INPS – Messaggio 05 luglio 2013, n. 10934
Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale in vigore con la Repubblica di Croazia: modalità di applicazione alle pensioni di natura privata e pubblica (artt. 18 e 19 della L. 29/05/09 n. 75) e variazione delle modalità di richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR).
Premessa
In relazione all’entrata in Unione Europea, in qualità di Stato membro, della Repubblica di Croazia a decorrere dal 1° luglio 2013 (L. n. 17/2012, pubblicata in G.U. n. 52 del 2/03/12, S.O. n. 42), e tenuto conto del considerevole numero di pensionati residenti in tale Paese, appare opportuno precisare, per quel che concerne gli aspetti di natura fiscale, le modalità di applicazione alle pensioni di natura giuridica privata e pubblica della vigente Convenzione contro le doppie imposizioni (artt. 18 e 19 della L. n. 75 del 29/05/09) nonché la variazione nelle modalità di richiesta delle detrazioni per carichi familiari (art. 12 del TUIR).
1.1Convenzione internazionale contro la doppia imposizione fiscale in vigore con la Croazia: applicazione alle pensioni di natura privata (art. 18 – Pensioni – della L. 75/2009)
Il comma 1 dell’articolo 18 della suddetta Convenzione stabilisce che le pensioni di natura privata e le altre remunerazioni analoghe, pagate in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili solo nello Stato di residenza (principio della tassazione esclusiva nel paese di residenza).
Tuttavia, il comma 2 del medesimo articolo 18 precisa che tale disposizione non si applica allorché il beneficiario non sia assoggettato ad imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di residenza, in conformità alla legislazione fiscale ivi vigente. In tali casi detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono (principio della tassazione nel paese di erogazione).
Pertanto, è necessario che il pensionato che richiede la detassazione in applicazione della menzionata Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, oltre alla consueta documentazione (modello EP/I, disponibile nel sito istituzionale alla sezione Moduli->Convenzioni internazionali, completo dell’attestazione della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità fiscale), presenti alla struttura territoriale INPS competente anche idoneadocumentazione comprovante l’avvenuta tassazione del reddito da pensione nel Paese di residenza.
1.2Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni in vigore con la Croazia: applicazione alle pensioni pubbliche (art. 19 – Funzioni pubbliche – della L. 75/2009)
Con riferimento alle funzioni pubbliche, l’art. 19, paragrafo 2, lett. a) della citata Convenzione stabilisce che le pensioni corrisposte dallo Stato, da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od Ente sono imponibili, in via esclusiva, nello Stato di erogazione.
Tuttavia, la successiva lettera b) del medesimo articolo specifica che tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario del reddito qualora quest’ultimo ne abbia la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato del quale proviene la pensione, che nel caso in esame è l’Italia.
Per effetto della suindicata disposizione di legge, i trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti potranno essere tassati in via esclusiva in Croazia se il titolare, oltre ad essere residente fiscale nella Repubblica Croata, possiede la sola nazionalità croata, senza possedere la nazionalità italiana.
In tale ipotesi gli interessati dovranno far pervenire alla Sede territoriale INPS – Gestione Dipendenti Pubblici – Roma 4 – Ufficio Estero,- Largo Josemaria Escriva de Balaguer 11, 00142 Roma, la seguente documentazione: un certificato di residenza fiscale rilasciato dal locale Ufficio fiscale, un autocertificazionedel possesso della nazionalità croata nonché la mancanza di possesso della cittadinanza italiana.
Al fine dell’attestazione della residenza fiscale può essere utilizzato il modello EP/I, opportunamente modificato nella parte relativa alla Gestione erogante, che sarà conservato agli atti del sostituto d’imposta come giustificazione della non applicazione della ritenuta.
2. Variazione nelle modalità di richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia
Con riferimento a quanto indicato nel messaggio n.2698 del 12/02/13, in relazione alle modalità di richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR) è opportuno ricordare che, a decorrere dal 01/07/13, i pensionati residenti in Croazia, ai sensi dell’art. 7, del D.L. n. 70/2011, qualora intervenga una variazione nel carico familiare, per la presentazione delle relative domande alle competenti strutture territoriali dell’Istituto dovranno utilizzare il modello CI501 (modello dedicato ai residenti negli stati UE e Norvegia), secondo quanto prescritto dall’art.1 del decreto del Ministero dell’Economia n.149/2007 (Regolamento concernente le detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti).
Si rammenta a tal proposito che l’art. 1 del suddetto decreto, come precisato nel messaggio n. 24089 del 31/10/08, prevede che i residenti negli stati membri dell’Unione Europea o in uno stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo possano richiedere le detrazioni per carichi di famiglia attestando, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000), i seguenti requisiti:
-il grado di parentela del familiare per cui si richiedono le detrazioni;
-il mancato godimento da parte di tale familiare di analogo beneficio in altro Paese;
-il possesso da parte del suddetto familiare di un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, anche al di fuori dello Stato di residenza riferito all’intero periodo d’imposta non superiore a € 2.840,51.