MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto 23 luglio 2021
Modifiche al decreto 30 settembre 2020, concernente le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2020
1.All’art. 6, comma 1, è aggiunto il seguente periodo:«nessuna attività può essere esternalizzata dall’OP a società in qualunque modo collegate ad una filiale dell’OP stessa».
2.All’art. 12, comma 1, lettera b), dopo la parola: «incorporante» la frase successiva viene eliminata.
3.All’art. 13, il comma 6, è sostituito dal seguente:
«6. L’OP o la AOP presenta la richiesta di accertamento dei requisiti della propria filiale alla regione competente, individuata rispettivamente ai sensi dell’art. 2, comma 2 o dell’art. 8, comma 3, del presente decreto. In caso di filiali partecipate da più OP, l’OP che detiene la maggiore percentuale di quote o di capitale presenta la richiesta di accertamento dei requisiti della filiale, anche per conto delle altre OP che intendono avvalersi della filiale, alla regione competente, individuata ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente decreto. In caso di parità di quote o di capitale, la domanda è presentata dall’OP con il più alto VPC. La regione competente all’accertamento dei requisiti informa le regioni dove hanno eventuale sede altre OP che detengono quote o capitale della filiale. La permanenza dei requisiti deve essere accertata ogni anno e a tal fine le filiali e le OP che vi aderiscono hanno l’obbligo di comunicare annualmente alla regione le modifiche intervenute nelle compagini associative, negli assetti societari e nel regolamento interno di cui al comma 2.».
4.L’art. 29 è modificato nel modo seguente:
a) il comma 1 è abrogato;
b) il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. Per i nuovi programmi poliennali presentati nel 2021 e per le modifiche presentate nel 2021 relative alle annualità successive dei programmi operativi in corso, i termini di cui all’art. 16, commi 1 e 3, del presente decreto, sono così modificati: il 30 settembre è posticipato al 20 ottobre ed il 31 ottobre è posticipato al 20 novembre.»;
c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma 7:
«7. Per gli anni 2021 e 2022 la disposizione contenuta all’art. 3, comma 4, che recita “Ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile necessario al riconoscimento di una nuova organizzazione di produttori, non è preso in considerazione il valore della produzione dei soci che negli ultimi dodici mesi abbiano receduto da organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in atto”, non si applica alle Regioni Valle d’Aosta, Liguria e Umbria.».
Art. 2
Modifiche all’allegato al decreto ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2020
1.Al capitolo 2 – Procedure per il riconoscimento delle OP – dopo la frase: «Se dai controlli si evidenzia che talune procedure messe in atto dall’OP potrebbero essere lesive della clausola di elusione di cui all’art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la regione dispone i necessari approfondimenti.», è aggiunto il seguente periodo:
«In merito, al fine di analizzare le aree di maggiore criticità, nella tabella seguente si riporta l’elenco minimo degli indicatori che le regioni dovranno prendere in considerazione nella fase istruttoria del riconoscimento.
indicatore | A Parametro minimo | B Parametro riscontrato | Condizione di rischio | Peso ponderato |
---|---|---|---|---|
VPC minimo per il riconoscimento | € …………… | € …………… | B < al 110% di A | 2 |
VPC riferito all’attività principale dell’OP | > al 50% del VPC complessivo | …….% | B > 50% e < 60% | 2 |
VPC filiale 90% riferito all’attività principale della filiale | > al 50% del VPC complessivo | …….% | B > 50% e < 60% | 0.5 |
Numero soci | n. ……. | n. ……. | B = A + 2 | 2 |
Struttura commerciale, contabile, tecnica | Minimo n. 1 addetto per settore | n. ……. | B = A | 0.5 – 0.5 – 0.5 |
Esternalizzazione | SI | B = SI | 1 | |
Delega alla fatturazione | SI | B = SI | 1 |
Fasce di rischio in relazione al peso ponderato:
intervallo | fascia di rischio |
---|---|
< di 2 | Bassa |
da 2 a 5 | Moderata |
> 5 | Alta». |
2.Al capitolo 2 – punto 10, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera d):
«d) ai fini del riconoscimento il periodo di riferimento per il calcolo del VPC è individuato conformemente al paragrafo 1 dell’art. 15 del decreto».
3.Al capitolo 14 la frase: «L’eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovrà essere fatto in conformità alle disposizioni dell’AGEA» è sostituita dalla seguente:«Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente così come disposto dall’art. 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».
4.Al capitolo 16, prima dell’ultimo capoverso, è inserito il seguente:«Il soggetto che ha sostenuto la spesa (OP, socio, socio produttore) e che presenta la stampa del documento di spesa (stampa di cortesia) senza l’apposita dicitura “Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 34, Programmi Operativi OCM ortofrutta” deve apportare tale dicitura in forma indelebile, ed è tenuto ad allegare:
– la dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta che non sono stati conseguiti altri aiuti sulla fattura in questione, indicando gli estremi della fattura (numero, data, imponibile, numero SdI/file);
– la stampa della pagina web riepilogativa delle fatture ricevute, presente nell’apposita sezione “Fatture e corrispettivi” nella propria area personale del sito dell’Agenzia delle entrate, ove è indicato il numero SdI/file della fattura in questione.».
5.Il capitolo 41 – Attività di coaching – è sostituito dal seguente:
«41. (Attività di orientamento). – L’attività di orientamento da parte di OP/AOP è effettuata alle condizioni stabilite all’art. 51-bis del regolamento delegato (UE) 2017/891 e può essere prestata nei confronti di un’organizzazione di produttori riconosciuta, di un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell’art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2103 e di singoli produttori non aderenti a un’organizzazione di produttori o a loro associazioni.
Le tipologie di spese ammissibili per tale tipo di attività sono connesse all’organizzazione e alle prestazioni di orientamento, comprese le spese di viaggio, soggiorno e diaria del prestatore di orientamento, come meglio declinate nell’allegato II del medesimo regolamento.».
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Applicazione
2.Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale internet del Ministero e si applica dal 1° gennaio 2021.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 30 settembre 2020 - Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi
- MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 13 agosto 2019, n. 8867 - Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi
- MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 11 settembre 2020 - Proroga del termine per la presentazione della modifica relativa all'anno 2020 dei programmi operativi in corso delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli
- MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 08 novembre 2021 - Contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per favorire il processo di internazionalizzazione
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