MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 29 luglio 2019
Termini e modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza di cui all’articolo 5 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 maggio 2019 recante disposizioni del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, per consulenza in innovazione
Art. 1
(Definizioni)
Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
“decreto”: il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° luglio 2019, n.152 con il quale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono stabilite le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale;
“elenco Mise”: l’elenco istituito ai sensi dell’articolo 5 del decreto comprendente i soggetti abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione ai sensi dello stesso decreto;
“elenchi dei manager dell’innovazione”: gli albi o elenchi dei manager dell’innovazione di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a), e b), del decreto istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager, presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali ovvero istituti presso le regioni ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal medesimo decreto;
“manager qualificato”: persona fisica in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 del decreto, abilitato, mediante iscrizione all’apposito elenco Mise, allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto del contributo di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto, anche laddove indicato dalla Società di consulenza. Ai fini dello svolgimento degli incarichi il Manager deve inoltre risultare, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto, indipendente rispetto all’impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito;
“Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
“società di consulenza”: società operante nei settori della consulenza in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto ovvero centro di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, centro di competenza ad alta Specializzazione e/o incubatore certificato di start-up innovative in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 5 del medesimo decreto, abilitati, mediante iscrizione all’apposito elenco Mise, allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione tramite l’indicazione, nella misura massima di dieci nominativi, di manager qualificati;
“procedura informatica”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di iscrizione all’ elenco Mise;
“soggetto beneficiario”: impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto che risulta assegnataria delle agevolazioni concesse ai sensi del medesimo decreto, anche in qualità di aderente ad un contratto di rete di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, caratterizzato dai requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto.
Art. 2
(Finalità e ambito di applicazione)
Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco Mise dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni previste dal medesimo decreto.
Art. 3
(Termini e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco Mise)
I manager qualificati e le società di consulenza devono presentare le istanze di iscrizione all’elenco Mise esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dalle ore 10.00 del 27 settembre 2019 alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019.
I manager qualificati sono tenuti a presentare la domanda secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 nonché ad allegare il proprio curriculum vitae predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 2. Ai fini dell’iscrizione all’elenco Mise i soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare:
il possesso del/dei requisito/i di accesso previsti all’articolo 5, comma 2 del decreto relativi all’accreditamento negli elenchi dei manager dell’innovazione e/o di quelli indicati all’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto;
la specializzazione in uno o più ambiti di cui all’articolo 3, commi 1, e 2, del decreto;
le regioni del territorio nazionale ove sono disponibili a erogare le prestazioni di consulenza specialistica;
la modalità operativa di svolgimento dell’incarico manageriale oggetto delle agevolazioni del decreto, che può avvenire autonomamente ovvero attraverso una società di consulenza;
i soggetti proponenti possono, inoltre, indicare nel modulo di domanda l’eventuale profilo social contenente le informazioni sulle attività professionali svolte.
Nel caso in cui il manager qualificato dichiari di operare attraverso una società di consulenza, la relativa domanda di iscrizione si intende perfezionata unicamente qualora la stessa società proceda, nell’ambito della propria istanza di iscrizione, a confermare la dichiarazione resa dal manager.
Le società di consulenza sono tenute a presentare la domanda secondo lo schema di cui all’allegato n. 3. Ai fini dell’iscrizione all’elenco Mise le società sono tenute a dichiarare:
il possesso del/dei requisito/i di accesso previsti all’articolo 5, commi 4 e 5 del decreto;
i manager qualificati, entro la misura massima di dieci nominativi, destinati, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto, allo svolgimento degli incarichi manageriali. A tal fine possono essere indicati esclusivamente i manager che risultino aver già presentato la domanda di iscrizione secondo quanto previsto al comma 2.
Per l’accesso alla procedura informatica i soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione all’ elenco Mise devono essere in possesso della seguente strumentazione:
casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati dalle norme vigenti in materia al possesso di una PEC sono tenuti ad utilizzare l’indirizzo di posta certificata comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato;
firma digitale.
L’iter di presentazione dell’istanza di iscrizione all’elenco Mise è articolato nelle seguenti fasi:
accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto dai commi 1 e 5;
immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento, ove previsti, dei relativi allegati;
generazione del modulo di domanda di iscrizione sotto forma di documento immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione della firma digitale;
caricamento del modulo di istanza firmato digitalmente e trasmissione entro il termine finale di cui al comma 1;
rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura informatica.
Il soggetto che presenta richiesta di iscrizione all’elenco Mise, pena l’inammissibilità della domanda, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente provvedimento e indicato dalla procedura informatica.
Le istanze di accesso all’elenco Mise si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di cui al comma 6, lettera e).
Sono in ogni caso irricevibili le istanze di iscrizione trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica.
Le comunicazioni inerenti le procedure di formazione e successivo aggiornamento dell’elenco Mise sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti dell’elenco Mise.
Art. 4
(Formazione e pubblicazione dell’elenco Mise)
Trascorsi i termini per la trasmissione delle istanze di iscrizione di cui all’articolo 3, comma 1, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è pubblicato l’elenco Mise, secondo lo schema di cui all’ allegato n. 4, reso disponibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it).
Il Ministero in considerazione delle esigenze connesse all’attuazione dello strumento agevolativo può provvedere all’aggiornamento o alla riapertura ciclica dell’elenco Mise sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero si riserva altresì di modificare il suddetto elenco Mise provvedendo alla cancellazione dei soggetti ivi iscritti, secondo quanto specificato all’articolo 5.
L’elenco Mise si intende valido ai fini delle agevolazioni di cui al decreto e non rappresenta, per i soggetti ivi iscritti, titolo qualificante per finalità estranee a quelle previste dal decreto medesimo.
Art. 5
(Controlli)
Il Ministero, in qualsiasi fase del procedimento, effettua verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti nell’elenco Mise ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 procedendo, nel caso di esito negativo dei controlli, alla cancellazione del soggetto dall’elenco Mise e all’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nel caso in cui la cancellazione del soggetto dall’elenco Mise intervenga successivamente alla sottoscrizione di un contratto di consulenza specialistica con un soggetto beneficiario le relative spese non sono considerate ammissibili alle agevolazioni. In tal caso il soggetto beneficiario può rinunciare alle agevolazioni o, in alternativa, sottoscrivere un nuovo contratto di consulenza con altro soggetto dell’elenco Mise, previa comunicazione al Ministero.
Art. 6
(Trattamento dei dati personali)
In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono l’iscrizione all’elenco Mise sono tenuti in fase di compilazione della relativa domanda di iscrizione a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it).
Art. 7
(Disposizioni finali)
Il Ministero garantisce, ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l’adempimento degli obblighi di comunicazione sulla piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al decreto.
Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 5 sono riportati gli oneri informativi per i soggetti interessati all’iscrizione nell’elenco Mise.
Allegato 1
MODULO DI ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI MANAGER QUALIFICATI
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
MODELLO CURRICULUM VITAE
(Testo dell’allegato)
Allegato 3
MODULO DI ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA
(Testo dell’allegato)
Allegato 4
SCHEMA ELENCO MANAGER QUALIFICATI E SOCIETA’ DI CONSULENZA
(Testo dell’allegato)
Allegato 5
ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI
(Testo dell’allegato)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicato 28 maggio 2020 - Comunicato relativo al decreto direttoriale 19 maggio 2020 - Ulteriore elenco di domande di agevolazione finanziabili ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 2019, recante le disposizioni…
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicato 09 ottobre 2019 - Comunicato relativo al decreto direttoriale 25 settembre 2019 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di accesso al voucher per consulenza in innovazione
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 25 settembre 2019 - Voucher per consulenza in innovazione - Modalità e termini presentazione domande
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicato 05 dicembre 2019 - Comunicato relativo al decreto direttoriale 26 novembre 2019 - Proroga dei termini per la presentazione delle domande di accesso al voucher per consulenza in innovazione
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 07 maggio 2019 - Disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di…
- Agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 30 agosto 2019, concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…