LEGGE 25 novembre 2021, n. 171
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
Art. 1
1.Il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 130
All’articolo 1:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pari a 700 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «nell’anno 2021,».
All’articolo 2:
al comma 1, primo periodo, le parole: «per gli usi civili» sono sostituite dalle seguenti: «per usi civili» e dopo le parole: «articolo 26, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al»;
al comma 2, le parole: «oneri generali gas» sono sostituite dalle seguenti: «oneri generali di sistema per il settore del gas»;
alla rubrica, le parole: «nel settore gas» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore del gas».
All’articolo 3:
al comma 1, primo periodo, le parole: «tariffe elettriche» sono sostituite dalle seguenti: «tariffe per la fornitura di energia elettrica».
Dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell’energia e ridurre i costi delle transazioni). – 1. Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell’Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti di gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell’energia, di cui alla decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006.
Art. 3-ter (Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico). – 1. All’articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: “attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell’energia e tutela dell’economicità e della sicurezza del sistema” sono sostituite dalle seguenti: “attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell’energia e tutela dell’economicità e della sicurezza del sistema con garanzia di resilienza”».
All’articolo 4:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro dell’istruzione, sono definiti, a decorrere dall’anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, nonché i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l’accesso al medesimo corso di specializzazione”»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 17, comma 2, la lettera h) è abrogata;
- b) all’articolo 26, comma 1, le parole: “o agli esiti negativi della valutazione di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) e d)” sono soppresse;
- c) all’articolo 39, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Agli oneri derivanti dall’articolo 15, pari a euro 170.000 annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107”».
All’articolo 5:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «, in termini di indebitamento netto e fabbisogno» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
al comma 1, lettera c), le parole: «fondo di cui all’articolo 44, del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;
al comma 1, lettera d), le parole: «destinata al Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «di competenza del Ministero»;
al comma 1, lettera e), le parole: «decreto legislativo del 3 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 3 marzo» e le parole: «allo stesso Fondo, che sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso fondo, da versare».
All’allegato 1, dopo la voce numero 8 sono aggiunte le seguenti:
«8-bis. Articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.
8-ter. Articolo 1, commi 68 e 69, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per l’abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l’adozione di provvedimenti attuativi».
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