MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 7 dicembre 2023

Scoperta imprenditoriale – Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “centro di ricerca”: l’impresa, con personalità giuridica autonoma, che svolge attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di organismo di ricerca;

b) ““certificazione della parità di genere”: la certificazione istituita dall’articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022;

c) “contratto di rete”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

d) “decreto”: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 settembre 2023, n. 205, recante l’intervento agevolativo a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, da realizzare nei territori delle Regioni meno sviluppate, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa;

e) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

f) “organismo di ricerca”: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

g) “piccole imprese a media capitalizzazione”: impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non superi le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell’allegato I del regolamento GBER;

h) “PMI”: le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del regolamento GBER;

i) “principio DNSH”: Principio di “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) 2020/852, in conformità all’articolo 17 dello stesso;

j) “Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”: il programma adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022, e successive eventuali integrazioni e modificazioni;

k) “Programma “Orizzonte Europa”: il programma quadro di ricerca e innovazione di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170 del 12 maggio 2021 e di cui alla decisione (UE) 2021/764 del consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167 I/2 del 12 maggio 2021, che sostiene il mondo della ricerca, sviluppo e innovazione al fine di stimolare la competitività industriale e implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, digitale e verde nell’Unione europea;

l) “regioni meno sviluppate”: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

m) “regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come successivamente modificato e integrato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

n) “ricerca industriale”: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

o) “Soggetto gestore”: il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l’istruttoria dei progetti, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;

p) “Strategia nazionale di specializzazione intelligente”: la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, definita dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, per il ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l’impatto;

q) “sviluppo sperimentale”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può, quindi, comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

r) “tecnologie abilitanti fondamentali”: le tecnologie individuate dal Programma “Orizzonte Europa” riportate nell’allegato n. 1 al presente decreto, caratterizzate da un’alta intensità di conoscenza e associate a un’elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.

Art. 2

(Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione)

1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1, unitamente alla documentazione elencata all’allegato n. 2.

2. La domanda di agevolazione e la documentazione indicata al comma 1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 7 febbraio 2024 pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la richiesta delle agevolazioni a valere sull’intervento “D.M. 13 luglio 2023 – Scoperta imprenditoriale”.

3. Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione e alla documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine, la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 24 gennaio 2024.

4. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, a valere sul presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni, ad eccezione di quanto previsto per gli organismi di ricerca dall’articolo 7, comma 3, del decreto.

5. Il soggetto che presenta domanda assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, articolo 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica. L’annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell’articolo 12 del D.P.R. n. 642/72, deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell’apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.

Art. 3

(Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria)

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili dall’articolo 2, comma 2, del decreto, tenuto conto della riserva in favore delle PMI e delle reti di impresa, di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto.

2. Il Ministero comunica tempestivamente, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie. Con il medesimo provvedimento, è disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.

3. Il Soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4. Il progetto per il quale le risorse finanziarie non risultano sufficienti alla copertura integrale delle agevolazioni concedibili non è ammesso alla fase istruttoria.

4. Nel caso in cui le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria. La graduatoria è formata dal Ministero in ordine decrescente sulla base del punteggio relativo all’elemento di valutazione “solidità economico-finanziaria” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo 5, utilizzando i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione sostitutiva d’atto notorio di cui all’allegato n. 5. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. A conclusione dell’attività istruttoria, qualora nel corso delle verifiche emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difformi rispetto a quelli dichiarati dal soggetto proponente, la posizione in graduatoria stessa, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalla predetta attività istruttoria.

5. Ai fini dell’accesso alla riserva di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto, tutti i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere alla categoria delle PMI, fatti salvi gli eventuali organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

6. A seguito della presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore genera il CUP e lo comunica ai soggetti beneficiari, ivi compresi i soggetti aventi natura di ente pubblico, quelli aventi natura giuridica privata ma che svolgono per norma attività istituzionali a valenza pubblica, e quelli con natura riconducibile alla figura di un “organismo di diritto pubblico”, previa delega conferita dagli stessi nella dichiarazione allegata alla domanda rilasciata secondo modello di cui agli allegati 6a e 6b.

Art. 4

(Istruttoria delle domande di agevolazioni)

1. L’attività istruttoria delle domande di agevolazioni e della documentazione presentata ai sensi dell’articolo 2 è svolta dal Soggetto gestore, anche tramite visite in loco ed ispezioni. Qualora nel corso dell’attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può, una sola volta durante lo svolgimento di ciascuna delle fasi di cui al comma 2, lettere a) e b), richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 10 (dieci) giorni per la fase a) e 20 (venti) giorni per la fase b). Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la domanda di agevolazione è valutata sulla base degli elementi disponibili.

2. L’attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;

b) valutazione istruttoria della domanda sulla base degli elementi di cui al comma 4.

3. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 2, lettera a), da completare nel termine di 20 (venti) giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 1, il Soggetto gestore:

a) verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;

b) riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all’articolo 2;

c) procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità, il rispetto dei vincoli relativi all’avvio e alla durata del progetto e ai parametri di costo. Con riguardo ai parametri di costo, il Soggetto gestore verifica l’importo minimo di spesa ammissibile del progetto, che deve essere non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e non superiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), sulla base dei costi e delle spese ammissibili esposti in sede di domanda dal soggetto proponente. Per spese e costi ammissibili si intendono quelli rientranti nelle categorie previste dall’articolo 5 del decreto come determinati, a seguito dell’applicazione delle percentuali di imputazione, da parte del soggetto proponente in sede di domanda, senza considerare la congruità e la pertinenza delle singole voci di costo o di spesa.

4. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di ammissibilità istruttoria. In caso di conclusione negativa delle attività di cui al comma 2, lettera a), il Soggetto gestore ne dà puntuale e motivata informazione al Ministero affinché quest’ultimo ne possa dare comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. In caso di positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), il Soggetto gestore procede all’attività di cui al comma 2, lettera b), da completare nel termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 1. Nella valutazione di cui al comma 2, lettera b), il Soggetto gestore valuta, anche attraverso un’approfondita e commentata analisi dei dati e degli elementi utili per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità istruttoria di cui all’articolo 5:

a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente, anche attraverso i principali indici di bilancio;

b) l’ammissibilità dell’iniziativa, considerati gli ambiti di esclusione previsti dall’articolo 7 del regolamento (UE) 1058/2021;

c) la coerenza dell’iniziativa proposta con le finalità dichiarate e con le aree tematiche indicate nella domanda di agevolazioni. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti beneficiari individuano la traiettoria tecnologica di sviluppo a priorità nazionale tra quelle previste dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, e l’area di intervento tra quelle previste dall’allegato n. 24, garantendo la coerenza tematica tra le stesse, con una compiuta motivazione nel piano di sviluppo. Nei casi di progetti che intervengano su una tematica evolutiva della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, è indicata in sede di domanda l’area tematica e d’intervento più direttamente riconducibile ai contenuti della proposta, e specificata la relativa traiettoria di riferimento, debitamente motivata nel piano di sviluppo;

d) il rispetto del principio DNSH, secondo quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto. A tal fine, le attività progettuali non ricadono nei settori esclusi, non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali né per quanto riguarda le attività finanziate, né per il loro risultato, in termini di settore di applicazione e/o di industrializzazione dei risultati successiva al progetto, e il risultato delle stesse è tecnologicamente neutrale nella sua applicazione, ossia può essere applicato a tutte le tecnologie disponibili incluse quelle a basso impatto ambientale. In considerazione dei “Criteri di selezione delle operazioni” nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto Ambientale del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, atteso, comunque, il rispetto della normativa ambientale europea e nazionale nell’ambito dell’esecuzione dei progetti, al fine di cogliere le opportunità date dall’evoluzione tecnologica e di valorizzare i percorsi di allineamento delle attività economiche ai migliori standard di sostenibilità ambientale, in fase di valutazione è attribuita premialità alle iniziative che presentino contenuti di ecosostenibilità, sulla base delle maggiorazioni di cui all’articolo 5, comma 7;

e) la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso sulla base degli elementi e secondo i criteri di cui all’articolo 5, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nella tabella riportata nell’allegato n. 8 e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità ivi indicate. Il superamento delle soglie di ammissibilità costituisce una condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell’istruttoria ma non sufficiente, essendo l’esito finale subordinato alla favorevole valutazione complessiva dell’intero progetto;

f) la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile;

g) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per assicurare l’integrale copertura del fabbisogno agevolativo del progetto, sulla base delle agevolazioni spettanti in relazione ai costi ritenuti ammissibili.

5. Nell’ambito della valutazione delle caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente di cui al comma 4, lettera a), il Soggetto gestore verifica che il rapporto tra l’importo del progetto presentato dal singolo soggetto proponente e la media del fatturato di tale soggetto come definito all’articolo 5 comma 1, lettera a), numero 3, sub. v), in base ai dati contabili relativi agli esercizi indicati nell’allegato n. 5, non sia superiore a 0,6. Nel caso in cui l’indicatore risulti superiore a tale soglia, la domanda è dichiarata non ammissibile.

6. Nel caso di progetti congiunti, la verifica di cui al comma 5 è effettuata su ciascun soggetto proponente diverso da organismo di ricerca. Nel caso in cui per uno dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto il valore del rapporto calcolato come descritto al comma 5, dovesse essere superiore a 0,6, la domanda è dichiarata non ammissibile.

7. Nell’ambito della valutazione delle caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente di cui al comma 4, lettera a), il Soggetto gestore verifica inoltre che ciascun soggetto proponente abbia un’adeguata capacità di rimborsare il finanziamento richiesto mediante il calcolo dell’indicatore di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, sub i., che deve risultare almeno pari a 0,8. Nel caso in cui l’indicatore risulti inferiore a tale soglia, la domanda è dichiarata non ammissibile.

8. Non sono ammesse rinunce dei proponenti o rimodulazioni dei costi di progetto dopo la presentazione della domanda di agevolazione finalizzati a garantire il rispetto dei parametri di cui ai commi 5, 6 e 7 qualora non soddisfatti sulla base dei dati domanda.

9. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento dell’attività istruttoria di cui al comma 4, lettera f), il costo complessivo ammissibile del progetto risulti pari o inferiore alla soglia minima di ammissibilità di euro 1.000.000,00 (unmilione/00), a causa di una riduzione superiore al 20 (venti) per cento delle spese e dei costi esposti nel progetto, la domanda è dichiarata non ammissibile. La domanda è dichiarata non ammissibile anche nel caso in cui, a seguito dello svolgimento dell’attività istruttoria di cui al comma 4, lettera f), la quota di partecipazione di un soggetto partecipante ad un progetto congiunto di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto o l’importo delle collaborazioni effettuate dai soggetti prestatori di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto scenda al di sotto del 10 (dieci) per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.

10. Completate le valutazioni, il Soggetto gestore calcola le agevolazioni massime spettanti secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto, procede alla verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) indicate dagli articoli 4 e 25 del regolamento GBER, secondo le indicazioni di cui all’allegato n. 9. Si specifica che, in sede di concessione, ai soli fini della determinazione del tasso agevolato concedibile e del tasso di attualizzazione, il tasso di riferimento si assume pari al tasso base stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet https://ec.europa.eu/competition-policy/stateaid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en, maggiorato di 100 punti base.

11. A conclusione delle attività istruttorie, che devono svolgersi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore invia le relative risultanze al Ministero, esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilità del progetto. In caso di esito positivo, il Ministero ne dà immediata comunicazione al soggetto proponente per i successivi adempimenti. In caso di esito negativo, il Ministero dà comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di agevolazioni al soggetto proponente ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5

(Criteri di valutazione)

1. Il Soggetto gestore effettua le valutazioni istruttorie di cui all’articolo 4, comma 4, lettera e), sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) caratteristiche del soggetto proponente, valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) capacità tecnico-organizzativa: capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento:

i. alla presenza di personale qualificato e di strutture interne dedicate all’attività di ricerca e sviluppo

ii. alla tipologia e numerosità dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione;

iii. all’ammontare delle spese di ricerca e sviluppo sostenute nello stesso periodo;

2) qualità delle collaborazioni: da valutare sulla base delle collaborazioni con organismi di ricerca, sia in qualità di co-proponenti che in qualità di prestatori di servizi di consulenza, che collaborino al progetto per almeno il 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili di domanda. La valutazione, che tiene conto ai fini del rispetto della predetta soglia del 10 (dieci) per cento dell’ammontare complessivo delle collaborazioni prestate da uno o più organismi di ricerca, è svolta con particolare riferimento riguardo:

i. alle competenze e alle esperienze specifiche degli organismi di ricerca rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato;

ii. all’attinenza delle attività previste a carico degli organismi di ricerca nell’ambito della ricerca industriale ovvero nell’ambito dello sviluppo sperimentale;

iii. alla misura in cui le attività degli organismi di ricerca risultano necessarie per l’effettiva realizzazione del progetto;

3) solidità economico-finanziaria: da valutare, con riferimento ai dati contabili relativi agli esercizi indicati nell’allegato n. 5, sulla base dei seguenti indicatori:

i. capacità di rimborsare il finanziamento agevolato: tale indicatore è determinato come rapporto tra il valore medio del cash-flow generato in ciascuno dei due esercizi ed il valore del finanziamento da restituire in ciascuno degli anni del relativo ammortamento, determinati secondo le seguenti indicazioni:

– il valore del cash-flow è dato dalla somma algebrica delle voci “Ammortamenti e svalutazioni” e “Utile/perdita dell’esercizio”, di cui, rispettivamente, alle voci 10 e 21 del Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come modificato dall’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139;

– il finanziamento da restituire ed il relativo numero di anni di ammortamento sono quelli concessi al soggetto da valutare per la realizzazione del progetto o, in caso di progetto congiunto, della propria parte del progetto stesso. Il valore del punteggio relativo a tale indicatore non può, comunque, essere inferiore a 3,2, pena la irricevibilità della domanda di agevolazioni;

ii. copertura finanziaria delle immobilizzazioni: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra la somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo di ciascun rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile, come segue:

– il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo “Patrimonio netto”;

– il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo della voce D del Passivo “Debiti”;

– il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell’Attivo “Immobilizzazioni”;

iii. indipendenza finanziaria: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra i mezzi propri e il totale del passivo relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile, come segue:

– il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo “Patrimonio netto”;

– il valore relativo al Passivo è quello del totale del “Passivo”;

iv. incidenza degli oneri finanziari sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra gli oneri finanziari e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come segue:

– il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 “Interessi e altri oneri finanziari”;

– il valore del fatturato è quello del totale della voce A “Valore della produzione”;

v. incidenza gestione caratteristica sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra il margine operativo lordo e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come segue:

– il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A “Valore della produzione” e le seguenti voci:

– Voce B.6 “Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo merci”;

– Voce B.7 “Costo della produzione per servizi”;

– Voce B.8 “Costo della produzione per godimento di beni di terzi”;

– Voce B.9 “Costo della produzione per il personale”;

– Voce B.11 “Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”;

– Voce B.14 “Costo della produzione per oneri diversi di gestione”;

– il valore del fatturato è quello del totale della voce A “Valore della produzione”;

b) qualità della proposta progettuale, valutata sulla base dei seguenti elementi:

1) fattibilità tecnica: tale elemento è valutato con riferimento all’adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative a disposizione del progetto, con particolare riguardo alla dotazione delle risorse, alla congruità e pertinenza dei costi, alla tempistica prevista e alla coerenza delle fasi in cui si articola in progetto:

i. risorse strumentali: sono valutate in base alla loro adeguatezza rispetto al progetto. In particolare, viene valutata l’idoneità e la rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo, già in possesso del proponente. Le risorse strumentali di nuovo acquisto sono valutate in relazione alla congruità e alla pertinenza delle relative spese ed anche in relazione al grado di dettaglio con il quale sono identificate dal soggetto proponente;

ii. risorse organizzative: sono valutate in relazione alle procedure organizzative (routines) utilizzate dal proponente per la gestione di progetti di ricerca e sviluppo, all’esperienza e professionalità del responsabile tecnico del progetto, da valutare sulla base del curriculum, alla tempistica di realizzazione prevista in relazione alle risorse strumentali, alle attività di ricerca e sviluppo in essere, anche in considerazione di eventuali sovrapposizioni temporali con altri progetti;

iii. coerenza delle fasi in cui si articola il progetto: viene valutata con particolare riguardo alla congruità, alla conseguenzialità ed efficienza con cui le diverse fasi del progetto sono articolate al fine di conseguire il risultato atteso indicato, analizzando il grado di integrazione delle diverse fasi, la pertinenza dei costi indicati e la congruità delle attività progettuali previste rispetto ai tempi fissati per la realizzazione del progetto;

2) rilevanza dei risultati attesi: tale elemento è valutato sulla base della rilevanza, utilità e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell’arte, e sulla capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel settore/ambito di riferimento nel quale la tecnologia innovativa può essere utilizzata. In particolare, l’elemento di originalità è valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a quello nazionale per le piccole e medie imprese, e, comunque, non può essere riconducibile a modifiche di routine o modifiche periodiche apportate ai prodotti o ai processi di produzione, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti per il soggetto proponente;

3) grado di innovazione: tale elemento è valutato con riferimento alla capacità del progetto di introdurre dei cambiamenti tecnologici radicali nei prodotti o nei processi produttivi ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;

c) impatto del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) interesse industriale: tale elemento è valutato con riguardo all’interesse industriale all’esecuzione del progetto da determinare in relazione all’impatto economico dei risultati attesi (ricavi aggiuntivi/sostitutivi, quota export, margini previsti a regime, ecc.), con particolare riferimento alla capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l’impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati;

2) potenzialità di sviluppo: tale elemento è valutato sulla base della capacità del progetto di sviluppare il settore/ambito di riferimento e di generare ricadute industriali anche in altri ambiti/settori attraverso cambiamenti nell’architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori. Viene, inoltre, valutata la capacità del progetto di rafforzare la competitività e la crescita delle imprese proponenti attraverso lo sviluppo di innovazioni idonee a soddisfare la domanda e i bisogni del mercato, di generare un miglioramento dell’impatto ambientale e sociale e di essere efficace nello sfruttamento e la disseminazione dei risultati del progetto.

2. Ai fini del calcolo degli indicatori relativi all’elemento di valutazione “solidità economico- finanziaria” di cui al comma 1, lettera a), numero 3, i dati contabili e le informazioni per ciascun soggetto proponente sono desunti dalla dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 5, allegata alla domanda di agevolazione. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data ed ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali.

3. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni degli ultimi due esercizi i cui bilanci consolidati risultano approvati alla suddetta data. In tale ultimo caso, non è ammessa una soluzione che assuma i dati contabili e le informazioni del soggetto proponente per un esercizio e quelli del bilancio consolidato per l’altro esercizio. Ai suddetti bilanci consolidati si fa riferimento ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità concernente la disponibilità di almeno due bilanci approvati al momento della presentazione del progetto di ricerca e sviluppo.

4. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e delle premialità indicate ai successivi commi 6 e 7, il Soggetto gestore procede ad attribuire un punteggio secondo quanto previsto nella tabella riportata nell’allegato n. 8, arrotondato all’intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5, ovvero all’intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5.

5. Nel caso di progetti congiunti, i punteggi relativi ai criteri di cui al comma 1, lettere a), numero 2, b) e c), sono attribuiti in base ad una valutazione complessiva del progetto presentato, mentre il punteggio relativo al criterio di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 3, e il punteggio relativo alle maggiorazioni di cui ai seguenti commi 6 e 7, lettere a) e b), è ricavato come media di quelli riferiti a ciascuno dei soggetti proponenti ponderata in relazione all’ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto. Nel caso di organismi di ricerca, la valutazione delle “caratteristiche del soggetto proponente” di cui al comma 1, lettera a), viene effettuata limitatamente alla “capacità tecnico-organizzativa” di cui al numero 1, dello stesso comma 1, lettera a); pertanto, in presenza di tali soggetti co-proponenti, il punteggio relativo all’elemento di valutazione “solidità economico-finanziaria” di cui al comma 1, lettera a), numero 3, è calcolato come media dei punteggi relativi ai soggetti proponenti diversi dagli organismi di ricerca, ponderata in relazione all’ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto al netto dei costi sostenuti dagli organismi di ricerca.

6. Ai soggetti proponenti che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso della certificazione della parità di genere, ottenuta a far data almeno dal 31 dicembre 2022, è attribuita dal Soggetto gestore una maggiorazione del punteggio complessivo attribuito al singolo proponente pari a 2 (due) punti.

7. Ulteriori 3 (tre) punti sono attribuiti dal Soggetto gestore ai soggetti proponenti che, in alternativa:

a) presentano domanda di agevolazione relativa a progetti che prevedano attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale aventi a oggetto la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l’adattamento ai cambiamenti climatici ovvero l’attivazione di processi di economia circolare. A tal fine, nella parte II – par. 5-bis del piano di sviluppo di cui all’allegato n. 4 deve essere fornita descrizione del contributo del progetto a una delle linee generali indicate nel facsimile di modulo di domanda di cui all’allegato n. 1 e a margine della Sezione I dell’allegato n. 24;

b) aderiscono, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a un sistema di gestione ambientale, con relativa certificazione allegata alla domanda di agevolazioni.

8. La maggiorazione di cui al comma 7 è attribuita una sola volta, nel caso di ricorrenza di una delle suddette fattispecie. Per le operazioni di cui alla lettera b) del precedente comma, la maggiorazione è attribuibile esclusivamente in presenza di certificazioni elencate alla lettera h) dell’allegato n. 2 e dell’impegno al mantenimento della stessa/delle stesse per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla data di presentazione della domanda, previa presentazione di dichiarazione redatta secondo lo schema reso disponibili in appendice “A” all’allegato n. 2.

9. L’attribuzione delle maggiorazioni di cui ai commi 6 e 7 avviene nel corso delle attività istruttorie delle domande di agevolazione e non concorre alla formazione della graduatoria di cui all’articolo 3, comma 4.

10. La verifica della condizione minima di ammissibilità istruttoria è positiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il punteggio relativo all’indicatore “Capacità di rimborsare il finanziamento agevolato” di cui al comma 1, lettera a), numero 3, sub. i., fatta eccezione per gli organismi di ricerca, risulti pari ad almeno 3,2;

b) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sia almeno pari, rispettivamente, a 18, 25 e 12;

c) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, comprensivo delle eventuali maggiorazioni di cui ai commi 6 e 7, sia almeno pari a 70 punti.

Art. 6

(Adempimenti connessi alla concessione delle agevolazioni)

1. Il soggetto proponente, ricevuta la comunicazione degli esiti positivi dell’attività istruttoria di cui all’articolo 4, comma 8, deve presentare, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it), la seguente documentazione, qualora non già prodotta ed in corso di validità:

a) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

b) nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni;

c) documentazione tecnica aggiornata in conformità alle conclusioni istruttorie ed alle eventuali specifiche indicate nella comunicazione di esito istruttorio, redatta secondo lo schema di cui all’ allegato n. 4.

2. Il Ministero, ai sensi dell’articolo 8, comma 8 del decreto, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione da parte del soggetto proponente ovvero del soggetto capofila della documentazione di cui al comma 1, fatti salvi i termini previsti dall’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni in merito al rilascio delle informazioni antimafia, procede all’adozione del decreto di concessione e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti.

3. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, è tenuto, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto, a comunicare al Soggetto gestore l’avvio del progetto, che deve intervenire, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 2, comma 1, e non oltre 3 (tre) mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il progetto si intende avviato alla data della prima conferma dell’ordine di acquisto dei beni o alla data dell’inizio dell’attività del personale interessato al progetto o alla data in cui si perfeziona il primo contratto inerente a prestazioni, consulenze o acquisizioni dei beni attraverso la locazione finanziaria. La suddetta comunicazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall’avvio del progetto come sopra individuato.

Art. 7

(Spese e costi ammissibili)

1. Le spese e i costi ammissibili devono rispettare i criteri previsti dall’articolo 5 del decreto ed essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso, relativamente a:

a) il personale del soggetto proponente impegnato nel progetto, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto dell’iniziativa. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto interministeriale;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d’uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore;

c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali relative al progetto;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

2. Per ciascun soggetto beneficiario, l’importo complessivo delle spese di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 è determinato ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera e), del regolamento GBER, su base forfettaria, nella misura del 20 (venti) per cento del totale dei costi ammissibili del progetto di cui alle lettere a), b), e c), secondo quanto indicato nell’allegato n. 10.

3. Le spese e i costi ammissibili di cui al comma 1 devono essere determinati secondo i criteri e con le modalità di rendicontazione riportati nell’allegato n. 10, e sono indicati nel decreto di concessione delle agevolazioni suddivisi per soggetto beneficiario e per attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto, è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal decreto di concessione, fermo restando il limite massimo di agevolazioni concesse a ciascun beneficiario. Nel rispetto di detto limite è, inoltre, possibile, azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre anche se inizialmente non previste, fermo restando il rispetto del requisito di forma collaborativa previsto per la realizzazione dell’iniziativa. La rimodulazione delle voci di costo è valutata dal Soggetto gestore preliminarmente all’erogazione delle agevolazioni.

4. Il requisito di forma collaborativa è valutato a consuntivo dal Soggetto gestore a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario dell’ultima richiesta di agevolazione a saldo, di cui al successivo articolo 8, comma 5. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento della verifica finale di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto, la quota di partecipazione di un soggetto partecipante ad un progetto congiunto di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto o l’importo delle collaborazioni effettuate dai soggetti prestatori di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto risulti essere scesa al di sotto della percentuale minima del 10 (dieci) per cento, a seguito di una riduzione superiore al 20 (venti) per cento rispetto alle relative spese ammesse da decreto di concessione per il singolo soggetto proponente nel caso di progetti realizzati congiuntamente ovvero per le collaborazioni effettuate dai soggetti prestatori nel caso dei progetti realizzati singolarmente, la revoca delle agevolazioni è totale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto.

5. Ai sensi dell’articolo 74 paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca industriale.

6. Le spese e i costi di cui al comma 1 sono ammissibili solo in quanto si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente la cui data è compresa nel periodo di svolgimento del progetto, a condizione che sia stato effettuato il pagamento.

7. Fermo restando quanto previsto al comma 2, le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ad eccezione di quanto previsto per le spese generali, per le spese per materiali e per le spese del personale dipendente.

8. Il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell’ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all’ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all’utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.

Art. 8

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore in non più di cinque soluzioni, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. Gli stati di avanzamento, ad eccezione di quanto previsto per la richiesta relativa alla prima erogazione e all’ultimo stato di avanzamento, rispettivamente, ai commi 3 e 5, devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all’adozione del decreto di concessione medesimo, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività. La prima erogazione può riguardare le spese e i costi sostenuti fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale.

2. Il semestre in relazione al quale può essere effettuata la rendicontazione della singola spesa o del singolo costo viene individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il costo è sostenuto per cassa, ad eccezione di quanto previsto al comma 5.

3. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f) del decreto, entro 18 (diciotto) mesi dalla data del decreto di concessione e può riguardare, indipendentemente dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall’avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione stesso. L’eventuale richiesta di erogazione per anticipazione di cui al comma 4 non è considerata utile ai fini del rispetto del predetto termine ultimo di 18 (diciotto) mesi dalla data del decreto di concessione previsto per la presentazione della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento.

4. Nel limite del 90 (novanta) per cento previsto dal comma 6, il finanziamento agevolato può essere erogato anche a titolo di anticipazione in un’unica soluzione, in favore di imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa che deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare. In alternativa alla presentazione delle citate garanzie, le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2015, n. 225, contribuendo al finanziamento dello strumento con una quota proporzionale all’anticipazione richiesta nella misura e sulla base delle seguenti indicazioni:

a) la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare. La fideiussione o la polizza devono avere durata fino allo scadere del diciottesimo mese successivo al termine di ultimazione del progetto agevolato, come eventualmente prorogato per non più di 12 mesi, ed hanno effetto fino alla data in cui il Soggetto gestore, ricevuta da parte del beneficiario la richiesta di svincolo unitamente alla documentazione finale di spesa, certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione del progetto e l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca. La fideiussione o la polizza deve essere sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. La garanzia può essere prestata dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo107 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993; nel caso di garanzia prestata da una banca, l’istituto deve essere diverso da quello che istruisce la richiesta di erogazione;

b) per l’accesso alla garanzia del fondo istituito ai sensi del predetto decreto direttoriale 6 agosto 2015, il soggetto proponente è tenuto a contribuire al finanziamento dello strumento di garanzia per una quota, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2017, n. 57, pari al 3,09 per cento dell’anticipazione richiesta, fatte salve eventuali successive rideterminazioni. Tale importo deve essere versato nella contabilità speciale n. 1726 – “Interventi Aree Depresse”, a mezzo bonifico SEPA al codice IBAN: IT23B0100003245348200001726, indicando nella causale: “contributo per il finanziamento dello strumento di garanzia ex DD 6 agosto 2015 – (Denominazione impresa)”; tale versamento deve essere effettuato prima della richiesta di anticipazione, alla quale deve essere allegata la relativa ricevuta e non viene restituito all’impresa, una volta effettuata l’erogazione dell’anticipazione, qualunque sia l’esito del progetto e neanche in caso di rinuncia alle agevolazioni.

5. Ai fini dell’ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestore, entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 20, concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale richiesta di erogazione dell’ultimo stato di avanzamento può riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata entro e non oltre il predetto termine, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera h) del decreto. Il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell’ultimo stato di avanzamento può essere effettuato anche nei tre mesi successivi alla data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.

6. L’ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo alla spesa e finanziamento agevolato), effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non può superare il 90 (novanta) per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 (dieci) per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall’anticipazione, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione, viene erogato a saldo, come regolato dal comma 9 del presente articolo.

7. Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a seguire le modalità di rendicontazione delle spese e dei costi indicate nell’allegato n. 10. Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione devono essere redatte secondo lo schema di cui all’allegato n. 11, mentre quelle delle agevolazioni per stato di avanzamento devono essere redatte secondo lo schema di cui all’allegato n. 12, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, secondo lo schema di cui all’allegato n. 13. Le richieste di erogazione devono essere presentate, unitamente alla documentazione di cui all’allegato n. 14, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).

8. Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.

9. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 40 (quaranta) giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta entro 6 (sei) mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all’articolo 10, commi 1 e 3 del decreto e degli accertamenti sull’avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l’adozione del decreto di concessione definitivo di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto.

10. Al fine di consentire che la verifica intermedia di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto sia svolta dal Soggetto gestore con un adeguato supporto da parte del soggetto beneficiario, lo stesso trasmette, anche prima della data prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di attuazione del progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati nello schema di cui all’allegato n. 21, registrati nel mese precedente a quello della data prevista per la verifica intermedia e deve essere presentata attraverso la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).

11. Qualora nel corso di svolgimento delle verifiche istruttorie propedeutiche all’erogazione di cui al comma 8 dell’articolo 9 del decreto risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può richiederli al soggetto beneficiario assegnando un termine per la presentazione degli elementi richiesti non superiore a 30 (trenta) giorni. La predetta comunicazione interrompe i termini previsti dai commi 7 e 8 dell’articolo 9 del decreto. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente, il Soggetto gestore procede a richiedere in forma scritta gli elementi di merito e, in caso di inadempienza del soggetto beneficiario, la richiesta di erogazioni è valutata sulla base delle evidenze disponibili con lo stralcio delle spese non adeguatamente rendicontate.

12. Qualora, successivamente all’erogazione delle agevolazioni, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili alle agevolazioni, il Soggetto gestore opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell’ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il singolo soggetto beneficiario deve restituire in un’unica soluzione, entro giorni 30 dalla richiesta trasmessa dal Soggetto gestore, l’accertata eccedenza, maggiorata dell’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’erogazione e decorrente dal giorno successivo all’ultima data utile per restituire la citata eccedenza.

Art. 9

(Variazioni)

1. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali alla natura ed all’obiettivo originario del progetto ammesso alle agevolazioni. Le variazioni ammissibili ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore con un’argomentata relazione corredata di idonea documentazione.

2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione al Soggetto gestore, con un’argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Il Soggetto gestore procede, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, al netto delle integrazioni richieste, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni contenute nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, riportata nell’allegato n. 22, nonché alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell’espressione da parte di quest’ultimo dell’eventuale assenso alla prosecuzione dell’iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.

3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2, nonché le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del progetto, non siano state assentite dal Ministero, il Soggetto gestore sospende l’erogazione delle agevolazioni.

4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3, compresa l’eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal Soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell’iter agevolativo.

5. Eventuali variazioni della tempistica di realizzazione della proposta progettuale ammessa e del relativo cronoprogramma devono essere preventivamente comunicate al Soggetto gestore, e possono essere ammissibili previa valutazione dello stesso, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto e del termine previsto per l’ammissibilità sul Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.

6. Nei casi di variazioni conseguenti alla rinuncia di uno o più soggetti beneficiari delle agevolazioni, non devono venir meno i requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto.

Art. 10

(Indicatori di impatto, valori-obiettivo e monitoraggio)

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, gli impatti attesi del decreto sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata nell’allegato n. 23.

2. Gli indicatori e i relativi valori-obiettivo di cui al comma 1 possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell’intervento e dei progetti finanziati.

3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it), con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:

a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, ed ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell’efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

b) dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell’impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell’allegato n. 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

4. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le corrispondenti intensità di aiuto.

5. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa nazionale, l’elenco delle operazioni selezionate sarà reso pubblico ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 2021/1060).

Art. 11

(Obblighi dei soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del soggetto capofila nel caso dei progetti realizzati congiuntamente, sono tenuti a:

a) avviare il progetto agevolato entro e non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto e trasmettere al Soggetto gestore, entro 30 giorni dalla data di avvio, ovvero, qualora il progetto sia stato già avviato, entro 30 giorni dal decreto di concessione, una dichiarazione sulla medesima data di avvio, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la data stessa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto;

b) sottoporre al Ministero le eventuali variazioni ai sensi dell’articolo 9 del presente provvedimento, in conformità all’articolo 11 del decreto;

c) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute – o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – nei tempi e nei modi previsti dal decreto, dal presente provvedimento e dalle relative disposizioni attuative;

d) presentare la prima richiesta di erogazione per stato d’avanzamento entro 18 (diciotto) mesi dalla data del decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f) del decreto;

e) trasmettere la documentazione finale di spesa entro 3 (tre) mesi dalla conclusione del progetto, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera h), del decreto.

2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, ivi comprese le imprese capofila in caso di progetti realizzati congiuntamente, sono tenuti a:

a) garantire il rispetto delle norme e disposizioni previste per l’accesso alle agevolazioni e degli eventuali ulteriori impegni, vincoli e condizioni per la concessione e il mantenimento delle stesse;

b) realizzare il progetto secondo nella forma, nei modi e nei tempi previsti indicati nel decreto di concessione e nel piano di sviluppo approvato, in conformità alle conclusioni istruttorie ed alle eventuali specifiche indicate nella comunicazione di esito istruttorio, e, comunque, nei limiti di cui all’articolo 4 del decreto;

c) rispondere della realizzazione del progetto agevolato nonché dell’adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti dal medesimo, anche per le attività svolte da soggetti terzi;

d) concludere il progetto entro i termini massimi previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera g), dello stesso;

e) consentire e favorire lo svolgimento, da parte del Soggetto gestore, della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto e della verifica finale sull’effettiva realizzazione dello stesso, sul raggiungimento degli obiettivi e sulla pertinenza e congruità dei relativi costi, di cui rispettivamente al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 10 del decreto;

f) consentire e favorire lo svolgimento dell’accertamento finale del Ministero e dei controlli e delle ispezioni, anche in loco, disposti da parte del medesimo nonché dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e dagli altri organi competenti o autorizzati in materia;

g) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero e delle autorità competenti;

h) conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni;

i) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto agevolato, per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse pubbliche concesse;

j) rilevare separatamente i costi sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca industriale e di quelle di sviluppo sperimentale;

k) garantire il rispetto delle norme europee e norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, assicurare il rispetto delle medesime per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso alle agevolazioni pubbliche concesse;

l) rispettare l’obbligo di indicazione del CUP sugli atti amministrativo/contabili inerenti al progetto ammesso alle agevolazioni;

m) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma;

n) rispettare, nell’attuazione delle attività del progetto, la legislazione nazionale ed europea e le normative di carattere generale vigenti ed applicabili;

o) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;

p) assicurare la conformità alla pertinente normativa ambientale dell’Unione europea e nazionale;

q) garantire, nel caso in cui sia previsto il ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa;

r) rispettare gli impegni, i vincoli e le direttive operative stabiliti per i soggetti beneficiari, secondo le indicazioni fornite dal Ministero;

s) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento e di controllo, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero;

t) presentare la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto e di monitoraggio dei risultati, nel rispetto delle tempistiche stabilite, delle procedure e delle richieste del Ministero;

u) adottare il sistema utilizzato dal Ministero per la raccolta, registrazione e archiviazione in formato elettronico dei dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit;

v) garantire una tempestiva diretta informazione al Ministero e agli organi preposti sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati;

w) nel caso in cui vi sia una variazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, trasmettere tempestivamente una dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;

x) assicurare il rispetto del Regolamento GBER, per quanto applicabile in relazione alle agevolazioni concesse;

y) rispettare il divieto di cumulo e di doppio finanziamento di cui rispettivamente ai commi 9 e 10 dell’articolo 6 del decreto;

z) in caso di impresa, non ridurre i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero 3 anni per le imprese di piccole e medie dimensioni;

aa) garantire il rispetto dei regolamenti, vincoli, condizioni e direttive operative applicabili per i soggetti beneficiari degli interventi del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021- 2027, tra cui:

i. non cessare l’attività economica nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto ovvero non rilocalizzare tale attività al di fuori del territorio di competenza del presente intervento agevolativo, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato ovvero tre anni per le PMI;

ii. rispettare le tempistiche di realizzazione previsti per il finanziamento a valere sul Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

iii. garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE). 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; alla parità tra uomini e donne, l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all’accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio DNSH;

iv. acconsentire alla pubblicazione da parte del Ministero dei dati indicati all’articolo 10, comma 5, nell’ambito dell’elenco delle operazioni ammesse alle agevolazioni, ai sensi del comma 3 dell’articolo 49 del regolamento (UE) 2021/1060;

v. aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell’utilizzo delle risorse finanziarie del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021- 2027;

vi. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento.

3. Il decreto di concessione delle agevolazioni recepisce gli obblighi previsti per i soggetti beneficiari ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto e indica le cause di revoca ivi compresi i vincoli realizzativi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni.

4. Nell’ambito dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), del decreto:

a) le imprese beneficiarie sono obbligate a corrispondere la restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento eventualmente concesso, nei modi e termini indicati dal decreto, dal presente provvedimento e dal decreto di concessione delle agevolazioni, pena revoca delle agevolazioni ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera i), del decreto;

b) ferma restando la scadenza finale del finanziamento agevolato, nel caso in cui la valuta di incasso da parte del singolo soggetto beneficiario della singola erogazione del finanziamento ricada nei tre mesi solari precedenti la scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre, la relativa prima rata (di soli interessi, qualora si tratti di rata di preammortamento, o di interessi e capitale, qualora si tratti di rata di ammortamento) viene ripartita sulle rate residue successive. Gli interessi da corrispondere decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e vengono calcolati sulla base del debito residuo in essere; sarà cura di ciascun soggetto beneficiario a comunicare, secondo le modalità definite dal Soggetto gestore, la data di incasso;

c) fatta eccezione per quanto specificato alla precedente lettera, nel caso di ritardo, per non più di un anno, nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto, a favore del Ministero, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine;

d) ciascun soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento agevolato concesso con il presente atto. Al fine del calcolo del finanziamento da rimborsare, gli importi per cui è stato richiesto il rimborso anticipato si intendono scaduti ed esigibili alle date stabilite per il rimborso stesso. Ogni importo dovuto per ciascuna scadenza è pagabile al Ministero, per il suo valore attuale, alla data della richiesta di estinzione anticipata. A tale scopo sarà utilizzato lo stesso tasso applicato per il piano dei pagamenti a carico dello stesso soggetto beneficiario. Nel caso di rimborso parziale, tutti i pagamenti andranno a decurtazione delle rate di rimborso in ordine inverso a quello della loro scadenza. Tutti i pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario in via anticipata non ripristinano comunque la disponibilità del finanziamento esistente prima del pagamento.

5. Qualora il soggetto beneficiario abbia indicato nell’allegato n. 5 alla domanda di agevolazioni i dati relativi ai bilanci consolidati, l’impresa controllante titolare dei bilanci consolidati stessi è tenuta a controfirmare il predetto modello, garantendo l’impegno di natura finanziaria derivante dal progetto e relativo all’obbligo di restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto beneficiario ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. In ottemperanza all’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 25 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.

2. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati o “GDPR”), e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione del sito internet del Ministero e del Soggetto gestore.

3. Il Ministero garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicazione del presente decreto previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 15 del decreto, e di quelli ulteriori previsti dalla normativa europea e nazionale applicabile.

Allegati

(omissis)