MINISTERO delle FINANZE – Circolare n. 4 del 2 febbraio 2024
Accertamento residui passivi di bilancio e residui passivi perenti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2023
PREMESSA
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni da seguire per le operazioni di accertamento dei residui passivi di bilancio e dei residui passivi perenti in fase di chiusura delle scritture contabili del decorso esercizio finanziario 2023, ai fini della redazione del conto consuntivo e delle poste del conto del patrimonio relative ai residui passivi perenti.
1- DISPOSIZIONI SULL’ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DI BILANCIO
Ai fini dell’applicazione delle norme dell’art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e dell’art. 275 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento di contabilità generale dello Stato), le risultanze contabili dei residui passivi di bilancio, per ogni capitolo o capitolo/piano gestionale, troveranno la loro consueta rappresentazione nel decreto di accertamento dei residui (DAR).
Gli Uffici centrali del bilancio (UCB) e le Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) collaboreranno con le Amministrazioni di riferimento, predisponendo i prospetti dimostrativi delle somme accertate nel predetto decreto.
Tali prospetti saranno inoltrati alle competenti Amministrazioni per essere da queste allegati ai decreti con i quali si determinano le somme da imputare al conto dei residui riferite all’esercizio scaduto. I prospetti da trasmettere alle Amministrazioni devono indicare specificatamente:
− eventuali somme riferibili a rate di spese fisse emesse negli esercizi precedenti, rimaste insolute alla data del 31 dicembre 2023, le quali devono essere determinate operando la differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti (residui di lettera B);
− le somme che trovano riscontro in formali, documentati provvedimenti dell’Amministrazione interessata, regolarmente impegnate e, per la spesa delegata, le somme non utilizzate dal funzionario delegato a seguito dell’emissione dell’ordine di accreditamento (residui di lettera C);
− somme relative ad ordini di accreditamento di contabilità ordinaria emessi nel 2023 in base alla disciplina previgente alla riforma della spesa delegata con riferimento ad obbligazioni assunte da funzionari delegati, per i quali non è stato disposto il relativo pagamento entro la chiusura dell’esercizio finanziario e rilevabili dagli elenchi modelli 62 C.G. (residui di lettera D);
− i residui di stanziamento da conservare di cui all’articolo 34-bis, commi 1 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (residui di lettera F).
Ai sensi del citato art. 275, i prospetti dovranno essere corredati:
− dagli elenchi compilati dai competenti Uffici centrali e periferici nei quali, per la spesa diretta, debbono indicarsi il creditore, l’oggetto della spesa e la somma dovuta. Nel caso dei residui di spesa delegata, gli elenchi devono contenere una riga unica relativa all’importo di cui si richiede l’iscrizione. L’elenco deve essere corredato da una sintetica nota illustrativa dell’Amministrazione in merito alle somme di cui, anche sulla base dei programmi di spesa in conto residui compilati dai funzionari delegati, richiede l’iscrizione in conto residui;
− per le spese che saranno assunte sui residui di cui alla lettera f) del citato articolo 275, da una dichiarazione resa dai dirigenti competenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dai capi degli Uffici periferici investiti di attribuzioni decentrate, circa la necessità di conservare le relative somme in bilancio e di un prospetto in cui, a fronte dello stanziamento, vengono indicati gli impegni da assumere, con riferimento ai singoli progetti o programmi da realizzare, in coerenza con le motivazioni indicate nella citata dichiarazione.
I citati prospetti, oltre alla dimostrazione dei residui passivi derivanti dalla gestione della competenza e dalla gestione dei residui provenienti da precedenti esercizi, danno evidenza anche della composizione delle economie totali: economie per somme da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi ai sensi dell’art. 30 comma 2, lett. b) e dell’art. 34-ter, comma 1, della legge 196/2009; economie ai sensi dell’art. 34-bis, comma 2, della legge 196/2009; economie di gestione.
2- PARTICOLARE DISCIPLINA PER LE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE E CONNESSI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Le spese relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette, giusto il disposto dell’art. 54, comma 16, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono imputate alla competenza dell’esercizio finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti; analoga disciplina di imputazione all’esercizio finanziario dell’effettivo pagamento si applica alle spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, ai sensi dell’art. 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Analogamente, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119, “Le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche operate sugli stipendi e sulle pensioni corrisposti al personale statale, rispettivamente, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali inerenti alle suddette voci retributive ed alle pensioni, sono imputati alla competenza del bilancio dell’anno finanziario in cui ne vengono effettuati i versamenti”.
3- DETERMINAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO (LETTERA F) DI PARTE CORRENTE E CONTO CAPITALE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
A. Parte corrente
L’articolo 34-bis, comma 1, della legge n. 196/2009 dispone che gli stanziamenti di parte corrente non impegnati alla chiusura dell’esercizio costituiscono economie di bilancio, salvo che non sia diversamente previsto con legge.
La disposizione normativa prevede, dunque, anche per gli stanziamenti di parte corrente la possibilità di essere conservati quali residui di lettera F), limitatamente alle deroghe previste da norme specifiche. Di seguito sono elencate le speciali disposizioni derogatorie relative all’esercizio finanziario 2023:
− l’articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell’esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri non impegnate ai sensi dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell’esercizio precedente, con l’esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate (successivamente ridenominato “Fondo per lo sviluppo e la coesione”);
− l’articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 26 ottobre 2016, recante “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”, il quale prevede che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo;
− legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, nello specifico:
– art. 20, comma 5, in base al quale “le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo”;
– art. 20, comma 26, in base al quale le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso» iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2023, non utilizzate nel corso dello stesso esercizio, sono conservate in bilancio al termine dell’anno 2023 per essere utilizzate nell’esercizio successivo;
− art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 19 luglio 1993, recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”, che recita: “le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo”;
− art. 27, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, in base al quale le risorse vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui al comma 2 della medesima legge, previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica e integrazione delle stesse, individuati ed approvati dall’Agenzia per l’Italia digitale;
− art. 1, comma 154, della legge n. 190/2014, il quale, in materia di riparto della quota del cinque per mille, stabilisce che “le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo”;
− art. 1, comma 617, della legge n. 178 /2020, in base al quale “le somme di cui al comma 616, lettere a) e b), relative, rispettivamente, al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e alla quota destinata alla società RAI – Radiotelevisione italiana Spa, non impegnate in ciascun esercizio, possono essere impegnate nell’esercizio successivo”;
− art. 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 215/2023, il quale prevede che le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell’anno 2021, possono essere utilizzate anche negli anni 2022, 2023 e 2024.
Per le ulteriori specifiche disposizioni normative si rinvia al paragrafo 6 – Disposizioni relative all’applicazione dell’art. 34, comma 6-bis, della legge n. 196/2009: conservazione residui passivi.
Così come richiesto dalla Corte dei conti, nel preambolo del decreto di accertamento dei residui (DAR) dovranno essere specificatamente riportati i riferimenti alle norme derogatorie sopra riportate.
B. Conto capitale
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 34-bis della legge n. 196/2009, che definisce la disciplina della conservazione degli stanziamenti di bilancio delle spese in conto capitale, le somme stanziate in conto capitale e non impegnate alla chiusura dell’esercizio possono essere conservate come residui di stanziamento (lettera F) non oltre l’esercizio successivo a quello di iscrizione di bilancio.
Il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno per quelle somme stanziate in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio precedente e per le quali l’amministrazione non ha provveduto ad assumere impegni formali.
4- DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA FACOLTA’ DI CUI ALL’ART. 30, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 196/2009
Relativamente agli stanziamenti della competenza derivanti da autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente che alla chiusura dell’esercizio risultano non essere impegnati, è possibile esercitare, da parte delle Amministrazioni, la facoltà, riconosciuta dall’articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 196/2009, di poter disporre di tali somme quali risorse che si propone di reiscrivere con il disegno di legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi, in relazione a quanto riportato nel piano finanziario dei pagamenti.
Ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, della legge 196/2009, tale facoltà può essere esercitata anche sulle somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di stanziamento (lettera F).
Esercitando la facoltà anzidetta, le risorse non impegnate costituiscono economie per l’esercizio finanziario in consuntivazione e potranno, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, essere reiscritte con il disegno di legge di bilancio a partire dall’esercizio finanziario 2025 quali stanziamenti di competenza.
In particolare, l’esercizio della facoltà sarà espresso con un’apposita dichiarazione da allegare al DAR. A tal fine, le Amministrazioni dovranno presentare richieste motivate agli Uffici di controllo, i quali, dopo le opportune verifiche e valutazioni, procederanno alla contabilizzazione delle economie ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b). Le operazioni contabili saranno acquisite nel Sistema informativo per la gestione delle Spese seguendo il percorso: Sistema Spese/Consuntivo/Economie da reiscrivere in DLB successivi”. Al riguardo, è possibile consultare l’apposita nota operativa presente nella sezione “Documentazione” del suddetto Sistema Spese.
Dell’esercizio di tale facoltà sarà data esplicita evidenza nei prospetti prodotti dal Sistema Spese RG-11-SP-MR38 e RG-11-PG-MR40 allegati al DAR (vedasi allegati n. 3 e 4 della presente circolare).
Le economie da reiscrivere in esercizi successivi verranno evidenziate in un apposito allegato al conto del bilancio per il rendiconto 2023 e con il disegno di legge di bilancio 2025-2027 potranno essere disposte le reiscrizioni delle somme nella competenza degli esercizi a partire dall’esercizio finanziario 2025 e successivi nei limiti anzidetti.
Giova ricordare che l’art. 15, comma 8, lettera c), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha introdotto all’art 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, il comma 1 bis, il quale statuisce che “a decorrere dall’esercizio finanziario 2023 la facoltà di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse”.
Pertanto, le somme che in sede di consuntivo 2023 saranno dichiarate economie ai sensi dell’articolo 30, comma 2, lettera b) e che verranno iscritte nuovamente nella competenza degli esercizi futuri a partire dall‘esercizio finanziario 2025, non potranno costituire oggetto di ulteriori richieste di reiscrizione. A tal proposito, sui sistemi informativi sono state implementate le necessarie funzioni al fine di evitare che le operazioni relative alle richieste di economie ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b), possano essere effettuate su disponibilità di stanziamenti relativi a risorse già reiscritte ai sensi della medesima disposizione normativa.
In considerazione del limite nell’esercizio della facoltà di reiscrizione imposto dalla norma di cui sopra, si invitano le Amministrazione ad una ponderata valutazione ed esatta definizione degli esercizi finanziari per i quali richiedere la reiscrizione al fine di una corretta programmazione dell’utilizzo delle risorse in relazione al piano finanziario dei pagamenti.
Nel caso di somme iscritte in bilancio a seguito del riparto delle risorse del “Fondo investimenti 2019”, di cui ai commi 95-98 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 e “Fondo investimenti 2020” di cui al comma 14 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019, si ritiene opportuno specificare che la loro eventuale reiscrizione con le modalità sopra descritte non costituisce titolo per una nuova decorrenza dei termini (diciotto o ventiquattro mesi) per la loro eventuale revoca in caso di mancato utilizzo. Revoca che resta disciplinata dalla normativa di riferimento sopra richiamata.
Si ricorda che l’esercizio della facoltà di reiscrizione non trova applicazione alle risorse non impegnate in conto competenza e in conto residui riferite ad autorizzazioni di spesa derivanti dalle riassegnazioni di entrate di scopo, stabilizzate con la Legge di bilancio ai sensi dell’articolo 23, comma 1-bis, della legge 196/2009.
5- DETERMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI PROVENIENZA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI AL 2023
L’art. 154, comma 2, del Regolamento di Contabilità generale dello Stato statuisce che i residui provenienti da esercizi precedenti a quello di consuntivazione devono essere tenuti distinti a seconda dell’esercizio di provenienza.
Appare opportuno rilevare che, qualora gli impegni assunti su residui di lettera F) vengano successivamente disimpegnati, il Sistema informativo, in maniera automatica, procede alla contabilizzazione delle somme così disimpegnate quali residui di lettera F.
Alla luce delle modifiche normative introdotte dal già citato art. 4-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 32/2019, per effetto del prolungamento dei termini di conservazione dei residui per la spesa in conto capitale, che, si ricorda, assume carattere sperimentale per gli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022, questo meccanismo automatico di ricollocazione di risorse tra i residui di lettera F) ed eventuale utilizzo delle somme così disponibili per ulteriori impegni può reiterarsi più volte per tutto il periodo di conservazione dei residui in bilancio. Pertanto, le Amministrazioni in primis e, successivamente, gli Uffici di controllo che registrano i decreti di disimpegno devono necessariamente valutare, per ciascun disimpegno, se permangono i presupposti giuridici per il mantenimento delle somme fra le disponibilità dei residui di stanziamento oppure se occorre effettuare l’economia in conto residui propri (lettera C); in quest’ultimo caso gli uffici di controllo procedono alla registrazione dell’economia, per mezzo della specifica funzione del sistema SPESE “accantonamento per economie”, per evitare che le somme riaffluite al conto residui possano essere di nuovo impegnate.
A. Parte corrente
A.1 Residui propri
L’art. 34-bis, comma 2, della legge n. 196/2009 dispone che i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (categoria 4) costituiscono economie di bilancio, salvo che l’amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine previsto per l’accertamento dei residui passivi riferiti all’esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Pertanto, alla fine dell’esercizio finanziario 2023, costituiscono economie di bilancio, salvo richiesta di mantenimento delle somme nel Conto del patrimonio, le somme stanziate e impegnate nell’esercizio finanziario 2021 e, relativamente alla categoria economica 4 – Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, le somme stanziate ed impegnate nell’esercizio finanziario 2020.
Per le attività di riaccertamento di tali somme, il Sistema Spese procede all’invio automatico in economia delle somme rimaste da pagare, al termine del periodo di conservazione, attraverso la generazione automatica di un giustificativo di ragioneria contenente una clausola di variazione negativa. Con apposite interrogazioni presenti nel Sistema Spese vengono prospettate le liste delle economie sugli impegni e sui saldi per ritenute di spesa corrente, codificati come “economie da perenzione”. Gli UCB e le RTS provvedono ad esportare le suddette liste in file formato Excel o PDF e ad inoltrarle alle Amministrazioni per l’esercizio dell’attività di accertamento delle somme rimaste da pagare da inviare in perenzione.
Entro il 1° marzo 2024 le Amministrazioni devono inoltrare ai competenti Uffici di controllo le richieste motivate e documentate di conservazione delle somme nel Conto del Patrimonio.
Effettuati con esito positivo i riscontri di competenza, gli UCB e le RTS provvedono con la massima sollecitudine, attraverso apposite funzioni presenti nel Sistema Spese, all’invio in perenzione delle somme nel Conto del patrimonio, dandone informazione alle Amministrazioni, alle quali forniscono la relativa documentazione in tempo utile per il perfezionamento dei DAR.
A.2 Residui di stanziamento
Costituiscono economie di bilancio i residui di stanziamento di parte corrente, di provenienza dell’esercizio finanziario 2022 non impegnati nell’esercizio finanziario 2023.
B. Conto capitale
B.1 Residui propri
Per effetto della disposizione di cui all’art. 4-quater, comma 1, lettera b), del D.L. n. 32/2019, che ha previsto l’allungamento di ulteriori tre esercizi dei termini di cui al comma 4, primo periodo, dell’art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono mantenute in bilancio le somme impegnate provenienti dagli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Al riguardo, si ricorda che la disciplina sperimentale dei termini di conservazione di cui alla citata normativa non è più applicabile a partire dall’esercizio finanziario 2023.
B.2 Residui di stanziamento
Per effetto della disposizione di cui all’art. 4-quater, comma 1, lettera b), del D.L. n. 32/2019, che ha previsto l’allungamento di un ulteriore anno del termine di cui al comma 3 dell’art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono mantenute in bilancio i residui di stanziamento provenienti dall’esercizio finanziario 2021, qualora derivanti da somme stanziate per effetto di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre del medesimo esercizio, e quelli provenienti dall’esercizio finanziario 2022.
Al riguardo, si ricorda che la disciplina sperimentale dei termini di conservazione di cui alla citata normativa non è più applicabile a partire dall’esercizio finanziario 2023.
In alternativa al mantenimento dei residui di stanziamento è possibile, qualora gli stessi siano relativi a spese pluriennali in conto capitale a carattere non permanente, procedere all’invio in economia di tali somme e contestualmente esercitare, da parte delle Amministrazioni, la facoltà prevista dall’art. 30, comma 2, lettera b), della legge n. 196/2009.
Nel caso di esercizio della predetta facoltà, come per gli stanziamenti iscritti in conto competenza, le Amministrazioni in sede di predisposizione del DAR dovranno chiedere la reiscrizione dei residui delle predette somme nella competenza dei bilanci futuri, a partire dalle previsioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2025, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, secondo le procedure già descritte.
Per la conservazione dei residui di stanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, si rimanda alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.
6- APPLICAZIONE ART. 34, COMMA 6-BIS, DELLA LEGGE N. 196/2009: CONSERVAZIONE RESIDUI PASSIVI
Il comma 6-bis dell’art. 34 della legge n. 196/2009 dispone la conservazione tra i residui passivi dell’anno successivo a quello di iscrizione in bilancio delle risorse assegnate con decreti di variazione del bilancio del Ministro dell’economia e delle finanze, quando siano conseguenti:
a. all’applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell’ultimo quadrimestre dell’anno in consuntivazione;
b. alla riassegnazione alla spesa di entrate di scopo i cui decreti di variazione sono stati adottati nell’ultimo mese dell’anno (NOTA 1);
c. all’attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unità elementari di bilancio interessate, è stata disposta con variazioni di bilancio adottate nell’ultimo mese dell’anno (NOTA 2), a seguito di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.
Per la suddetta conservazione delle somme tra i residui passivi (lettera F) i decreti di variazione sopra elencati devono essere trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione entro il 28 febbraio 2024.
7- APPLICAZIONE ART. 34, COMMA 2-BIS, DELLA LEGGE N. 196/2009: DISCIPLINA DEI RESIDUI DI SPESA DELEGATA
Com’è noto, il comma 2-bis dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha introdotto la nuova disciplina della spesa da demandarsi a funzionari delegati.
Tale disposizione, nel delineare la relativa procedura di spesa e nel definire le caratteristiche dell’impegno di spesa delegata, dispone, tra l’altro, che gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell’esercizio costituiscono residui di spesa delegata e possono essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, nel rispetto dei termini di conservazione dei residui, in base all’esigibilità delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati.
Il medesimo comma 2-bis prevede altresì che le somme oggetto di impegno di spesa delegata non accreditate entro la chiusura dell’esercizio costituiscano, senza eccezioni, economie di bilancio. Si precisa infine che la riforma della spesa delegata non ha recato innovazioni relativamente alla disciplina dei residui di stanziamento.
Per le modalità operativo-contabili relative alla quantificazione dei residui di spesa delegata dell’EF 2023 si rimanda alle disposizioni delle seguenti circolari:
– Circolare n. 24 del 24/07/2019 recante “Indicazioni operative in merito alla disciplina dei residui di spesa delegata di cui all’articolo 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196” (in particolare i punti 3 e 4 della Circolare).
– Circolare n. 32 del 12/12/2019, recante “Ulteriori indicazioni relative agli impegni di spesa delegata, di cui all’art. 34, comma 2 bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella fase di chiusura dell’esercizio finanziario”.
– Circolare n. 30 del 16/11/2023, recante “Chiusura delle contabilità dell’esercizio finanziario 2023, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile” (in particolare il punto B1 dell’Allegato alla Circolare, Paragrafo “Spese da sistemare”).
– Circolare n. 36 del 28/12/2023, recante “Pianificazione delle operazioni di chiusura per l’esercizio finanziario 2023. Area Spese” (Paragrafo 3.1 dell’Allegato alla Circolare).
8- DISPOSIZIONI PER IL RIACCERTAMENTO ANNUALE DELLE PARTITE PERENTI NEL CONTO DEL PATRIMONIO
I commi 4 e 5 dell’articolo 34-ter dispongono il riaccertamento annuale da parte delle Amministrazioni delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti, in esercizi precedenti a quello in consuntivazione. Lo scopo della norma è quello di ridurre lo stock dei residui passivi perenti, verificando annualmente la sussistenza delle ragioni che giustificano la permanenza delle partite debitorie nelle scritture contabili relative alle passività patrimoniali.
Entro i termini previsti per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni completano l’attività di riaccertamento dei residui passivi perenti, esistenti alla data del 31 dicembre 2023, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all’articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e, secondo le ordinarie procedure amministrative, comunicano al coesistente ufficio di controllo le somme da inviare in economia.
A seguito dei controlli di competenza, gli Uffici centrali di bilancio devono concludere le operazioni di invio in economia dei perenti da attribuire all’esercizio finanziario 2023 entro la data del 30 aprile 2024, utilizzando le consuete funzioni presenti nell’applicativo SIPATR.
Al fine di consentire il rispetto del termine sopra stabilito, le RTS dovranno comunicare ai competenti Uffici centrali del bilancio le somme da inviare in economia entro la data del 19 aprile 2024.
Il riaccertamento dello stock dei residui perenti comporta l’eliminazione delle partite debitorie non più dovute con apposite scritture nel Conto del patrimonio. Solo successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio le risorse corrispondenti al valore dei residui perenti eliminati possono essere in tutto o in parte iscritte in bilancio su base pluriennale su appositi Fondi da istituire, ai sensi del citato comma 5, con la medesima legge di bilancio negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
9- DISPOSIZIONI PER L’ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
Il termine ultimo per l’assunzione degli impegni ad esigibilità (IPE), così come disposto dal comma 6 dell’art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è fissato al 31 dicembre e, pertanto, gli UCB e le RTS, per le spese decentrate, non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data. I successivi commi 6-bis e 6-ter, relativamente ad alcune specifiche tipologie di provvedimenti, dispongono delle deroghe a quanto statuito dal comma precedente.
Nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, gli uffici di controllo possono procedere alla registrazione degli impegni assunti alla data ultima del 31 dicembre 2023 fino al termine ultimo del 6 febbraio 2024, ovvero improrogabilmente entro il 7 marzo 2024, qualora per i medesimi sia intervenuta formale osservazione che non permetta la conclusione della procedura di controllo entro il 6 febbraio 2024.
A partire dal giorno 8 febbraio 2024 nel Sistema Spese verrà inibita l’operazione di assunzione degli impegni per l’esercizio in consuntivazione.
Le eventuali richieste di riapertura del sistema Spese, oltre ai casi sopra menzionati, devono essere trasmesse per posta elettronica all’IGB – Ufficio II – al seguente indirizzo:
rgs.operazioni.chiusura@mef.gov.it indicando, oltre le motivazioni che giustificano la richiesta di riapertura, lo stato di previsione, i capitoli con i relativi piani gestionali e gli importi.
In caso di accoglimento della richiesta, l’IGB autorizza l’IGIT – Ufficio VIII – alla riapertura del Sistema spese e ne dà, altresì, comunicazione all’ufficio richiedente, indicando il giorno in cui lo stesso è abilitato ad operare.
10- ULTERIORI ADEMPIMENTI DA EFFETTUARSI A CURA DEGLI UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO E DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO
Tutti gli impegni ed i saldi per ritenute che, alla data del 31 dicembre 2023, risultano colpiti da perenzione sono inibiti alla gestione in sede di accertamento preliminare dei residui ad eccezione per quelli di spese correnti che sono posti automaticamente in economia dal Sistema Informativo delle Spese, come specificato nel paragrafo “Determinazione dei residui passivi di provenienza degli esercizi precedenti al 2023 (Parte corrente A.1 – Residui propri)” di questa circolare.
Pertanto, tutti i residui dichiarati perenti automaticamente o per richiesta motivata dell’Amministrazione sono riportati nei tabulati RG-11-SP-MR72 e RS-11-SC-SAL1.
Ogni settimana, a partire dagli inizi di febbraio 2024, il Sistema informativo produce una versione aggiornata dei predetti tabulati.
Le Ragionerie territoriali, consolidata l’attività di riaccertamento delle somme rimaste da pagare, e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2024, riscontrata l’esattezza dei dati riportati negli appositi tabulati compilati dal Sistema Informativo di questo Dipartimento, ne trasmettono copia ai competenti Uffici centrali del bilancio, unitamente ad un’attestazione di esattezza.
Entro il mese di aprile 2024 gli stessi Uffici centrali del bilancio provvedono a trasmettere all’Ispettorato Generale del bilancio – Ufficio II – i suddetti tabulati definitivi, unitamente a quelli trasmessi dalle Ragionerie territoriali interessate, insieme alle loro attestazioni di esattezza. I tabulati in questione dovranno essere trasmessi, quali allegati di posta elettronica, con apposita comunicazione al seguente indirizzo: rgs.operazioni.chiusura@mef.gov.it da cui risulti la dichiarazione del Direttore dell’Ufficio Centrale del Bilancio attestante la regolarità delle risultanze contabili.
Entro il 31 marzo 2024 le Amministrazioni periferiche dovranno trasmettere in originale alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e in copia conforme alle RTS i decreti di accertamento dei residui relativi alle quote di stanziamento in tutto o in parte assegnate agli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, ai sensi dell’art. 34-quater della legge n. 196/2009.
Le RTS provvederanno sollecitamente ad esercitare il previsto controllo preventivo contabile e a darne informazione alla competente Sezione della Corte dei conti. Sempre entro lo stesso termine del 31 marzo 2024 le Amministrazioni centrali dovranno trasmettere in originale alla Corte dei conti – sede centrale ed in copia conforme agli UCB i decreti di accertamento dei residui e la documentazione giustificativa delle quote di stanziamento non assegnate in gestione agli organi periferici.
Gli UCB, come già indicato, provvederanno sollecitamente ad esercitare il controllo di competenza e a darne informazione alla Corte medesima.
Per quanto concerne gli elaborati relativi alla chiusura delle scritture dell’anno finanziario 2023, ivi compresi quelli necessari per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, si fa rinvio alle istruzioni impartite da questo Dipartimento con la circolare n. 36/2023 e relativo allegato concernente la pianificazione delle operazioni di chiusura.
11- ITER PER LA COMPILAZIONE DEI DAR E MODALITÀ DI TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI CONTROLLO ED ALLA CORTE DEI CONTI
Sulla base di quanto ricevuto da parte degli UCB e delle RTS, come in dettaglio specificato nei paragrafi precedenti, le Amministrazioni dovranno emettere, entro il 31 marzo 2024, i DAR in conformità al modello 1 allegato alla presente circolare, corredati dalla documentazione giustificativa, e trasmetterli, contestualmente, agli Uffici di controllo contabile ed alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come modificato dall’articolo 33, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Nel caso in cui speciali norme autorizzino deroghe agli ordinari termini di conservazione dei residui, le Amministrazioni avranno cura di indicare nel preambolo del decreto di accertamento la specifica norma autorizzatoria.
Una particolare attenzione deve essere rivolta ai capitoli ripartiti in piani gestionali per i quali è stata disposta la gestione unificata; in proposito occorre infatti sottolineare che non sono ammissibili inoltri separati (sub DAR), posto che la somma da conservare in conto residui deve essere determinata per ogni capitolo di bilancio. I singoli dirigenti delegati alla spesa avranno pertanto cura di inviare al titolare del capitolo tutta la documentazione al fine di consentire allo stesso la corretta predisposizione dei DAR per la trasmissione unitaria alla Corte dei conti e all’Ufficio di controllo contabile. Al riguardo, la Corte dei conti ha ribadito che è richiesto l’invio in un’unica soluzione dei DAR e della relativa documentazione. In questa ottica, relativamente ai capitoli in gestione unificata ed a quelli di cedolino unico, le Amministrazioni avranno dunque cura di predisporre e sottoporre agli uffici di controllo DAR unici per ciascun capitolo di bilancio, evitando invii di singoli piani gestionali.
Ai fini di cui sopra gli UCB e le RTS, oltre alla normale attività di predisposizione degli elenchi, da cui si rilevano le somme da conservare come residui, riferita ai capitoli ordinari, forniranno, con riferimento ai capitoli in gestione unificata, ogni ulteriore supporto e collaborazione alle Amministrazioni di riferimento, anche concordando con esse le misure organizzative ed operative più idonee a permettere un più agevole adempimento delle disposizioni contenute nella presente circolare.
Per quanto riguarda le modalità di inoltro dei DAR, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni al fine di evitare determinate criticità riscontrate dalla Corte dei conti in sede di controllo nei precedenti esercizi finanziari.
In primo luogo, è opportuno chiarire che i DAR, ancorché dotati di un proprio numero di protocollo, devono essere inviati alla Corte dei conti come allegati ad apposite lettere di trasmissione autonomamente protocollate in uscita. Le Amministrazioni, pertanto, avranno cura di evitare la protocollazione in uscita del decreto, atteso che tale operazione genera un’anomalia tecnica nella firma digitale del DAR, con conseguente criticità nell’acquisizione da parte della Corte dei conti.
Nel caso in cui fosse necessario integrare la documentazione, si dovrà avere cura di specificare nell’oggetto che trattasi di integrazione documentale che fa seguito ad un precedente invio, indicando ovviamente il capitolo di riferimento, ma senza allegare nuovamente il DAR interessato.
Anche nella casistica in parola di più invii parziali di documentazione allegata, a motivo dell’insufficiente capienza della PEC, l’Amministrazione avrà cura di effettuare le trasmissioni in rapida successione, non a distanza di giorni.
Si richiama, inoltre, la necessità di prestare attenzione in fase di compilazione dei DAR alla esatta corrispondenza tra gli importi espressi in cifre e quelli espressi in lettere in relazione alle somme oggetto di conservazione, essendo state segnalate all’esito del controllo specifiche incongruenze in tal senso. Ciò determina un aggravamento della procedura a carico degli uffici riscontranti i quali, una volta rilevata la discordanza, non possono che invitare le Amministrazioni alla verifica e alla conseguente regolarizzazione del DAR, dilatando i tempi del procedimento.
Si ritiene, altresì, utile evidenziare che riguardo al tema dell’assoggettabilità a controllo preventivo dei decreti di accertamento dei residui privi di somme da conservare in conto residui (cosiddetti “DAR a zero”), la Corte dei Conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione n. 2/2023/SCCLEG, ha espresso l’avviso che devono “ritenersi non assoggettati al controllo preventivo di legittimità i decreti di accertamento dei residui privi di somme da conservare in conto residui”, ad eccezione dei “DAR a zero” che presentino eccedenze di impegno rispetto alle somme stanziate, i quali sono invece da ritenersi assoggettati al controllo preventivo di legittimità in funzione di quanto stabilito dal terzo comma dell’articolo 25 del regio decreto n. 1214 del 1934.
Per quanto concerne l’invio agli UCB e alle RTS, le Amministrazioni che hanno adeguato i propri sistemi in base alle regole tecniche per l’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) trasmetteranno tutti gli atti amministrativi e documenti allegati in forma dematerializzata, mentre le Amministrazioni che non hanno adottato sistemi informatizzati potranno eccezionalmente provvedere ad un invio in modalità cartacea.
Nei casi di invio telematico degli atti, le Amministrazioni utilizzeranno la modalità dematerializzata, con unico messaggio PEC completo di tutta la documentazione giustificativa e di supporto, autenticata in modalità digitale, come evidenziato nelle circolari del 20 gennaio 2014, n. 3 e del 9 giugno 2016, n. 17 di questo Dipartimento cui si rimanda.
Inoltre, si richiama l’attenzione sull’obbligo della dichiarazione di conformità, firmata digitalmente, prevista laddove si trasmettano copie per immagine (scansioni) di documenti originariamente prodotti su supporti analogici (cartacei), ai sensi dell’articolo 22, comma 1 e seguenti del CAD e dell’articolo 4, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 13 novembre 2014.
Una volta ricevuti i DAR, gli uffici preposti al riscontro contabile provvederanno sollecitamente a dare informazione dell’esito del controllo alla Corte dei conti e all’Amministrazione interessata, utilizzando la modulistica presente nell’applicativo protocollo RGS (modello template) e comunque riportata in allegato alla presente circolare (allegati 5A e 5B).
Per i capitoli di spese obbligatorie, nel modello di comunicazione di regolarità contabile gli UCB, su specifica richiesta della Corte dei conti, dovranno indicare anche l’importo di eventuali eccedenze di spesa.
Per quanto concerne l’accertamento dei residui derivanti da somme assegnate agli Organi periferici ai sensi dell’art. 34-quater della legge n. 196/2009, le RTS forniranno i relativi prospetti alla corrispondente Amministrazione periferica, promuovendo la tempestiva emanazione dei decreti di accertamento dei residui, ai sensi dell’art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Anche in tali ipotesi, i decreti e le relative dimostrazioni, da compilarsi sulla base del modello allegato 2, sono trasmessi dalle Amministrazioni periferiche, entro e non oltre il 31 marzo 2024, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed in copia conforme alla RTS di riferimento, che provvederà sollecitamente ad esercitare il previsto controllo preventivo contabile e a darne informazione alla Sezione regionale medesima, utilizzando il prospetto 5B in allegato alla presente circolare.
Con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2022 è stato definito il nuovo assetto organizzativo delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i relativi compiti. Con la circolare n. 35 del 21 ottobre 2022 sono state fornite le prime indicazioni attuative in relazione anche alle procedure di acquisizione di beni e servizi nel quadro del nuovo modello organizzativo dettato dal già menzionato DM. Si segnala pertanto che i DAR riguardanti le spese per l’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento delle RRTTS, decentrate attraverso l’assegnazione di fondi, ai sensi del citato art. 34-quater, dovranno essere emanati dalla Ragioneria territoriale dello Stato titolare della gestione con riferimento a ciascun capitolo. La RTS preposta al controllo delle predette spese fornirà alla rispettiva RTS controllata, da individuarsi sulla base dei criteri stabiliti con Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 135 del 27 settembre 2022, i prospetti dimostrativi da allegare ai DAR.
È appena il caso di precisare che il pagamento delle spese in conto residui, come è noto, non richiede la preventiva predisposizione e registrazione del DAR per il capitolo di riferimento, anche alla luce di quanto disposto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, che ha recepito la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Pertanto, l’emissione dei titoli di spesa in conto residui emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali non potrà subire ritardi in attesa del completo espletamento degli adempimenti descritti nella presente circolare; ugualmente in fase di controllo di regolarità amministrativa e contabile si darà corso agli stessi in virtù del disposto dell’art. 8, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Allegato
Omissis
—
Note:
(1) La Circolare RGS n. 29/2019 precisa che le entrate riassegnate devono essere riferite a versamenti effettuati nel secondo semestre dell’anno in cui si dispone il decreto di variazione.
(2) La Circolare RGS n. 29/2019 precisa che la possibilità di conservazione dei residui passivi si applica esclusivamente con riferimento alle somme ripartite con variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottate nell’ultimo mese dell’anno.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- INPS - Circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 - Articolo 1, commi 139 e 140, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, che modifica…
- LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026
- Istituzione del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina) - Articolo 1, commi da 115 a 121,…
- Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato - Articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio…
- Legislazione - LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge di bilancio 2021)
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…