L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 tra i vari chiarimenti forniti ha anche chiarito alcuni dubbi in tema degli obblighi di cui in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall’articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019 e degli adempimenti inerenti i modelli Intrastat
Adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall’articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che “Gli articoli 61 e 62 del Decreto prevedono la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, rispettivamente per le seguenti categorie di contribuenti:
– per i soggetti elencati all’articolo 61, commi 2 e 3 del Decreto e all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
– per soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (articolo 62, comma 2 del Decreto);
– per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (articolo 62, comma 4 del Decreto).
Solo per le predette categorie di soggetti risultano sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente sono sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ciò in quanto i predetti controlli da parte del committente sono strettamente connessi ai versamenti delle ritenute da parte dell’appaltatore, sospesi in virtù di quanto sopra rappresentato.
In tale evenienza, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 dell’articolo 17-bis, sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento.
I controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 17-bis in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dai predetti articoli 61 e 62 del Decreto.”
Modelli INTRASTAT
In tema di compilazione degli elenchi INTRASTAT ed il conseguente obbligo del loro invio telematico, con cadenza mensile, o con cadenza trimestrale per i soggetti che effettuano operazioni per un ammontare non superiore in ciascun trimestre a 50.000 euro, è stato precisato che rientrano tra quelli sospesi e che la scadenza prevista per il 25 marzo 2020, per la presentazione degli elenchi mensili INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2020 è sospesa e andrà effettuata entro il 20 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate puntualizza che “è un adempimento previsto ai fini fiscali dagli articoli 262 e seguenti della direttiva IVA 2006/112/CE ai fini del controllo delle operazioni intra-UE. La compilazione degli elenchi è prevista, inoltre, a fini statistici dal Regolamento UE 638/2004 del 31 marzo 2004.
Nel diritto interno gli elenchi riepilogativi sono disciplinati dall’articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, dal decreto del 22 febbraio 2010 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 194409/2017 del 25 settembre 2017. Tali elenchi devono essere presentati telematicamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mensile o trimestrale a secondo del superamento di talune soglie).
Ciò posto l’articolo 62 del Decreto dispone che «1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. […] 6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni».
Resta comunque ferma la facoltà, per gli operatori che si trovano nelle condizioni di poter fornire le predette informazioni, di inviare gli elenchi riepilogativi, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, entro i termini ordinari.”