MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 17 aprile 2019
Individuazione delle risorse e dei criteri per l’erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’interruzione temporanea obbligatoria
Art. 1
Aiuto alle imprese
Per le imprese di pesca, autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni e ai decreti della Regione Sardegna e Regione Siciliana e rispettato le misure tecniche effettuate alla data del 31 dicembre 2018 è erogato un aiuto con le modalità indicate nel presente articolo.
All’onere derivante dall’attuazione della misura di fermo obbligatorio di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza massima di euro 8.000.000,00, fatta salva l’assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili dalle economie delle annualità precedenti, si provvede con le specifiche assegnazioni della Priorità 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 del regolamento (UE) n. 508/2014.
Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in applicazione dell’art. 33, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
Gli aiuti di cui al presente articolo sono corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata (allegato 1) al presente decreto, e sono calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati, riferiti ai primi trenta giorni consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio, ricadenti nei periodi stabiliti dall’art. 2 del decreto del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità al disposto del Programma operativo dell’intervento comunitario del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca in Italia per il periodo di programmazione 2014-2020.
Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che non abbiano rispettato le misure tecniche effettuate alla data del 31 dicembre 2018 e/o che abbiano sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell’interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell’aiuto di cui al presente decreto che pertanto avrà diritto all’aiuto.
Ai fini del rispetto di quanto previsto dall’art. 65, comma 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l’impresa di pesca autorizzata all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che attua il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni per la corresponsione dell’aiuto di cui al presente articolo, deve aver presentato, entro e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure tecniche e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2018, apposita manifestazione di interesse di cui all’allegato della circolare n. 17283 del 6 agosto 2018. In caso di proprietario non coincidente con l’impresa di pesca, lo stesso è tenuto a sottoscrivere l’apposita sezione del predetto allegato.
L’aiuto previsto dal presente articolo non sarà corrisposto alle imprese che rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 10 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e del relativo regolamento delegato (UE) n. 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2015.
Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l’interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell’art. 7 del decreto del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato.
Art. 2
Misura sociale a sostegno del reddito
In relazione alla sospensione obbligatoria dell’attività di pesca non imputabile alla volontà dell’armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l’interruzione temporanea di cui al decreto del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, è prevista l’attivazione della misura sociale straordinaria di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 205/2017.
Le modalità attuative della predetta misura sociale sono determinate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’economia e delle finanze n. 24 del 31 dicembre 2018.
Art. 3
Modalità di integrazione alla manifestazione di interesse
L’armatore autorizzato all’esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, il quale comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all’arresto temporaneo obbligatorio previsto dall’art. 2 del decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni e che ha presentato, previa autorizzazione del/i proprietario/i dell’unità, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC IV – via XX Settembre n. 20, 00187 Roma per il tramite dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l’interruzione, apposita manifestazione di interesse di cui all’allegato della circolare n. 17283 del 6 agosto 2018 deve trasmettere, entro il 30 aprile 2019, per il tramite della stessa Autorità marittima, l’integrazione alla manifestazione di interesse redatta sulla base del modello di cui all’allegato 2 del presente decreto.
L’integrazione alla manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa al termine del periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche effettuate alla data del 31 dicembre 2018 e dovrà contenere:
a) l’indicazione delle coordinate bancarie intestate al beneficiario sulle quali si intende ricevere l’aiuto;
b) copia della comunicazione scritta presentata all’Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l’interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni);
c) per le unità di lunghezza inferiore ai 10 metri f.t. idonea documentazione, quale ad esempio documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita, che dimostri l’effettiva attività di pesca in mare per almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell’arresto temporaneo obbligatorio.
Sono considerate irricevibili le manifestazioni di interesse di cui all’allegato della circolare n. 17283 del 6 agosto 2018, se depositate all’Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l’interruzione oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio, ovvero delle misure tecniche e comunque oltre il termine del 31 dicembre 2018.
Art. 4
Requisiti di ammissibilità
Al fine di ottenere l’aiuto di cui all’art. 1 del presente decreto devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento:
– il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
– l’armatore deve essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’unità da pesca, per la presentazione della manifestazione di interesse;
– il beneficiario deve essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell’arresto temporaneo obbligatorio;
– l’unità deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla data di inizio dell’arresto temporaneo obbligatorio;
– l’unità deve aver effettuato un’attività di pesca in mare per almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell’arresto temporaneo obbligatorio;
– l’unità deve aver rispettato l’intero periodo di arresto temporaneo obbligatorio definito dall’art. 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti della Regione Sardegna e Sicilia;
– l’unità deve aver rispettato le misure tecniche effettuate al 31 dicembre 2018, di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai decreti della Regione Sardegna e Sicilia;
– l’unità deve essere in possesso, alla data di inizio dell’arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di pesca in corso di validità ed essere autorizzata all’esercizio dell’attività di pesca con uno degli attrezzi di cui all’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni;
– l’armatore non deve aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell’interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell’aiuto.
Art. 5
Attestazione del periodo di arresto
Entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell’integrazione alla manifestazione di interesse di cui all’allegato 2 del presente decreto, l’Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l’interruzione, trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it (l’oggetto della mail dovrà, obbligatoriamente, iniziare con al seguente dicitura DDTEMP2018 e riportare nome M/P numero UE e Matricola) per ciascuna unità, la seguente documentazione:
– la manifestazione di interesse ricevuta ai sensi della circolare n. 17283 del 6 agosto 2018 corredata dal documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e dagli eventuali allegati;
– l’integrazione alla predetta manifestazione di cui all’allegato 2 del presente decreto corredata dagli eventuali allegati trasmessi dal beneficiario;
– un’attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato al presente decreto (Allegato 3), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all’art. 2, comma 7 del decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, l’effettivo rispetto dei requisiti di cui all’art. 4 del presente decreto, nonché i controlli effettuati per l’accertamento degli stessi.
All’attestazione di cui allegato 3 del presente decreto dovrà essere allegata, a cura dell’Autorità marittima, la seguente documentazione:
– copia della licenza di pesca o attestazione provvisoria in corso di validità alla data di inizio dell’arresto temporaneo obbligatorio;
– certificato di iscrizione al RIP;
– estratto dei RR.NN.MM. e GG. o delle matricole che riporti le date di nomina di armamento e di proprietà dell’imbarcazione alla data di inizio dell’arresto temporaneo obbligatorio. Qualora alla data di compilazione dell’allegato 2 le informazioni relative all’armamento e alla proprietà avessero subito cambiamenti, l’estratto dovrà riportare anche le date di chiusura;
– copia della comunicazione scritta presentata all’Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l’interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni);
– copia della documentazione trasmessa dal beneficiario attestante i centoventi giorni di attività di pesca nel caso di unità con LFT inferiore ai 10 metri.
Art. 6
Inammissibilità
L’unità che ha usufruito dell’opzione di cui all’art. 6, comma 4 del decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, non è ammessa all’aiuto di cui all’art. 1 del presente decreto.
L’unità che ha usufruito della deroga prevista all’art. 7, comma 3 del decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni ed è stata autorizzata dalla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura all’effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, durante il periodo di arresto temporaneo obbligatorio, non è ammessa all’aiuto di cui all’art. 1 del presente decreto.
Art. 7
Ulteriori adempimenti
L’Autorità marittima, presso la cui giurisdizione è stato effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio, provvede alla conservazione dei logbook cartacei per i dieci anni successivi la data dell’arresto temporaneo, al fine di eventuali futuri controlli da parte dell’Autorità di gestione, dell’Autorità di audit, della Commissione europea e/o della Corte dei conti europea.
L’obbligo di cui al suindicato comma 1 è annullato nel momento in cui l’Autorità marittima provvede alla registrazione dei logbook cartacei nel sistema informativo SIPA in ambito SIAN.
Art. 8
Obblighi del beneficiario
Il beneficiario è tenuto a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dell’art. 10 del reg. (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell’intervento, vale a dire per tutto il periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate al 31 dicembre 2018 e per un periodo di cinque anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario.
Art. 9
Rettifiche finanziarie e recupero del contributo erogato
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 99 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 508/2014 la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura procede a rettifiche finanziarie nel caso in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all’art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014.
Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al suddetto comma 1, la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura stabilisce l’ammontare della rettifica finanziaria, che è proporzionata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione della violazione o del reato da parte del beneficiario.
Art. 10
Modalità di istruttoria dell’istanza
Il Ministero, acquisita la documentazione di cui all’art. 5 e verificata la disponibilità finanziaria, provvede a redigere, in base a quanto attestato dalle competenti Autorità marittime una graduatoria tenuto conto dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11.
La graduatoria sarà approvata con decreto direttoriale con il quale si assume l’impegno complessivo di spesa per il pagamento in favore dei soggetti beneficiari dell’aiuto pubblico di cui all’art. 1 del presente decreto, trasmessa al competente organo di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
L’aiuto calcolato ai sensi dell’art. 1, comma 4, del presente decreto è erogato in un’unica soluzione previo controllo di 1° livello effettuato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.
Pubblicata la graduatoria ed effettuati i controlli di 1° livello, il Ministero predispone i decreti di pagamento seguendo l’ordine della graduatoria.
Art. 11
Criteri di selezione
La selezione delle richieste di arresto temporaneo tiene conto dei seguenti criteri:
a) maggior numero di kW dell’imbarcazione;
b) maggior numero di GT dell’imbarcazione;
secondo la tabella di seguito riportata:
Criteri di selezione | |||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Classe | Coefficiente | Peso | Punteggio P=CxP3 | Punteggio complessivo |
GT | 0≤x< 2525≤x<50 50≤x<100 100≤x<250 250≤x<500 x≥500 | 00,2 0,4 0,6 0,8 1 | 5 | ||
Kw | 0≤x< 5050≤x<100 100≤x<150 150≤x<250 250≤x<400 x≥400 | 00,2 0,4 0,6 0,8 1 | 5 |
Art. 12
Ulteriori disposizioni
Il presente decreto si applica anche alle unità iscritte nei compartimenti della Regione Sardegna e Siciliana che effettuano il periodo di interruzione obbligatoria ai sensi dell’art. 2, comma 6, del decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni.
Allegato 1
TABELLA 1 PER LA DETERMINAZIONE DELL’AIUTO
Categoria di navi per stazza (GT) | Importo giornaliero per nave (euro) escluso sabato e festivi | |
---|---|---|
Valori *GT | + | |
0<x<10 | 5,2 | 20 |
10 x<25 | 4,3 | 30 |
25 x<50 | 3,2 | 55 |
50 x<100 | 2,5 | 90 |
100 x<250 | 2 | 140 |
250 x< 500 | 1,5 | 265 |
500 x<1.500 | 1,1 | 465 |
1.500 x<2.500 | 0,9 | 765 |
x 2.500 | 0,67 | 1.340 |
Allegato 2
MODELLO
(Testo dell’allegato)
Allegato 3
ATTESTAZIONE
(Testo dell’allegato)
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