MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 13 giugno 2023

Voucher per consulenza in innovazione (secondo sportello) – Termini e modalità presentazione domande iscrizione

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “CIE”: la Carta di Identità Elettronica che costituisce il documento d’identità personale rilasciato dal Ministero dell’interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;

b) “CNS”: la Carta Nazionale dei Servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);

c) “decreto”: il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° luglio 2019, n. 152, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono stabilite le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale;

d) “elenco MIMIt”: l’elenco, istituito ai sensi dell’articolo 5 del decreto, comprendente i soggetti abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione, ai sensi dello stesso decreto;

e) “elenchi dei manager dell’innovazione”: gli albi o elenchi dei manager dell’innovazione di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a), e b), del decreto, istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager, presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali ovvero istituiti presso le regioni ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal medesimo decreto;

f) “manager qualificato”: la persona fisica in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 del decreto, abilitato, mediante iscrizione all’apposito elenco MIMIt, allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto del contributo di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto, anche laddove iscritto dalla società di consulenza. Ai fini dello svolgimento degli incarichi, il manager deve, inoltre, risultare, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto, indipendente rispetto all’impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito;

g) “Ministero”: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

h) “società di consulenza”: la società operante nei settori della consulenza, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto ovvero il centro di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, il centro di competenza ad alta specializzazione e/o incubatore certificato di start-up innovative in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 5, del medesimo decreto, abilitata, mediante iscrizione all’apposito elenco MIMIt, allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione tramite l’indicazione, nella misura massima di dieci nominativi, di manager qualificati;

i) “procedura informatica”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco MIMIt, raggiungibile dall’apposita sezione dedicata alla misura presente sul sito internet del Ministero;

j) “SPID”: il Sistema Pubblico di Identità Digitale per l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. In considerazione dell’esigenza di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione previste dal decreto a valere sulla dotazione finanziaria disponibile per l’annualità 2021, il presente provvedimento disciplina, secondo quanto previsto all’articolo 5, comma 1, del decreto, i termini e le modalità per la presentazione, da parte dei manager qualificati e delle società di consulenza, delle istanze di iscrizione all’elenco MIMIt.

2. I manager qualificati e le società di consulenza già iscritti nel precedente elenco istituito ai sensi dell’articolo 5 del decreto e approvato con decreto direttoriale 6 novembre 2019, funzionale alla concessione delle agevolazioni e all’espletamento degli incarichi consulenziali a valere sullo sportello agevolativo finanziato con le risorse previste per le annualità 2019 e 2020, sono tenuti, al fine di poter assumere gli incarichi manageriali agevolabili a valere sulla dotazione finanziaria dell’intervento per l’annualità 2021, a presentare, al pari dei manager qualificati e società di consulenza non iscritti nel predetto elenco, nuova istanza di iscrizione, secondo le modalità e i termini indicati dal presente provvedimento.

Art. 3

(Termini e modalità per la presentazione delle istanze di iscrizione all’elenco MIMIt)

1. I manager qualificati e le società di consulenza devono presentare l’istanza di iscrizione all’elenco MIMIt per lo sportello 2021 esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it), dalle ore 10.00 del 22 giugno 2023 alle ore 17.00 del 5 settembre 2023.

Nell’ambito della stessa istanza di iscrizione, i soggetti richiedenti dovranno indicare un indirizzo PEC quale punto di contatto e potranno altresì riportare eventuali link a indirizzi web utili a rappresentare le proprie competenze ed esperienze professionali.

2. L’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previa autenticazione, mediante CIE, CNS o SPID, del manager qualificato che si iscrive all’elenco per offrire direttamente i servizi manageriali oggetto di agevolazione ovvero del legale rappresentante della società di consulenza come risultante dal Registro delle imprese.

3. Per le società di consulenza che risultano amministrate da una o più persone giuridiche o da enti e soggetti diversi dalle persone fisiche e per i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 e i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 5, comma 5, lettera a), del decreto che non siano iscritti al Registro delle imprese, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi, a seguito della positiva verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante. A tale fine, i predetti soggetti che intendano iscriversi all’elenco MIMIt devono inviare, a partire dalle ore 10:00 del 19 giugno 2023 ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC managerinnovazione@pec.mise.gov.it riportante nell’oggetto “Voucher per consulenza in innovazione – richiesta accreditamento alla procedura informatica per l’iscrizione nell’elenco MIMIt”, la relativa istanza redatta secondo lo schema del “modulo di richiesta per l’accreditamento alla procedura informatica” di cui all’allegato n. 1 al fine di consentire l’identificazione dello stesso soggetto e del suo legale rappresentante. Il Ministero provvede all’espletamento degli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta. Tenuto conto dei tempi necessari per effettuare le verifiche e gli adempimenti tecnici connessi al predetto accreditamento, le relative richieste devono essere trasmesse al Ministero entro le ore 17:00 del 30 agosto 2023.

4. I manager qualificati che intendano iscriversi all’elenco MIMIt al fine di offrire in proprio i servizi manageriali oggetto del contributo di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto, sono tenuti a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica di cui al comma 1, l’istanza di iscrizione al predetto elenco, redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., secondo lo schema del modulo di domanda di cui all’allegato n. 2. A tal fine, i manager qualificati sono tenuti a dichiarare:

a) il possesso dei requisiti di accesso previsti all’articolo 5, comma 2, del decreto relativi all’accreditamento negli elenchi dei manager dell’innovazione e/o di quelli indicati all’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto;

b) la specializzazione in uno o più ambiti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto;

c) le regioni del territorio nazionale ove sono disponibili a erogare le prestazioni di consulenza specialistica;

d) che le prestazioni connesse all’incarico manageriale, oggetto delle agevolazioni di cui al decreto, vengono svolte in proprio.

5. Le società di consulenza che intendano iscriversi all’elenco MIMIt al fine di offrire i servizi manageriali oggetto del contributo di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto, sono tenute a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica di cui al comma 1, l’istanza di iscrizione al predetto elenco, redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. secondo lo schema del modulo di domanda di cui all’allegato n. 3. A tal fine, le società di consulenza sono tenute a dichiarare:

a) il possesso dei requisiti di accesso previsti all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto;

b) i nominativi dei manager qualificati, entro la misura massima di dieci soggetti, individuati, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto, al fine dello svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni. Per ciascuno di tali soggetti, inoltre, la società di consulenza dichiara il possesso dei requisiti previsti dal decreto, mediante la compilazione di una apposita sezione del suddetto modulo di domanda.

6. In fase di compilazione dell’istanza di iscrizione da parte delle società di consulenza, la procedura informatica effettua, in via preliminare, controlli sui dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. In particolare:

a) con riferimento alle società di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto, i predetti controlli riguardano:

i. l’effettivo svolgimento di attività riferibili ai settori della consulenza;

ii. la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 4, lettere a), b), e c), del decreto;

iii. l’avvenuta costituzione della società da almeno 24 mesi, come previsto all’articolo 5, comma 4, lettera e), del decreto medesimo;

b) con riferimento agli incubatori certificati di start-up innovative individuati all’articolo 5, comma 5, lettera b), del decreto, la procedura informatica verifica l’effettiva iscrizione alla relativa sezione speciale del Registro delle imprese.

7. Ai fini della corretta compilazione della domanda, i soggetti richiedenti sono tenuti, pertanto, a verificare i dati presenti sul Registro delle imprese e, nel caso in cui le informazioni ivi presenti non risultino aggiornate, ad effettuare le necessarie rettifiche presso il medesimo Registro. Resta fermo che, in caso di esito negativo dei predetti controlli, la procedura informatica non consente il completamento dell’iter di presentazione dell’istanza di iscrizione.

8. Ai fini dell’accesso alla procedura informatica, i soggetti che intendono presentare istanza di iscrizione all’elenco MIMIt per lo sportello 2021 devono essere in possesso della seguente strumentazione:

a) casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati al possesso di una PEC dalle norme vigenti in materia sono tenuti ad utilizzare l’indirizzo di posta certificata comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato;

b) firma digitale;

c) CIE o CNS ovvero SPID associati al manager qualificato o al legale rappresentante della società di consulenza come risultante dal Registro delle imprese.

9. L’iter di presentazione dell’istanza di iscrizione all’elenco MIMIt per lo sportello 2021 è articolato nelle seguenti fasi:

a) accesso alla procedura informatica, secondo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 7 e 8 del presente articolo;

b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;

c) generazione del modulo di domanda di cui agli Allegati 1 e 2, in formato “.pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati inseriti dal soggetto richiedente l’iscrizione all’elenco MIMIt per lo sportello 2021 e successiva apposizione della firma digitale;

d) caricamento del modulo di domanda provvisto di firma digitale e trasmissione dello stesso entro il termine finale di cui al comma 1. A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione del modulo di domanda, la procedura informatica rilascia un’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza di iscrizione all’elenco MIMIt.

10. Il soggetto che presenta istanza di iscrizione all’elenco MIMIt, pena l’inammissibilità della domanda, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente provvedimento e indicato dalla procedura informatica.

11. Le istanze di accesso all’elenco MIMIt si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di cui al comma 9, lettera d).

Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze di iscrizione trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica.

12. Ciascun soggetto può trasmettere una sola domanda di iscrizione all’elenco MIMIt. Nel caso in cui per uno stesso soggetto risultino trasmesse più istanze di iscrizione al predetto elenco, verrà presa in considerazione l’ultima domanda acquisita in ordine cronologico entro i termini di apertura dello sportello. Nel caso in cui lo stesso manager qualificato che abbia trasmesso istanza di iscrizione per operare in proprio secondo la procedura di cui al comma 4 risulti essere iscritto anche da una società di consulenza, sarà presa in considerazione, ai fini della formazione dell’elenco MIMIt, esclusivamente l’istanza d’iscrizione avanzata secondo la procedura di cui allo stesso comma 4.

13. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente provvedimento sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo indicato nell’istanza di iscrizione. Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove questo sia causato dal malfunzionamento della suddetta casella di posta elettronica certificata.

Art. 4

(Definizione dell’elenco MIMIt)

1. Decorsi i termini per la trasmissione delle istanze di iscrizione di cui all’articolo 3, comma 1, il Ministero provvede a definire l’elenco MIMIt sulla base delle istanze correttamente compilate e presentate, come comprovato dal rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di cui all’articolo 3, comma 9, lettera d). L’elenco è reso consultabile per non più di quaranta (40) giorni attraverso la sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it) esclusivamente ai soggetti di cui al successivo comma 3, secondo le modalità indicate al comma 4.

2. L’elenco di cui al comma 1 rende disponibili le informazioni relative al codice identificativo della domanda di iscrizione, al nome e cognome del manager qualificato ovvero alla denominazione della società di consulenza e al numero di partita IVA, all’indirizzo PEC indicato dal richiedente quale punto di contatto, all’eventuale iscrizione del soggetto in altri elenchi dei manager dell’innovazione, all’esperienza professionale e alla specializzazione maturate negli ambiti di cui all’articolo 3 del decreto, al Comune sede legale o amministrativa o (eventuale) sede effettiva, alle aree geografiche in cui il soggetto è disponibile a svolgere gli incarichi consulenziali, nonché eventuali link a indirizzi web utili a rappresentare le competenze dichiarate dal soggetto richiedente nei medesimi ambiti di cui all’articolo 3 del decreto. Con riferimento alle società di consulenza, nell’elenco è altresì riportato il numero di manager qualificati individuati dalle stesse, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto, al fine dello svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni.

3. L’elenco MIMIt, nella fase propedeutica alla trasmissione delle domande di agevolazione al Ministero, può essere consultato esclusivamente dai soggetti che intendono presentare istanza di accesso alle agevolazioni di cui al decreto a valere sulla dotazione finanziaria disponibile per l’annualità 2021 e che, a tal fine, hanno effettuato l’accesso allo sportello informatizzato che sarà reso disponibile nell’ambito del procedimento agevolativo. Successivamente alla data di chiusura del termine di presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla dotazione finanziaria per lo sportello 2021, l’elenco MIMIt è consultabile, per non più di ventiquattro (24) mesi esclusivamente dai soggetti che sono risultati beneficiari delle agevolazioni a valere sul medesimo sportello 2021. I dati e le informazioni contenuti nell’elenco MIMIt sono utilizzabili dai suddetti soggetti solo in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, previa espressa assunzione di responsabilità.

4. L’accesso all’elenco MIMIt di cui al comma 1, sia nella fase propedeutica alla trasmissione delle domande di agevolazione al Ministero che successivamente alla data di chiusura del termine di presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla dotazione finanziaria per lo sportello 2021, avviene previa autenticazione del legale rappresentante del soggetto che intende presentare istanza di accesso alle agevolazioni o del delegato per conto del soggetto istante, secondo le procedure previste per l’accesso allo sportello informatizzato dedicato alle imprese per l’accoglienza delle domande di agevolazione e di erogazione.

5. Il Ministero, in considerazione delle esigenze connesse all’attuazione dello strumento agevolativo, può provvedere alla riapertura dei termini di iscrizione all’elenco MIMIt. Il Ministero si riserva, altresì, di modificare il suddetto elenco provvedendo alla cancellazione dei soggetti ivi iscritti, nel caso di esito negativo dei controlli di cui all’articolo 5.

6. L’elenco MIMIt è costituito e valido per le sole finalità di sostegno delle imprese previste dall’articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dal decreto e non rappresenta, per i soggetti ivi iscritti, titolo qualificante per finalità estranee a quelle previste dalle richiamate norme.

7. Successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione dell’istanza, il manager qualificato e la società di consulenza possono richiedere l’aggiornamento delle informazioni inserite nell’istanza di iscrizione, nonché la cancellazione del proprio profilo dall’elenco, accedendo all’apposita funzionalità raggiungibile dalla sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it), fermi restando i diritti dell’interessato di cui al Capo III del RGPD. Le predette modifiche sono immediatamente effettive e non sono oggetto di una approvazione preventiva da parte del Ministero.

8. In attuazione di quanto stabilito all’articolo 5, comma 7, del decreto, ciascun manager qualificato, iscritto nell’elenco MIMIt per operare in proprio ovvero attraverso una società di consulenza, può assumere, con riferimento alla procedura posta a valere sulle risorse disponibili per l’annualità 2021, un solo contratto di consulenza rilevante agli effetti del decreto.

Art. 5

(Controlli)

1. Il Ministero, anche con il supporto dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa – Invitalia, in qualsiasi fase del procedimento, effettua le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti nell’elenco MIMIt, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, procedendo, nel caso di esito negativo dei controlli, alla cancellazione del soggetto dall’elenco MIMIt, con effetto anche per eventuali, futuri sportelli agevolativi disposti a valere sull’intervento agevolativo di cui al decreto e all’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo D.P.R. n. 445 del 2000.

Art. 6

(Trattamento dei dati personali)

1. In attuazione del RGPD e nel rispetto del Codice privacy si rinvia all’Informativa sul trattamento dei dati personali con cui il Ministero, Titolare del trattamento, fornisce agli interessati le informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente. I dati personali sono trattati, altresì, dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del RGPD che, in applicazione dell’art. 32 del RGPD, adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

2. I dati personali contenuti nell’elenco MIMIt sono trattati per non più di quaranta (40) giorni per le finalità di consultazione di cui all’articolo 4, comma 2 e per non più di ventiquattro (24) mesi per le finalità di consultazione di cui all’articolo 4, comma 3 nonché per il tempo necessario alla gestione delle attività di rendicontazione, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento può essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

3. I soggetti che richiedono l’iscrizione all’elenco MIMIt ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della relativa istanza di iscrizione o di successivo aggiornamento del proprio profilo, a prendere visione della citata Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it) nonché nella procedura informatica.

4. Resta fermo, da parte di ciascuno dei soggetti che detengono gli elenchi dei manager dell’innovazione di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali effettuati in tali ambiti, il rispetto dell’art. 6 RGPD per quanto concerne la base giuridica a ciò necessaria.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 4 sono riportati gli oneri informativi per i soggetti interessati all’iscrizione nell’elenco MIMIt.

Allegati

(omissis)