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 – sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “4A”, avente il significato di “Organismi cooperativi ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602”.

2. Gli obblighi contributivi per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro afferenti ai datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84

L’articolo 2 della legge 21 maggio 1951, n. 498, ha disposto che – a partire dal 15 marzo 1950 – le disposizioni sulle integrazioni salariali contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, non si applicano ai lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale (NOTA 1).

Considerato che il rinvio operato dal citato articolo 2 della legge n. 498/1951 deve intendersi non alle specifiche norme richiamate, bensì al contenuto di esse come mutate nel tempo, si deve ritenere che – a seguito dell’intervenuta abrogazione (NOTA (2) del decreto legislativo luogotenenziale n. 788/1945 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947 – le norme sui trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di cui al decreto legislativo n. 148/2015, non si applicano ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994.

Per i lavoratori delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo costituite in forma di cooperativa di lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, l’esclusione dall’ambito di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) è altresì disposto dall’articolo 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 148/2015 (NOTA 3).

Ciò posto, è necessario considerare che, in sede di riforma, con la legge di Bilancio 2022 è stata superata l’alternatività tra le tutele previste dal Titolo I e dal Titolo II del decreto legislativo n. 148/2015 e che il novellato articolo 29 del citato decreto legislativo dispone, al comma 2-bis, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro – che occupano almeno un dipendente – che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo (NOTA 4).

La citata legge n. 234/2021 ha altresì modificato l’articolo 20 del decreto legislativo n. 148/2015, che individua il campo di applicazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale, prevedendone l’estensione al comma 3-bis, in forza del quale: “Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1”.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del FIS.

Tanto rappresentato, i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994, rientrano nel campo di applicazione degli articoli 20 (CIGS) e 29 (FIS) del decreto legislativo n. 148/2015.

La citata legge n. 234/2021 non ha, invece, modificato la disciplina delle tutele applicabili ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato (NOTA 5).

Pertanto, per questi ultimi lavoratori continua a trovare applicazione l’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha reso strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’indennità spettante per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).

3. La misura delle aliquote contributive

Alla luce di quanto sopra esposto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e per quelli assunti con contratto a tempo indeterminato ma non addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, i datori di lavoro, come sopra individuati, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e, al ricorrere del previsto requisito dimensionale, della CIGS.

Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato sussiste, invece, l’obbligo di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mancato avviamento al lavoro.

Di seguito si espone, quindi, la misura delle aliquote di contribuzione che i datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo sono tenuti a versare in applicazione delle norme richiamate nel precedente paragrafo 2.

3.1 IMA

Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato – che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 92/2012 – i datori di lavoro sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30 per cento a carico del lavoratore), come previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo 3 (NOTA 6) (cfr. la circolare n. 1/2013).

Si ricorda che le posizioni contributive sulle quali sono esposti i suddetti lavoratori devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U”.

3.2 CIGS

L’articolo 1, comma 220, della legge n. 234/2021, ha disposto che per l’anno 2022 l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS (0,90%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,30% a carico del lavoratore), per il solo anno 2022, sia ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all’articolo 1, comma 219, lett. c), della medesima legge.

Pertanto, per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie è stata pari allo 0,27% (di cui 0,18% a carico del datore di lavoro e 0,09% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo (cfr. la circolare n. 76/2022).

L’aliquota contributiva ordinaria nelle misure sopra indicate è applicata, per l’anno 2022, a tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori di cui al precedente paragrafo 3.1.

Per i suddetti lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la misura della contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore), in quanto la riduzione della predetta aliquota, disposta dal citato articolo 1, comma 220, della legge n. 234/2021, ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022 (cfr. il messaggio n. 316 del 19 gennaio 2023).

Si ricorda, infine, che il datore di lavoro è tenuto a versare (NOTA 7), a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale straordinaria (NOTA 8), la contribuzione addizionale nella misura di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 (pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; pari al 12%, da 53 a 104 settimane fruite, e pari al 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile).

3.2.1 Individuazione della platea dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali straordinarie

Ai fini della determinazione del limite dimensionale del datore di lavoro, si ricorda che l’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 148/2015 prevede che sono da comprendersi nel computo dei dipendenti tutti i lavoratori che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

Sono, quindi, inclusi anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, nonché i dirigenti e i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato (benché per questi ultimi, come sopra precisato, non sussista l’obbligo contributivo di finanziamento del FIS e della CIGS).

Nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato esistono specifiche regole di computo in relazione alla modalità di svolgimento del rapporto e alla tipologia contrattuale; per la compilazione del dato “Forza aziendale” del flusso Uniemens, quindi, il datore di lavoro deve tenere conto delle disposizioni in materia di computo dei dipendenti contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nel richiamato decreto legislativo n. 148/2015.

Inoltre, si ricorda che, al fine di semplificare gli adempimenti cui i datori di lavoro sono tenuti, la determinazione della media occupazionale nel semestre di riferimento è effettuata da parte dell’INPS tramite la procedura di controllo delle denunce aziendali sulla base del dato dichiarato dagli stessi datori di lavoro nel semestre (cfr. la circolare n. 211 del 9 agosto 1991 e il messaggio n. 16622 del 26 giugno 2007).

In caso di attività plurime, il calcolo dei dipendenti è eseguito separatamente per ciascuna attività. Pertanto, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive, e che realizzano il requisito occupazionale rilevante ai fini in argomento computando i lavoratori denunciati su più matricole, sono tenuti a comunicarlo alle Strutture territoriali INPS di competenza per l’attribuzione dell’apposito codice di autorizzazione “3Y”, che consente la corretta imposizione contributiva ai fini CIGS (NOTA 9).

3.3 FIS

L’articolo 1, comma 219, della legge n. 234/2021, ha disposto, per l’anno 2022, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. Dette aliquote sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti, espressamente estromessi dal decreto istitutivo del Fondo di cui si tratta.

Nel dettaglio, si riporta – per i lavoratori in argomento, assunti con contratto a tempo determinato e per quelli assunti con contratto a tempo indeterminato ma non addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo – la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, conformemente alla riduzione prevista per il solo anno 2022:

– per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% (di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore);

– per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% (di cui 0,37% a carico del datore di lavoro e 0,18% a carico del lavoratore);

– per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% (di cui 0,46% a carico del datore di lavoro e 0,23% a carico del lavoratore).

A decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti (di cui 0,33% a carico del datore di lavoro e 0,17% a carico del lavoratore), e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti (di cui 0,53% a carico del datore di lavoro e 0,27% a carico del lavoratore) (NOTA 10).

Si rammenta che, in caso di ricorso all’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS, è dovuto dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% della retribuzione persa ai sensi dell’articolo 29, comma 8, del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. la circolare n. 76/2022).

4. Contribuzione CIGS per i lavoratori soci e non soci delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970

Riguardo alle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, va osservato che l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e, in particolare, la disciplina in materia di CIGS è strettamente correlata al riordino operato dalla legge di Bilancio 2022 e dalla ratio legis alla stessa sottesa.

Infatti, come evidenziato al precedente paragrafo 2, a seguito della novella dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 148/2015 e, in particolare, per effetto di quanto disposto dal comma 3-bis del medesimo articolo, a fare tempo dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del citato decreto legislativo – siano destinatari delle tutele del FIS.

Per effetto della richiamata disposizione legislativa e avuto riguardo alle finalità perseguite dal legislatore – il quale, con il riordino attuato dalla legge di Bilancio 2022, ha inteso costruire un sistema di protezione sociale più inclusivo realizzato tramite il principio dell’universalismo “differenziato” – anche i datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, sono attratti dalla disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.

In tale senso, quindi, deve ritenersi integrata l’elencazione delle forme assicurative contenuta nell’articolo 1 del D.P.R. n. 602/1970.

Dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, la procedura di calcolo verrà aggiornata al fine di recepire il carico contributivo come sopra descritto (contributo CIGS per lavoratori soci e non soci).

Resta fermo quanto precisato al successivo paragrafo 5.

Ne consegue che anche i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994, costituiti in forma di cooperativa di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi contributivi in materia di FIS e CIGS – come descritti nei precedenti paragrafi – sia per i lavoratori subordinati soci della cooperativa che per i lavoratori subordinati non soci, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori di cui al precedente paragrafo 3.1.

5. Ambito di applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869

In forza di quanto disposto dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 148/2015, la previsione di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, è tuttora vigente.

Il richiamato articolo 3 esclude, per quanto di rilevanza ai fini della presente circolare (NOTA 11), dall’ambito di applicazione delle integrazioni salariali (ordinarie e straordinarie), tra le altre, anche “le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili”.

Pertanto, i datori di lavoro per i quali è escluso l’obbligo di versamento della contribuzione CIGO e CIGS devono essere ricondotti a quelli classificati nel settore industria con i C.S.C. 1.15.05 e 1.15.06 (riferibili a un’attività di movimentazione merci connessa al trasporto), contraddistinti dal codice di autorizzazione “4A”, con le seguenti precisazioni:

– per quanto riguarda il C.S.C. 1.15.05, la suddetta esclusione riguarda tutte le posizioni contributive aziendali che non presentano il codice di autorizzazione “2U” (il quale, come già riportato, connota le imprese di fornitura di lavoro temporaneo in ambito portuale, con il codice Ateco 2007 52.24.20);

– per quanto riguarda il C.S.C. 1.15.06, la suddetta esclusione riguarda le posizioni contributive aziendali caratterizzate dai seguenti codici Ateco 2007: 52.22.09 “Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua” e 52.23.00 “Attività dei servizi connessi al trasporto aereo”.

Pertanto, i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994, costituiti in forma di cooperativa di lavoro (NOTA 12) non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947.

Dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, la procedura di calcolo verrà aggiornata al fine di recepire il carico contributivo come sopra descritto (esclusione contributo CIGS e obbligo contributivo di finanziamento del FIS).

Si ricorda che gli operatori di Sede devono profilare le matricole interessate con il codice di autorizzazione “1D” in aggiunta al codice di autorizzazione “0J”.

Per le posizioni contraddistinte dal C.S.C. 1.15.06 i codici di autorizzazione sopra indicati devono essere assegnati esclusivamente in presenza dei codici Ateco 2007: 52.22.09 e 52.23.00.

6. Contribuzione di finanziamento della NASpI

L’articolo 2, comma 29, lett. d-bis), della legge n. 92/2012, e successive modificazioni, dispone che il contributo addizionale di cui al comma 28 del medesimo articolo non si applica ai contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 81/2015, ossia ai contratti di lavoro “instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84”.

Sul punto, si rinvia a quanto precisato con la circolare n. 91 del 4 agosto 2020 (cfr. il paragrafo 1.4.2).

7. Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens

Dal periodo di competenza luglio 2022, i datori di lavoro interessati devono provvedere a esporre nel flusso Uniemens i lavoratori beneficiari delle prestazioni IMA, sia soci che non soci, con il codice “Tipo Lavoratore” di nuova istituzione “PI” avente il significato di “Lavoratore portuale a tempo indeterminato beneficiario di IMA”.

Per le posizioni contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U” e “4A”, i lavoratori non beneficiari della prestazione IMA, devono essere esposti con il codice “Tipo Contribuzione” già in uso “00” se lavoratori soci o con il codice “Tipo Contribuzione” già in uso “30” se lavoratori non soci.

Fatto salvo quanto sopra indicato per i lavoratori beneficiari di IMA, le posizioni contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U” e assenza del “4A”, devono continuare a esporre i lavoratori non somministrati con le modalità in uso.

A decorrere dal mese di luglio 2022 le indicazioni di cui sopra devono essere utilizzate anche per la sistemazione delle note di rettifica.

Se la nota di rettifica si trova nello stato “sospesa”, i datori di lavoro devono provvedere all’invio di flussi di variazione al fine di consentire il corretto ricalcolo della stessa da parte degli operatori di Sede; qualora la rettifica si trovi nello stato “definito”, i datori di lavoro dovranno procedere con l’invio di flussi regolarizzativi.

Si rappresenta che le operazioni di variazione/regolarizzazione devono essere effettuate entro i tre mesi successivi alla pubblicazione della presente circolare.

Per i periodi da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro interessati non devono effettuare alcun adempimento, considerato che la contribuzione richiesta risulta sostanzialmente pari a quella dovuta e che non sono state emesse note di rettifica afferenti alle contribuzioni oggetto della presente circolare, in quanto l’Istituto ha provveduto all’aggiornamento delle stringhe contributive dal periodo di competenza luglio 2022.

8. Istruzioni contabili

La rilevazione contabile della contribuzione dovuta a titolo di finanziamento delle prestazioni sopra descritte avverrà ai conti già in uso di seguito riportati.

Il versamento del contributo di finanziamento dell’indennità IMA dovuta dai datori di lavoro sopra individuati avviene ai conti in uso GAU21174 e GAU21114 (cfr. la circolare n. 83 del 21 maggio 2013 e il messaggio n. 562 del 13 gennaio 2014).

La contribuzione dovuta ai fini del finanziamento delle prestazioni a carico del FIS, ai sensi dell’articolo 29, comma 8, del decreto legislativo n. 148/2015, è imputata ai conti specifici di pertinenza della gestione.

Per la contribuzione dovuta a titolo di CIGS, che a partire dall’anno 2023 rientra nella misura ordinaria, si fa riferimento ai conti in uso GAU21015 e GAU21075, mentre per la contribuzione addizionale si fa riferimento ai conti GAU21113 e GAU21173, istituiti con la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, a cui si rinvia per le istruzioni contabili.

Infine, per la contabilizzazione dei contributi dovuti sulle indennità in argomento, oggetto di agevolazione, come disposto dall’articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 234/2021, in quanto afferenti all’anno di competenza 2022, si rinvia alle istruzioni contabili fornite con la circolare n. 76/2022.

– Note –

(1) L’articolo 2 della legge n. 498/1951 dispone che: “A partire dal 15 marzo 1950 le disposizioni sulle integrazioni salariali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, non si applicano ai lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale. Con la stessa decorrenza cessa l’obbligo del versamento dei contributi alla Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria da parte delle compagnie e gruppi portuali”.

(2) L’abrogazione è stata disposta dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 148/2015. Il decreto legislativo n. 869/1947, tuttavia, è stato abrogato a eccezione dell’articolo 3 (cfr. il paragrafo 5 della presente circolare).

(3) Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 148/2015: “La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a: (…) b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602”.

(4) In merito alle novità introdotte dalla legge n. 234/2021 e ai conseguenti profili contributivi si rinvia alla circolare n. 76 del 30 giugno 2022.

(5) Per l’ambito di applicazione, si rinvia alla successiva nota 6 della presente circolare e alle circolari n. 1 del 7 gennaio 2013 e n. 83 del 21 maggio 2013.

(6) L’articolo 3, comma 3, della legge n. 92/2012, dispone: “Alle imprese e agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l’obbligo contributivo di cui all’articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407”.

Come precisato con il messaggio n. 2778 del 22 aprile 2015, è esclusa l’applicazione in materia di contributo addizionale.

(7) Per le fattispecie nelle quali il contributo addizionale non è dovuto si rinvia alla circolare n. 76/2022, paragrafo 7.1.

(8) Con la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, l’Istituto ha precisato che, nell’ambito del flusso Uniemens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. Poi, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito a ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.

(9) Cfr. la circolare n. 76/2022.

(10) Per la determinazione della forza aziendale ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva, si rinvia al precedente paragrafo 3.2.1. Per le ipotesi di datori di lavoro che operano con più posizioni contributive, si rinvia alle istruzioni operative fornite con la circolare n. 76/2022.

(11) Cfr. anche la circolare n. 76/2022 per l’ulteriore ambito di applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947.

(12) Come indicato in precedenza, i datori di lavoro in argomento sono classificati con i C.S.C. 1.15.05.