MINISTERO BENI CULTURALI – Decreto ministeriale 10 dicembre 2020
Modifiche ed integrazioni al decreto 11 maggio 2016, recante: «Istituzione del regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano – Asse prioritario II del Programma operativo nazionale “Cultura e sviluppo” 2014-2020»
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 11 maggio 2016 recante «Istituzione del regime di aiuto per aiutare la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano – Asse prioritario del Programma operativo nazionale «Cultura e sviluppo» 2014-2020»)
1. Al decreto ministeriale 11 maggio 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 1, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) la parola «Ministero» è sostituita dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;
2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) “soggetti del terzo settore”: i soggetti come definiti all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente decreto»;
b) all’art. 2, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Agli interventi di cui al presente decreto sono altresì assegnate le risorse finanziarie di cui all’Asse II – Azioni 1, 2 e 3 – del Programma operativo complementare cultura e sviluppo al fine di assicurare la piena copertura finanziaria delle iniziative ammissibili e non agevolabili nell’ambito delle risorse di cui al comma 3, nonché dei contributi per il capitale circolante relativi al titolo IV, delle azioni di tutoraggio, accompagnamento e promozione della misura»;
c) all’art. 5, comma 3, le parole «Limitatamente ai programmi di investimento disciplinati dal titolo II del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Per tutti i programmi di investimento»;
d) all’art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «per il soggetto beneficiario» sono soppresse e le parole «un massimo del 50%» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo del 40%». E’ aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai sensi di quanto previsto dall’art. 131 paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 1303/2013, in luogo della predetta presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa le imprese beneficiarie possono richiedere l’intervento di garanzie prestate a valere su fondi pubblici, laddove le rispettive normative attuative ne consentano tale modalità di impiego»;
2) al comma 3 le parole «inferiore al 20%» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore al 10%». Il secondo periodo è soppresso;
e) all’art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, lettera b), le parole «presso una» sono sostituite dalle seguenti: «presso una o più»;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole «dodici mesi», sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi» e dopo le parole «soggetto beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.». L’ultimo periodo è soppresso;
3) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) opere murarie, nel limite del 20% del programma complessivamente ammesso;»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. E’ altresì ammissibile al finanziamento agevolato un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili e giustificato dal piano di impresa valutato dal soggetto gestore»;
f) dopo l’art. 12, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Servizi di tutoraggio tecnico-gestionale). – 1. Alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente titolo, che ne facciano richiesta secondo le modalità da definire con direttiva della Autorità di gestione del PON cultura e sviluppo 2014-2020, possono essere concessi servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del regolamento (UE) 480/2014.
2. I servizi di cui al comma 1 sono erogati alle imprese beneficiarie dal soggetto gestore e sono finalizzati a trasferire alle stesse competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le iniziative della filiera culturale e creativa, con particolare riferimento alla piena realizzazione degli investimenti oggetto di finanziamento, alle necessarie competenze amministrative e gestionali, all’accesso al mercato dei capitali, al marketing, all’organizzazione, alla gestione delle risorse umane e all’innovazione di processo, di prodotto, organizzativa e gestionale.
3. Il valore dei servizi di cui al comma 1, concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis, per singola impresa beneficiaria è pari a 10.000 euro.
4. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del regolamento (UE) n. 480/2014, i costi relativi ai servizi di tutoring sono posti a valere sulle risorse del fondo rotativo costituito per l’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, con l’eccezione dei servizi concessi alle iniziative beneficiarie di cui ai titoli III e IV i cui costi sono posti a carico delle risorse di cui all’Asse II – Azioni 1, 2 e 3 – del Programma operativo complementare «Cultura e sviluppo»;
g) all’art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) realizzati dalle imprese presso una o più unità produttive ubicate nel territorio delle regioni.»;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi» e dopo le parole «soggetto beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023». L’ultimo periodo è soppresso.
3) al comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) opere murarie, nel limite del 20% del programma complessivamente ammesso;»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. E’ ammissibile al finanziamento agevolato un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili e giustificato dal piano di impresa valutato dal soggetto gestore.»;
h) all’art. 16, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente:
«1. Fermo quanto stabilito dall’art. 101 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono presentare domanda di agevolazione i soggetti , come definiti all’art. 1, comma 1, lettera h), in possesso dei seguenti requisiti:»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il requisito dell’iscrizione al detto registro è soddisfatto dall’iscrizione ad uno dei registri previsti dalle sotto indicate normative di settore:
– registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni, di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
– registri delle associazioni di promozione sociale nazionale e regionali, di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
– anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
– registri delle imprese, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.»;
i) all’art. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) realizzati dai soggetti beneficiari presso una o più unità produttive ubicati nelle regioni.»;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi» e dopo le parole «soggetto beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023». L’ultimo periodo è soppresso;
3) al comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) opere murarie, nel limite del 20% del programma complessivamente ammesso;»;
4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. E’ altresì ammissibile, a fondo perduto, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili e giustificato dal piano di impresa valutato dal soggetto gestore».
Art. 2
Reti d’impresa
1. Possono presentare domande di finanziamento ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 2016, come modificato dal presente decreto, anche le reti d’impresa per progetti integrati. Tali domande, le cui modalità di presentazione sono definite nella direttiva di cui al comma 1 dell’art. 12-bis introdotto dal presente decreto, possono riguardare i Titoli II, III e IV del medesimo decreto 11 maggio 2016.
Ogni impresa facente parte della rete deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle misure previste dal citato decreto.
2. Le percentuali massime di finanziamento dei progetti di cui al comma 1 e delle agevolazioni concedibili, nei limiti del regolamento de minimis, sono commisurate alle spese sostenute da ciascuna impresa.
Art. 3
Misure di sostegno alle imprese a seguito emergenza COVID-19
1. In favore dei soggetti in possesso dei requisiti di accesso alle misure di cui al decreto 11 maggio 2016 e che siano attivi al 1° gennaio del 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto finalizzato alla copertura delle esigenze di capitale circolante, del valore massimo di 25.000 euro, nei limiti del Regolamento de minimis.
2. Le procedure per la presentazione delle istanze e per la concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 1 sono definite con apposita direttiva dell’autorità di gestione.
Art. 4
Azioni di promozione
1. Al fine di favorire la conoscenza delle misure di cui al presente decreto, l’Autorità di gestione definisce un piano di promozione e di supporto alla presentazione delle domande di finanziamento.
2. Le modalità operative e gli eventuali oneri di gestione delle azioni di cui al presente articolo, nonché le modalità di erogazione e di rendicontazione dei servizi di cui all’art. 12-bis, comma 1, sono definiti in un apposito atto aggiuntivo alla convenzione con il soggetto gestore. Alla copertura degli eventuali oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4-bis dell’art. 2 del decreto ministeriale 11 maggio 2016, introdotto dal presente decreto.
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutte le domande di ammissione alle agevolazioni presentate secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2016, per le quali, alla data di adozione del presente decreto, non sia concluso l’iter istruttorio con l’adozione di un provvedimento finale, nonché a quelle presentate a partire dalla data indicata nella direttiva di cui al comma 1 dell’art. 12-bis, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del presente decreto.
2. I servizi di cui al comma 1 dell’art. 12-bis, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del presente decreto, possono essere concessi alle imprese ammesse alle agevolazioni antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto a condizione che ne facciano richiesta e che non abbiano già ricevuto quota parte dell’erogazione, secondo le modalità definite con la direttiva di cui al citato art. 12-bis, salvo verifica dei massimali di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis».
3. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 annessi al decreto ministeriale 11 maggio 2016 sono abrogati. I relativi contenuti sono rielaborati con la direttiva di cui all’art. 12-bis, comma 1, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del presente decreto.
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