INPS – Messaggio 05 agosto 2020, n. 3067
Convenzione tra l’INPS e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’erogazione di un contributo a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante di cui all’articolo 1, comma 1, decreto ministeriale 28 aprile 2020. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 17 giugno 2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
- Premessa
L’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.
Lo stesso articolo stabilisce che tali Fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Detto Ministero, pertanto, con decreto del 28 aprile 2020 ha stabilito il riparto di una quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18/2020 destinando una somma pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante.
Inoltre, l’articolo 1, comma 2, del suddetto decreto ministeriale ha stabilito che, al fine dell’attuazione di quanto previsto, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può avvalersi di istituti o enti della pubblica Amministrazione con i quali concordare apposite convenzioni per la definizione delle opportune modalità operative utili all’erogazione delle misure individuate.
La Direzione generale Spettacolo ha quindi richiesto la collaborazione dell’INPS, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in considerazione delle competenze dell’Istituto in materia di erogazione di strumenti a sostegno del reddito nell’ottica di garantire l’effettività dei diritti di protezione sociale dei cittadini.
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 17 giugno 2020 (Allegato n. 1) è stata adottata la convenzione tra l’INPS e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (di seguito anche MiBACT) di cui si evidenziano gli aspetti principali.
- Oggetto, finalità e durata della convenzione
La convenzione ha ad oggetto le modalità di collaborazione tra le Parti per l’erogazione di un contributo a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante di cui all’ articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 2020 quale intervento utile a fronteggiare le conseguenze dell’epidemia da COVID-19 nell’ambito del settore socio-economico interessato.
Il Ministero, come sopra precisato, ha destinato un importo complessivo di 5 milioni di euro del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, da ripartire tra i soggetti beneficiari in parti uguali e, comunque, in misura non superiore a 2.000,00 euro per ciascuno di essi.
L’erogazione degli importi è effettuata dall’INPS, previa trasmissione dell’elenco dei beneficiari individuati dal MiBACT e previo trasferimento delle risorse necessarie ad esclusivo carico del Ministero.
La durata della convenzione, legata allo svolgimento delle attività previste, è fissata in un periodo non superiore a 6 mesi, con possibilità di rinnovo con apposito atto scritto d’intesa tra le Parti stipulanti.
- Adempimenti delle parti
Il Ministero individua, previo accertamento dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lett. a), b), c) del già citato decreto ministeriale del 28 aprile 2020, i beneficiari del contributo e comunica all’INPS il relativo elenco. L’Istituto provvede alla verifica della regolarità contributiva dei soggetti inseriti nel predetto elenco tramite l’utilizzo della procedura Durc on line nel rispetto dei termini del procedimento fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015.
L’esito della verifica della regolarità contributiva è comunicato al MiBACT per consentire alla Direzione generale Spettacolo di compilare l’elenco definitivo dei beneficiari e di determinare gli importi spettanti. La stessa Direzione trasmette tempestivamente all’INPS il predetto elenco che, oltre alla misura del contributo, contiene ogni indicazione utile per il pagamento, come stabilito in dettaglio nell’allegato alla convenzione.
Il pagamento è effettuato dall’Istituto sul conto corrente bancario ovvero su carta dotata di codice IBAN a favore dei soggetti di cui all’elenco definitivo trasmesso dal Ministero, nei limiti della capienza delle risorse finanziarie trasferite all’INPS dal medesimo Ministero.
L’INPS si impegna a fornire al MiBACT il dettaglio dei singoli pagamenti effettuati o qualsiasi altro documento equivalente necessario ad attestare l’erogazione e l’accreditamento dell’importo a favore dei singoli beneficiari, per consentire al medesimo Ministero di effettuare il controllo e la rendicontazione della spesa. L’Istituto fornisce altresì l’elenco dei beneficiari per i quali il pagamento disposto non è andato a buon fine.
- Provvista finanziaria e costi del servizio
Le risorse finanziarie per l’erogazione delle somme ai beneficiari sono accreditate preventivamente presso l’INPS, a valere sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione generale.
Tali provviste sono comprensive anche del rimborso, a favore dell’Istituto, degli oneri sostenuti per l’effettivo pagamento del contributo ai soggetti individuati nell’elenco definitivo trasmesso dal Ministero. L’accredito preventivo delle risorse finanziarie costituisce presupposto per il pagamento che diversamente non potrà essere effettuato.
L’importo dovuto dal Ministero all’INPS per il rimborso degli oneri sostenuti per i pagamenti è pari a 2,17 euro per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari cui va aggiunto il rimborso delle spese pari a 0,06 centesimi di euro per ogni bonifico su IBAN. A fronte del pagamento del suddetto importo, esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è trasmessa fattura elettronica al MiBACT a cura della Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali.
- Regime fiscale
Il contributo da erogarsi a cura dell’INPS non è soggetto a ritenuta d’acconto ai fini delleimposte sul reddito e solleva, pertanto, l’INPS dall’onere di agire quale sostituto di imposta.
- Responsabilità delle Parti
Nella convenzione in oggetto sono previste specifiche clausole di esonero per l’INPS dalle eventuali responsabilità derivanti dall’attuazione della misura.
In particolare, il Ministero manleva espressamente l’Istituto da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti effettuati sulla base di errata comunicazione da parte del MiBACT.
L’INPS, inoltre, non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi del Ministero nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione del contributo.
Eventuali istanze e reclami derivanti dall’attuazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva del Ministero e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici ministeriali competenti.
- Istruzioni contabili
Il contributo economico destinato alle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 2020, finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, è erogato dall’INPS nei limiti delle risorse anticipate dallo stesso Ministero, mediante accredito diretto sul conto corrente di Tesoreria centrale della Direzione generale n. 20350 intestato a INPS – art.24, L. 21.12.1978, n. 843 (IBAN: IT70L0100003245350200020350).
Ai fini della rilevazione contabile delle misure di sostegno in argomento, si istituiscono una serie di conti nell’ambito della Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (evidenza contabile GPZ).
I conti che vengono appositamente istituiti, come riportato nell’Allegato n. 2, sono i seguenti:
GPZ00289, GPZ10289, GPZ11289, GPZ25289 e GPZ35289.
L’accredito sarà imputato, a titolo di provvista, da parte della Direzione generale, che curerà il monitoraggio finanziario, al conto di nuova istituzione GPZ10289, in sezione AVERE.
L’erogazione dell’indennità avverrà con procedura accentrata e sarà rilevata contabilmente attraverso la registrazione di un biglietto contabile automatizzato, tipo operazione “PN”, che consentirà l’assunzione del debito, in AVERE, al conto GPZ11289 (causale FC 21002) e dell’onere, in DARE, al conto GPZ35289, entrambi di nuova istituzione, effettuando sulla contabilità della Struttura territoriale competente la seguente scrittura contabile:
GPZ35289 a GPZ11289
Predisposto il lotto, sulla contabilità della Direzione generale dell’INPS verrà preacquisito il corrispondente ordinativo di pagamento, al conto di interferenza GPA55170, già in uso, per consentire successivamente, sulla contabilità di sede, con tipo operazione “NP”, la chiusura del debito GPZ11289 in contropartita dello stesso conto di interferenza.
Nel medesimo biglietto automatizzato verrà rilevato l’addebitamento della prestazione erogata, attraverso la valorizzazione del conto GPZ00289, in DARE, e del conto GPZ25289, in AVERE, per un importo pari a quello risultante dal conto GPZ35289, generando la seguente scrittura:
GPZ00289 a GPZ25289
I saldi dei conti GPZ35289 e GPZ25289, conseguentemente, sulle Strutture territoriali sulla cui contabilità è disposta l’erogazione del contributo, saranno automaticamente concordanti, senza necessità di effettuare ulteriori scritture.
Per agevolare il lavoro connesso alle particolari modalità di contabilizzazione delle partite di giro che implicano i trasferimenti contabili tra le Strutture territoriali sulla cui contabilità grava l’erogazione della misura e la Direzione generale che governa la provvista, si estende, anche per questa fattispecie, la rilevazione automatizzata delle partite viaggianti, senza che sia richiesto l’intervento manuale degli operatori.
Pertanto, il credito rilevato al conto GPZ00289 su ciascuna Struttura territoriale, alla cui contabilità afferisce l’erogazione del contributo, sarà trasferito automaticamente alla Direzione generale mediante il conto GPA55102 appositamente dedicato a rilevare il trasferimento automatizzato tra Strutture territoriali.
Il biglietto tipizzato che sarà generato riporterà l’indicazione della seguente causale: “Trasferimento del credito accertato nei confronti del MIBACT, per l’erogazione del contributo destinato alla imprese di esercizio di spettacolo viaggiante – Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 17 giugno 2020”: Sede territoriale – tipo operazione “00” (trasferimento del credito alla Direzione generale).
La scrittura sulla Struttura territoriale movimenterà in DARE il conto GPA55102 ed in AVERE il conto GPZ00289.
Conseguentemente, sulla Direzione generale sarà assunto il credito: Direzione generale – tipo operazione “00” (assunzione del credito presso la Direzione generale)
La scrittura della Direzione generale, quindi, movimenterà in DARE il conto GPZ00289 ed in AVERE il conto GPA55102.
Contestualmente, verrà effettuato l’addebito delle prestazioni, a scomputo della provvista, GPZ10289 a GPZ00289.
La Direzione generale, a completamento delle scritture, procederà a rilevare, dopo l’emissione della fattura, il corrispondente del rimborso delle spese per il servizio reso e a recuperare gli altri oneri bancari, per ciascun pagamento, addebitandolo al Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, a valere sulla provvista, mediante la seguente scrittura:
GPZ10289 a GPA24150 (per il rimborso dei costi a carico del MIBACT)
GPZ10289 a GPA 24040 (per il rimborso dei costi bancari a carico del MIBACT)
La Direzione generale, al termine delle operazioni contabili, avrà cura di verificare, mediante la valutazione della consistenza del saldo del conto GPZ10289, la congruità della provvista ricevuta che dovrà essere sufficiente a coprire l’erogazione del contributo ai beneficiari.
Per la rilevazione contabile di eventuali riaccrediti, per pagamenti non andati a buon fine, rilevati sulla base del flusso telematico di rendicontazione di Banca d’Italia, le somme verranno imputate al conto di interferenza GPA55180, già in uso, movimentabile soltanto da procedura automatizzata.
La chiusura del conto d’interferenza, sulle singole Strutture territoriali, avverrà in contropartita del conto esistente GPA10031, assistito da partitario contabile, con la valorizzazione del nuovo codice bilancio: “3237 – Somme non riscosse dai beneficiari – contributo alle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante (Convenzione INPS – MIBACT, Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27/2020) – GPZ”.
In allegato è riportata la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).
Allegato 1
Convenzione tra l’INPS e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’erogazione di un contributo a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante ex art. 1, comma 1, decreto ministeriale 28 aprile 2020
Articolo 1
Oggetto e Finalità
- La presente convenzione ha ad oggetto la definizione delle modalità di cooperazione tra il Ministero e l’INPS finalizzate all’erogazione di un contributo a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante come previsto dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale del 28 aprile 2020.
- Per la finalità di cui al comma 1, il Ministero ha stanziato risorse per un importo complessivo di 5.000.000,00 di euro del fondo emergenze dì parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto- legge n. 18 del 2020 che saranno ripartite tra i soggetti beneficiari in parti uguali e, comunque, in misura non superiore a 2.000,00 euro per ciascun beneficiario.
- L’attività di erogazione dell’importo di cui al comma 1 viene svolta dall’INPS, previo invio dell’elenco dei beneficiari individuati da parte del MIBACT e previo trasferimento delle risorse necessarie ad esclusivo carico del Ministero, subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva da parte dell’Istituto.
Articolo 2
Adempimenti delle Parti
- Il Ministero individua, previa istruttoria dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lett. a), b), c) del decreto ministeriale del 28 aprile 2020, i beneficiari del contributo e comunica all’INPS l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruirne, e gli altri dati necessari per l’erogazione degli importi in argomento (all. 1, sez. A) – nei limiti delle risorse indicate in premessa e accreditate all’Istituto ai sensi dell’articolo 3 – con modalità che le Parti concorderanno e comunque in ogni caso, con l’adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, recante misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra le Pubbliche Amministrazioni.
- L’Istituto provvede alla verifica della regolarità contributiva dei soggetti inseriti nel predetto elenco tramite l’utilizzo della procedura dure on line, indicando esclusivamente il codice fiscale di ciascuno dei medesimi soggetti, nel rispetto dei termini del procedimento fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015.
- A seguito della verifica della regolarità contributiva l’Istituto comunica al MIBACT l’elenco dei soggetti indicando il relativo esito in base al quale la Direzione generale Spettacolo provvede a determinare gli importi dovuti a ciascun beneficiario, tenuto conto degli oneri pro-capite di cui all’articolo 4.
- La Direzione generale Spettacolo invia tempestivamente alI’INPS l’elenco definitivo dei beneficiari con i dati necessari per i pagamenti, elencati nell’allegato alla presente convenzione (all. 1, sez. B) di cui il Ministero, in ogni caso, si assume l’onere di controllare la correttezza e completezza.
- Il pagamento è effettuato dall’lNPS sul conto corrente bancario ovvero su carta dotata di codice IBAN a favore dei soggetti di cui all’elenco comunicato dal Ministero.
- Eventuali ritardi dei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte del Ministero non conforme nei dati e nelle modalità, a quanto stabilito dall’Istituto e comunicato al Ministero, non potranno essere imputati all’Istituto.
- Resta escluso, per l’Istituto, qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l’erogazione dell’importo concesso, fatta salva la verifica della regolarità contributiva.
Articolo 3
Provvista finanziaria
- Il Ministero provvede ad accreditare, almeno quindici giorni prima della data di regolamento, sul conto corrente di tesoreria centrale n. 20350 intestato a INPS – articolo 24 L. 21.12.1978, n.843 (IBAN: IT70L0100003245350200020350), la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione del contributo di cui alla presente convenzione, oltre quanto spettante a titolo di rimborso, degli oneri sostenuti, per il servizio di pagamento, ai sensi del successivo articolo 4.
- L’accredito preventivo delle somme necessarie al finanziamento del contributo da erogare e dei rimborsi dovuti all’Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di dette misure.
- L’INPS provvede a verificare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle misure.
Articolo 4
Oneri
- Il Ministero riconosce all’INPS l’importo pari a 2,17 euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari cui va aggiunto il rimborso delle spese pari a 0,06 centesimi di euro per bonifico su IBAN, a titolo di rimborso spese per l’erogazione del servizio; a fronte del pagamento del suddetto importo, esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 1, D.P.R. n. 633/1972, sarà successivamente trasmessa specifica fattura elettronica emessa a cura dell’INPS.
- L’INPS – Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione di tali importi, previa verifica di congruità da parte della Direzione Centrale Entrate, e la conseguente fatturazione elettronica al MIBACT.
- All’atto dei pagamenti, il MIBACT è tenuto a non effettuare la verifica dell’inadempienza di eventuali cartelle di pagamento, dì cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.
Articolo 5
Regime fiscale
- Il Ministero dichiara che il presente contributo non è soggetto a ritenuta d’acconto ai fini delle imposte sul reddito e solleva, pertanto, l’INPS dall’onere di agire quale sostituto di imposta. In caso di diversa qualificazione della natura reddituale della erogazione, il Ministero si impegna a corrispondere all’INPS, in qualità di sostituto di imposta, la provvista finanziaria necessaria a regolarizzare la posizione fiscale di ciascun beneficiario e a tenere indenne l’Istituto da qualsiasi onere aggiuntivo nei confronti dell’Erario.
Articolo 6
Responsabilità delle Parti e contenzioso
- È demandata all’esclusiva responsabilità del MIBACT l’individuazione dei soggetti destinatari della misura di cui all’articolo 1, nonché dei relativi dati per il pagamento.
- Il Ministero manleva espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti effettuati sulla base di errata comunicazione da parte del MIBACT, e rifonde l’INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso ed azione riconducibili alla presente convenzione, durante o anche dopo il termine di validità di cui al successivo articolo 9.
- Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura del Ministero.
- L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi del Ministero nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione delle misure.
- Le istanze ed i reclami derivanti dall’attuazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva del Ministero e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti del Ministero.
- Per te controversie giudiziarie inerenti al contributo di cui alla presente convenzione, il Ministero è l’unico soggetto titolare della legittimazione passiva.
Articolo 7
Disposizioni in materia di protezione dati personali
- Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
- Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto della convenzione saranno effettuati esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.
- in ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
- In conformità a quanto sopra, l’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 28 e 4, n. 10 e 29 del Regolamento UE e dell’articolo 2-quaterdecies del Codice. A tal fine, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
- Le Partì si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, cosi come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
- Le Parti, nei termini di cui agli arti 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente convenzione e garantiscono l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
- Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dall’articolo 33 del Regolamento UE 2016/679 e dal Provvedimento n. 157 del 30 luglio 2019 dell’Autorità Garante.
Articolo 8
Monitoraggio, rendicontazione e referenti della convenzione
- L’INPS si impegna a fornire al MIBACT il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l’erogazione e l’accreditamento dell’importo in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa, nonché l’elenco dei beneficiari per i quali il pagamento disposto dall’Istituto non è andato a buon fine.
- Le Parti concorderanno modalità di restituzione delle somme dì cui al comma 1 delI’articolo 3 della presente convenzione risultate eccedenti.
- Con successive note le parti individuano i referenti per l’attuazione della presente convenzione e gli indirizzi PEC per le comunicazioni istituzionali.
Articolo 9
Durata
- La durata della presente convenzione è legata allo svolgimento delle attività dal medesimo previste ed in ogni caso non superiore a 6 mesi dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo con apposito atto scritto d’intesa tra le Parti.
Articolo 10
Controversie
- Per le controversie che potrebbero insorgere tra le Parti, relativamente all’interpretazione e all’esecuzione della presente convenzione, è competente il foro di Roma.
Articolo 11
Sottoscrizione e registrazione della convenzione
- La presente convenzione viene sottoscritta mediante utilizzo della firma digitale, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
- La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso su richiesta di una delle Parti; in questo caso, sul richiedente gravano gli oneri, anche economici della registrazione.
Articolo 12
Norme di chiusura
- Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia agli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle norme del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione normativa nazionale e comunitaria applicabile.
Allegato 2
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPZ10289 |
Denominazione completa Debito per le anticipazioni ricevute dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l’erogazione del contributo economico a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 17 giugno 2020 | |
Denominazione abbreviata | DEB.ANTIC.MIBACT-CONTR.IMPR.SPETT.VIAGG. |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPZ00289 |
Denominazione completa | Credito verso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per gli oneri derivanti dall’erogazione del contributo economico a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggianteDeliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 17 giugno 2020 |
Denominazione abbreviate | CRED.V/MIBACT PER CONTR.IMPR.SPETT.VIAGG. |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPZ25289 |
Denominazione completa | Addebitamento al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dell’onere per il contributo economico a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 17 giugno 2020 |
Denominazione abbreviata | ADDEB. MIBACT- PER CONTR.IMPR.SPETT.VIAGG |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPZ11289 |
Denominazione completa | Debito verso i beneficiari del contributo economico a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 17 giugno 2020 |
Denominazione abbreviata | DEB.V/BENEF.CONTR.MIBACT IMPR.SPETT.VIAGG. |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPZ35289 |
Denominazione completa | Contributo economico a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Deliberazione del Consiglio diAmministrazione n. 27 del 17 giugno 2020 |
Denominazione abbreviata | CONTR.IMPR.SPETT.VIAGG. FINAZ. DAL MIBACT |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 27 aprile 2020, n. 1775 - Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19". Integrazioni salariali di cui agli articoli n. 13,…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- INPS - Circolare 21 dicembre 2020, n. 150 - Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge…
- MINISTERO BENI CULTURALI - Decreto ministeriale 03 agosto 2020 - Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante
- INPS - Circolare 14 luglio 2021, n. 105 - Convenzione tra l’INPS e la Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (FEDERALBERGHI), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi…
- INPS - Circolare 19 aprile 2021, n. 65 - Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…