MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 30 novembre 2021

Concessione di mutui agevolati in favore delle imprese agricole e delle imprese boschive insediate nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «ISMEA» o «Soggetto gestore»: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA;

b) «Ministero»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) «regolamento»: regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato in GUUE L 193/2014;

d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all’art. 2, punto 20 del regolamento.

e) «progetto»: il complesso degli investimenti proposti dal soggetto beneficiario.

Art. 2

Requisiti dei soggetti beneficiari

Le agevolazioni previste dall’art. 9, comma 1, della legge 12 dicembre 2019, n. 156 si applicano alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell’allegato I del regolamento, attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nelle attività connesse all’agricoltura e alle imprese boschive, in qualsiasi forma costituite, che presentino progetti di investimento per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda. Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;

b) esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;

c) avere sede operativa nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;

f) non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall’art. 2, punto (14), del regolamento.

Art. 3

Agevolazioni concedibili e garanzie

1. Per la realizzazione dei progetti di cui all’art. 4 sono concessi mutui agevolati, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I progetti finanziabili devono prevedere investimenti compresi tra un minimo di 300.000 e un massimo di 500.000 euro IVA esclusa.

2. Alle medesime imprese può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al comma precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento.

3. Le agevolazioni per le imprese attive nella produzione agricola primaria e nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono concesse nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 e dei capitoli I e II del regolamento.

4. Le agevolazioni per le imprese attive nel settore forestale e nelle attività connesse a quella agricola sono concesse nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

5. Le agevolazioni concesse per iniziative nel settore della produzione agricola primaria hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.

6. L’ESL (Equivalente sovvenzione lordo) dell’aiuto corrisponde al valore degli interessi oggetto di abbattimento attualizzato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione, calcolato sulla base della comunicazione citata nelle premesse e della quota di fondo perduto, se presente.

7. L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento, comprensivo dell’IVA, apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno per la parte dell’investimento non coperto dalle agevolazioni;

8. L’ agevolazione deve essere assistita da garanzie per l’intero importo concesso, maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potrà ricorrere a: a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi; b) in alternativa o in aggiunta all’ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso.

9. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.

Art. 4

Iniziative ammissibili

1. I progetti finanziabili devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale delle aziende di cui all’art. 2, mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole e boschive connesse;

b) miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali purché non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea;

c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.

2. I progetti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda e devono concludersi entro trentasei mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni.

Art. 5

Spese ammissibili e intensità dell’aiuto

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:

a) studio di fattibilità,

b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;

c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili purché conformi alle norme antisismiche;

d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;

e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;

f) servizi di progettazione;

g) beni pluriennali;

h) acquisto di terreni

2. La spesa di cui alla lettera a) è ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell’investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilità ed ai servizi di progettazione è ammissibile complessivamente entro il limite del 12 per cento dell’investimento da realizzare.

3. L’acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell’investimento da realizzare.

4. La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva, stimata a regime, dell’azienda agricola oggetto dell’intervento.

5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l’attività prevista dal progetto.

6. Non possono essere concessi aiuti per:

a) acquisto di diritti di produzione, diritti all’aiuto e piante annuali;

b) impianto di piante annuali;

c) lavori di drenaggio;

d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro ventiquattro mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori;

e) acquisto di animali;

7. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili le spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i costi dei lavori in economia, e le spese per l’IVA; ai sensi dell’art. 14, paragrafo 7 e dell’art. 17, paragrafo 6, del regolamento, il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

8. Non saranno concessi aiuti per investimenti in impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.

9. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di ammissione alle agevolazioni.

10. Le intensità massime dell’aiuto, espresso in termini di ESL, sono fissate all’art. 14, paragrafi 12 e 13, e all’art. 17, paragrafo 9, del regolamento. In particolare:

a) 50 per cento nelle regioni meno sviluppate ai sensi dell’art. 2, punto (37), del regolamento;

b) 40 per cento nelle restanti zone;

c) per i progetti nel settore della produzione agricola primaria, le intensità massime di aiuto, espresso in termini di ESL, possono essere maggiorate di venti punti percentuali ai sensi dell’art. 14, paragrafo 13, lettera del regolamento.

Art. 6

Istruttoria delle domande

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell’impresa, la descrizione e l’ubicazione del progetto, l’elenco delle spese ammissibili e l’importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate a ISMEA secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 13.

2. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, nonché la sostenibilità finanziaria ed economica dell’iniziativa.

Art. 7

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. All’esito del procedimento istruttorio, ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all’art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, la concessione delle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati.

2. La deliberazione di concessione individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell’agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l’attuazione del progetto e definisce l’importo e la durata del mutuo agevolato, fermo restando l’erogazione dello stesso in un’unica soluzione, nonché l’eventuale importo del contributo a fondo perduto.

3. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di concessione delle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di concessione delle agevolazioni secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 13.

4. Nel contratto di concessione delle agevolazioni sono disciplinati i termini e le condizioni per l’attuazione del progetto, nonché i rapporti giuridici e finanziari tra ISMEA e il soggetto beneficiario, ivi inclusi i tassi di mora applicati in caso di inadempimento.

Art. 8

Modalità di rendicontazione delle agevolazioni

1. Dopo la stipula del contratto di concessione delle agevolazioni, i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate in un’unica soluzione, ovvero per SAL (stato avanzamento lavori) con un massimo di 3.

2. Al termine del periodo di realizzazione dell’investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i massimali di intervento di cui all’art. 3 vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l’importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Art. 9

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dei limiti di intensità di aiuto previsti dagli articoli 14 e 17 del regolamento.

2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, con aiuti «de minimis» e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 riguardanti diversi costi ammissibili individuabili.

Art. 10

Revoca delle agevolazioni

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nei seguenti casi:

a) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto di investimento di cui all’art. 4, comma 2, salvo casi di forza maggiore oggettivamente dimostrabili;

b) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimento dei beni mobili e immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento e comunque sino fino all’estinzione del mutuo agevolato;

c) cessazione dell’attività dell’impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all’estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento e comunque sino fino all’estinzione del mutuo agevolato;

d) fallimento dell’impresa beneficiaria prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento;

e) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all’art. 11;

f) mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso;

g) qualora venga disposto il recupero, parziale o totale del contributo a fondo perduto il beneficiario è tenuto alla restituzione dell’importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell’erogazione del contributo, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, nonché dei costi sostenuti per il recupero delle somme erogate e successivamente revocate. Per ogni altra indicazione in merito alle procedure amministrative di revoca non espressamente esplicitate nel presente articolo si rimanda alle istruzioni applicative di cui all’art. 13.

Art. 11

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento, il Ministero e ISMEA possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati. ISMEA può acquisire anche presso terzi documenti e informazioni utili per la verifica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato.

2. I controlli e ispezioni sono svolti dal Ministero senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 12

Soggetto gestore

1. Il Ministero stipula apposita convenzione con ISMEA al quale sono demandate le attività di istruttoria, concessione, erogazione, monitoraggio e controllo delle agevolazioni previste dal presente decreto. Con la medesima convenzione sono, altresì, definite le modalità di rendicontazione e relazione a carico del soggetto gestore.

2. ISMEA concede le agevolazioni di cui al presente decreto nei limiti complessivi delle risorse di cui all’art. 9, comma 4, della legge 12 dicembre 2019, n. 156 che prevede risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

3. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 1 si provvede nel limite del 5% delle risorse di cui al comma 2.

Art. 13

Istruzioni applicative

Entro quindici/trenta giorni dalla firma del provvedimento, ISMEA trasmette al Ministero lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire i criteri, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione e di revoca dei mutui agevolati. In assenza di osservazioni da parte del Ministero, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, ISMEA adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul proprio sito istituzionale.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 14 e 17 del regolamento.

2. Sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto previsto dal presente decreto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 9 del regolamento.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero www.politicheagricole.it e le informazioni di cui al paragrafo 2, dell’art. 9 regolamento sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l’aiuto è stato concesso.

4. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.