INPS – Messaggio 14 luglio 2022, n. 2819
Procedura Iscrizione e Variazione Azienda. Implementazione del modulo telematico di iscrizione con la dichiarazione in ordine all’esistenza di rapporti di parentela
Nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato assume particolare rilievo l’eventuale legame di coniugio, parentale o di affinità esistente tra la parti.
Infatti, nell’ipotesi di prestazioni di lavoro tra parenti e affini conviventi, in virtù del vincolo che lega i soggetti coinvolti e della relativa comunione di interessi, la prestazione lavorativa si presume a titolo gratuito ed è, pertanto, necessario verificare l’eventuale sussistenza dei requisiti della subordinazione[1].
Al riguardo, si comunica che il modulo “Iscrizione Azienda” è stato implementato con il campo “Dichiarazione di parentela”.
A seguito della suddetta implementazione, in fase di prima iscrizione, il datore di lavoro dovrà dichiarare se tra i lavoratori assunti siano presenti soggetti ai quali lo stesso è legato da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado; in caso di risposta affermativa, il dichiarante dovrà inserire nell’apposito campo il codice fiscale del lavoratore e scegliere nel menu a tendina il tipo di relazione che lo lega al dipendente.
La dichiarazione viene richiesta nelle ipotesi in cui nell’istanza di iscrizione venga selezionata una delle seguenti forme giuridiche: Azienda agricola, Impresa familiare, Impresa individuale, Persona fisica, Proprietario di fabbricato, Società di fatto, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, Società semplice, Studio.
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Note:
[1] Cfr. Cass., Sez. Lav., 27 febbraio 2018, n. 4535. Con tale Ordinanza la Corte di Cassazione ha ribadito gli elementi utili o indici oggettivi che consentono di riconoscere l’effettivo inserimento organizzativo e gerarchico del parente/affine nella organizzazione aziendale, qualificando il rapporto come subordinato: l’onerosità della prestazione; la presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto; l’osservanza di un orario coincidente con quello dell’attività economica; il programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa del familiare; la corresponsione di un compenso a cadenze fisse.
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