AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 11/E del 24 febbraio 2023

Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante previsto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà di cui all’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

L’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori individuati dai codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, alle condizioni ivi indicate.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, così come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 agosto 2022, sono stati determinati i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo in parola.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 423342 del 18 novembre 2022 sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione delle istanze, le specifiche tecniche e ogni altro elemento informativo per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

In particolare, nel richiamato provvedimento, è stabilito che:

– le somme dovute a titolo di restituzione del contributo riconosciuto, in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;

– il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Tanto premesso, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

– “8155” denominato “Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1-ter, comma 2-bis, DL n. 73 del 2021”;

– “8156” denominato “Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1-ter, comma 2-bis, DL n. 73 del 2021”;

– “8157” denominato “Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1-ter, comma 2-bis, DL n. 73 del 2021”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

– nel campo “tipo”, la lettera “R”;

– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;

– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;

– nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;

– nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.