ORDINANZA MINISTERIALE 25 aprile 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
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(*) Ai sensi dell’art. 3, comma 2, Ordinanza 29 aprile 2021, le disposizioni di cui alla presente ordinanza cessano di trovare applicazione, a decorrere dal 29 aprile 2021.
Art. 1
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e di cui alle ordinanze, sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India.
2. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato in India, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l’ingresso e il traffico aereo dall’India sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza;
b) intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile; (1)
c) siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all’ingresso in Italia.
4. Nei casi di cui al comma 3, fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e dall’art. 3 dell’ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dall’India sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dall’India, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui all’art. 51, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena.
5. Per le finalità di cui al comma 1, l’ingresso nel territorio nazionale è altresì consentito nelle situazioni previste all’art. 51, comma 7, lettere f), m) e n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 51 secondo la seguente disciplina:
a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 50;
b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. (2)
6. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero digitale di cui all’art. 3 dell’ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», le disposizioni del presente articolo non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai voli, anche indiretti, iniziati non oltre il giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Resta altresì fermo quanto stabilito all’allegato 28 del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 recante “Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio”.
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(1) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 4, Ordinanza 28 aprile 2021, a decorrere dal 28 aprile 2021.
(2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 4, Ordinanza 28 aprile 2021, a decorrere dal 28 aprile 2021.
Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino al 12 maggio 2021.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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