La Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 24259 depositata il 28 ottobre 2013 intervenendo in tema di risoluzione del rapporto di lavoro ha statuito che è legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo se il dipendente ha rifiutato il distacco presso l’azienda dove è stato esternalizzato il servizio a cui era adibito.
La vicenda ha riguardato un dipendente che si era rifiutato di essere distaccato presso una neo costituita società a cui era stato esternalizzato i servizi informatici successivamente veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo, costituito dalla mancanza in azienda di posizioni lavorative coerenti con il suo inquadramento.
Il dipendente impugnava il provvedimento di licenziamento intimatogli da un istituto di credito per giustificato motivo oggettivo. Il tribunale, in veste di giudice di lavoro, accoglieva la domanda del ricorrente. Avverso la decisione del giudice di prime cure il datore di lavoro proponeva ricorso alla Corte di Appello che riformava la sentenza di primo grado ritenendo provate l’esistenza della riorganizzazione aziendale, la mancanza, all’interno della nuova organizzazione, di una posizione lavorativa confacente al livello professionale del lavoratore e la volontà della Banca di adempiere all’obbligo del repechage (desumibile, quest’ultima, dalla offerta di prolungare il distacco presso la società alla quale erano stati affidati i principali servizi inerenti al sistema informatico o in alternativa di essere impiegato presso la filiale in mansioni corrispondenti alla sua qualifica).
Il dipendente ricorreva alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza del giudice di merito. Il ricorso era basato su quattro motivi di doglianza.
Gli Ermellini hanno ritenuto le doglianze del ricorrente infondate è pertanto hanno rigettato il ricorso. In particolare la Corte ha evidenziato in merito al al secondo motivo di censura del dipendente in relazione alla violazione degli articoli 3 e 5 della legge 604/1966 che “Non è vero che la Corte d’appello abbia preso in considerazione, come giustificato motivo di licenziamento, circostanze diverse da quelle indicate dalla società a motivazione del suo recesso. Al riguardo, è sufficiente rilevare che il giudice dell’appello ha preso in esame proprio la ricorrenza delle ragioni indicate dal datore di lavoro come giustificatrici del recesso (e cioè, la mancanza di posizioni lavorative coerenti con la posizione e la qualificazione professionale del lavoratore), verificandone la sussistenza in ragione del riassetto organizzativo cui era stata sottoposta l’attività aziendale a seguito del processo di “estemalizzazione” delle principali attività del servizio informatico ed osservando, conclusivamente, che “al termine di questa operazione di estemalizzazione del servizi informatici, l’ufficio OSI”- e cioè l’ufficio Organizzazione e Sistemi Informatici, al quale era addetto il ricorrente prima del periodo di distacco presso la società lside — “si trovava ad occuparsi delle attività informatiche residuali e di quelle meramente gestionali-operative dei servizi forniti da Iside tramite i tre addetti ,.. cui erano affidati servizi ormai marginali, per i quali certamente la professionalità del ricorrente non era utile e, comunque, era in esubero rispetto alle necessità, già ampiamente colmate con i tre lavoratori sopra menzionati” ed ancora che “è risultato provato che l’esternalizzazione di tutti i principali servizi informatici rendeva eccessivamente ridondante una figura della preparazione tecnica del ricorrente, già, per il vero, sotto utilizzata fin dal 2003, in quanto le residue attività nel settore, comprese quelle di assistenza all’hosne banking, potevano essere espletate da tre dipendenti meno qualificati e che, nei due anni di distacco, avevano dimostrato di svolgere correttamente quel lavoro, rendendo non esigibile un nuovo riassetto per consentire il rientro del Damonti in quella posizione”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 6017 depositata il 4 marzo 2020 - Qualora un imprenditore abbia esternalizzato fasi più o meno ampie della produzione dei beni dell'impresa, conservando la proprietà ed il controllo di alcuni beni, affidati a terzi in…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 20259 depositata il 14 luglio 2023 - Legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per essersi, il lavoratore, rifiutato di partecipare o completare il corso obbligatorio di formazione di base sulla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 settembre 2021, n. 24259 - In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 (attuale art. 109) del d.P.R. n. 917 del 22/12/1986…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 11 giugno 2020, n. C-146/19 - L’articolo 90, paragrafo 1, e l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 stano ad una normativa di uno Stato membro, in virtù della quale ad un…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 luglio 2019, n. 18609 - In tema di accertamento, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 ottobre 2021, n. 29691 - In tema di accertamento, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Nel rito c.d. Fornero non costituisce domanda nuov
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10263 depositat…
- La conciliazione è nulla se firmata in azienda e n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10065 depositat…
- Processo Tributario: la prova del perfezionamento
Nei casi in cui la notifica di un atto impositivo o processuale avvenga a mezzo…
- LIPE 2024: scadenze e novità per adempiere corrett
Per l’anno 2024 le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) e rimasto invariata…
- Decadenza dalla NASPI: nel caso in cui il lavorato
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 11523 depositat…