PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 07 ottobre 2021
Formazione e aggiornamento dei dipendenti pubblici: siglato Protocollo d’intesa Brunetta-Messa
Potenziare al massimo la formazione, l’aggiornamento professionale e lo sviluppo di competenze dei dipendenti pubblici, attraverso collaborazioni e specifiche convenzioni con le Università. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa siglato oggi a Palazzo Vidoni tra la Ministra dell’Università e della Ricerca, Prof.ssa Maria Cristina Messa, e il Ministro per la Pubblica amministrazione, On. Prof. Renato Brunetta.
Il Protocollo definisce una cornice istituzionale, condivisa tra i due Ministri, in vista dei futuri accordi operativi con primarie Università ed enti di ricerca su tutto il territorio nazionale per accrescere il livello di formazione e aggiornamento professionale del personale delle amministrazioni pubbliche, come leva indispensabile per migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese e per garantire l’efficiente attuazione del Pnrr.
Il Protocollo promuove, in particolare:
– misure per favorire l’iscrizione dei dipendenti pubblici a corsi di laurea, anche magistrali;
– valorizzazione delle esperienze di dottorato nelle amministrazioni;
– elaborazione di programmi di ricerca coerenti con gli interessi specifici di singole amministrazioni;
– individuazione di percorsi formativi per l’orientamento professionale;
– individuazione di percorsi per il conseguimento dei titoli di studio di interesse;
– partecipazione a master di primo e secondo livello, sempre nella logica della formazione permanente e di contenuti didattici rispondenti allo sviluppo delle tematiche di interesse delle amministrazioni di appartenenza;
– attuazione di misure in materia di contratti di apprendistato di alta formazione e promozione della formazione nell’ambito dei contratti a tempo determinato.
Apposite clausole prevedono la collaborazione tra i Ministri anche per la promozione e la conoscenza, da parte dei cittadini e delle imprese, delle finalità e dei contenuti del Pnrr, anche attraverso eventi periodici di coinvolgimento delle Università (dottorandi, assegnisti, ricercatori). Il Ministro per la Pubblica amministrazione e il Dipartimento della Funzione pubblica potranno avvalersi della collaborazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e di Formez Pa.
L’attuazione e il monitoraggio degli interventi saranno affidati a un Comitato che vedrà anche la partecipazione della Crui.
Brunetta: “Chi più si forma, più viene pagato, più fa carriera. È la chiave per un salto di qualità della Pubblica amministrazione”
“Questo Protocollo – ha sottolineato il Ministro Brunetta – riguarda l’intero ciclo di vita dei dipendenti pubblici, a partire dai neo-assunti con contratti di apprendistato. Daremo a tutti la possibilità di laurearsi, frequentare master e corsi di perfezionamento a condizioni speciali e agevolate, seguire programmi di studio e di lavoro all’estero. L’intesa, che segue la valorizzazione dei dottorati nei nuovi reclutamenti della Pa che passeranno dal portale InPa, ci offre subito la possibilità di firmare convenzioni con grandi Università. Per la formazione e lo sviluppo del personale pubblico il Piano nazionale di ripresa e resilienza mette a disposizione quasi un miliardo. Lavoro perché si attivi un circolo virtuoso: chi più si forma, più viene pagato, più fa carriera. È la chiave per un salto di qualità della Pubblica amministrazione”.
Messa: “Il Protocollo dà un concreto segnale di come si vogliano valorizzare le competenze”
“Riportare al centro e investire nelle competenze è un punto chiave per il rilancio dell’intero Paese”, ha affermato la Ministra Messa. “In questo cambio di passo il forte coinvolgimento dell’intero sistema universitario è fondamentale, proprio perché è un suo diritto e un suo dovere formare coloro che dovranno gestire importanti trasformazioni e transizioni. Questo Protocollo è molto importante, soprattutto perché dà un concreto segnale di come si vogliano valorizzare le competenze, anche guardando al grande lavoro che ci aspetta per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in un mondo pubblico sempre più complesso”.
Allegato
Protocollo D’intesa
Tra il Ministro per la pubblica amministrazione, on. prof. Renato Brunetta e il Ministro dell’Università e della ricerca, prof.ssa Maria Cristina Messa nel seguito denominate, congiuntamente, “le Parti”;
Premesso che
1. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, istituito con decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è titolare delle funzioni di spettanza statale nelle aree funzionali concernenti, tra l’altro, i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale; la valorizzazione del merito e il diritto allo studio; la formazione di grado universitario; la razionalizzazione delle condizioni d’accesso all’istruzione universitaria; la partecipazione alle attività relative all’accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; l’integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; il coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;
2. il Ministro per la pubblica amministrazione, nell’ambito della delega di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021, esercita le funzioni di coordinamento e di indirizzo, promuovendo ogni necessaria iniziativa anche normativa e di codificazione, nonché le connesse funzioni amministrative, di vigilanza e verifica, ed ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia, tra l’altro, di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, di programmazione e gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione, e di definizione di programmi generali e unitari dell’alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell’aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;
3. nel quadro delle rispettive competenze, ed in coerenza con le connesse finalità istituzionali, le Parti condividono l’importanza di accrescere il livello di formazione e aggiornamento professionali del personale delle pubbliche amministrazioni, quale leva di effettivo sviluppo delle amministrazioni, nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi da erogare a cittadini e imprese, anche nel quadro della efficiente attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Convengono quanto segue:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente protocollo ha ad oggetto le seguenti attività, individuate secondo gli ambiti di intervento:
1) contratti di apprendistato di aita formazione e ricerca, di cui agli articoli 44 e ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche in prosieguo dell’esperienza di cui al d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, da stipulare e stipulati nelle pubbliche amministrazioni: anche alla luce delle novità introdotte dall’art. 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e delle misure ivi previste, individuazione di percorsi formativi specifici, finalizzati al conseguimento, da parte dei lavoratori pubblici, dei titoli di studio di rispettivo interesse, all’acquisizione di competenze di base e trasversali, all’orientamento professionale, anche attraverso la valorizzazione dei settori di competenza delle amministrazioni di appartenenza.
2) contratti a tempo determinato e altre forme contrattuali flessibili nelle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165- individuazione di percorsi formativi specifici finalizzati al conseguimento, da parte dei lavoratori, di master di primo e secondo livello, e alla frequenza di corsi di perfezionamento e aggiornamento, nella logica della formazione permanente, connotati da contenuti didattici rispondenti allo sviluppo delle tematiche di interesse delle amministrazioni di appartenenza; tale individuazione terrà conto della conciliabilità delle forme di lavoro a tempo determinato con il periodo necessario per la partecipazione ai suddetti master e corsi. Tale individuazione avverrà anche con il coinvolgimento della CRUI, nelle forme che le Parti riterranno più opportune, al fine di pubblicizzare le iniziative di cui al presente Protocollo e sensibilizzare e fornire supporto alle Università nell’attivazione dei percorsi formativi previsti.
3) dottori di ricerca: elaborazione congiunta di proposte normative idonee ad accrescere la valorizzazione delle esperienze maturate dai dottori di ricerca nel periodo di dottorato e successive, al fine del migliore e più efficiente inserimento nelle pubbliche amministrazioni, sia nell’ambito delle procedure concorsuali, sia nel contesto delle altre forme di reclutamento e selezione previste.
4) corsi di dottorato di ricerca:
4.1) monitoraggio e censimento dei corsi di dottorato attualmente attivati in Italia, al fine della realizzazione di una banca dati per le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la valorizzazione e la fruizione di banche dati già esistenti del Ministero dell’Università e della Ricerca anche per le finalità di cui al punto 3) precedente, altresì avendo riguardo anche a banche dati degli assegnisti di ricerca
4.2) elaborazione congiunta di programmi di ricerca coerenti con l’interesse specifico di singole amministrazioni per lo sviluppo della conoscenza professionale e della ricerca scientifica in determinati ambiti di attività, anche con riguardo ai periodi di attività dottorale da svolgere all’estero nonché ai programmi di ricerca-intervento collegati a progetti di innovazione; anche tale elaborazione avverrà con il coinvolgimento della CRUI sempre al fine di pubblicizzare le iniziative di cui al presente Protocollo e sensibilizzare e fornire supporto alle Università nell’attivazione dei percorsi formativi previsti in attuazione del Protocollo stesso.
5) personale pubblico in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di diploma professionale (“lavoratori non laureati”): elaborazione di misure specifiche per favorire la formazione universitaria professionalizzante, in specie per la finalità di consentire ai dipendenti pubblici diplomati il conseguimento della laurea.
6) lauree magistrali delle pubbliche amministrazioni: elaborazione di specifici programmi di studio da diffondere nelle Università per la formazione mirata ai settori di interesse delle pubbliche amministrazioni (es.: percorsi e programmi di lauree magistrali afferenti alla classe di laurea magistrale) in Scienze delle pubbliche amministrazioni e in discipline economico-aziendali, oltre all’eventuale attivazione dei procedimenti di istituzioni di nuovi corsi di laurea; in tale contesto si avrà altresì riguardo alla formazione post-universitaria e alle classi di laurea magistrale in discipline economico – aziendali dove possano trovare perfetta collocazione percorsi di laurea in management pubblico, organizzazione delle aziende pubbliche e similari.
7) elenchi di ricercatori e tecnologi per le pubbliche amministrazioni: elaborazione di misure, di natura normativa o amministrativa, per la realizzazione di specifici elenchi di ricercatori e tecnologi, in servizio nelle Università e negli Enti di ricerca, anche in collaborazione tra le stesse, disponibili per posizioni di comando, distacco o mobilità nelle pubbliche amministrazioni, a tempo determinato, per lo svolgimento di attività istituzionali coerenti con il profilo professionale (clausola CNR o Istat), nel quadro delle competenze delle rispettive amministrazioni di settore.
8) attività di studio e ricerca all’estero: elaborazione congiunta di programmi di studio e lavoro all’estero, di interesse delle pubbliche amministrazioni, da realizzare nel quadro del servizio prestato dai dipendenti pubblici all’estero ai sensi del decreto legislativo n. 165, del 2001, nonché per la promozione della istituzione e dello svolgimento, nelle pubbliche amministrazioni italiane, di attività di tirocinio da parte di studenti stranieri.
9) semplificazione della normativa di settore: elaborazione di misure, di natura normativa o amministrativa, per l’armonizzazione e la semplificazione della normativa e della prassi concernenti la disciplina delle Università e degli Enti di ricerca, nell’ottica del potenziamento e dell’accelerazione delle attività accademiche e della ricerca scientifica.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, le Parti possono procedere alla individuazione congiunta di singole Università ed Enti di ricerca, anche solo per determinati ambiti, e sempre sulla base di specifici accordi ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel cui ambito prevedere specifici interventi attuativi da parte delle Università e degli Enti di ricerca coinvolti. Tale individuazione avverrà sulla base di specifici requisiti o caratteristiche fissati, d’intesa tra le Parti, in appositi bandi o avvisi pubblici, anche in relazione ai finanziamenti eventualmente dedicati.
3. In considerazione dell’impegno del Governo rivolto alla efficace e efficiente realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le Parti si impegnano altresì sin d’ora, nel quadro delle previsioni del presente Protocollo, ad individuare congiuntamente le sedi di Università ed Enti di ricerca nel territorio nazionale, disponibili ed idonee alla organizzazione e realizzazione di eventi destinati alla promozione e alla conoscenza, da parte dei cittadini e delle imprese, delle finalità e dei contenuti del citato Piano e delle correlate iniziative della Commissione Europea, anche attraverso il coinvolgimento, altresì a livello regionale e locale, delle Istituzioni di volta in volta interessate, nonché di soggetti privati. In tale contesto saranno anche valutati eventi periodici di coinvolgimento delle Università (dottorandi, assegnisti, ricercatori) e monitoraggio dello stato di avanzamento.
4. Per le attività di cui al presente articolo resta ferma la possibilità, per il Ministro per la pubblica amministrazione e del Dipartimento della funzione pubblica, tenuto conto delle funzioni delegate, di avvalersi della collaborazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e di Formez PA, direttamente e disgiuntamente su singole attività nonché, per quanto specificamente relativo alle attività degli Enti di ricerca, dell’Istat.
Art. 2 Comitato di indirizzo
1. Con scambio di note dei rispettivi Capi di Gabinetto, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, è nominato un Comitato di indirizzo (“Comitato”), composto di cinque membri di cui due rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione, due rappresentanti del Ministro dell’università e della ricerca, uno della CRUI indicato dal Ministro dell’università e della ricerca.
2. Il Comitato ha il compito di favorire, coordinare e monitorare l’attuazione del presente Protocollo e proporre le azioni congiunte. Il Comitato predisporrà con cadenza semestrale una verifica relativa all’avanzamento e al conseguimento degli obiettivi prefissati dal presente Protocollo.
3. Le attività di supporto sono svolte dalle competenti direzioni generali del Ministero dell’Università e della ricerca e dal Dipartimento della funzione pubblica. Le riunioni del Comitato sono convocate alternativamente dagli Uffici di Gabinetto dei due Ministri, che ne fissano l’ordine del giorno e la sede.
4. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e ai membri non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese.
Art. 3 Trattamento dei dati personali
1. Le Parti, ciascuna attraverso il proprio Ufficio titolare del trattamento dei dati personali, si impegnano ad assicurare che il trattamento dei dati personali, eventualmente effettuato per l’attuazione del presente Protocollo, sia conforme ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.
Art. 4 Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo venga a conoscenza.
Art. 5 Comunicazione
1. Le Parti, nei rispettivi ambiti di comunicazione istituzionale, possono pubblicizzare le attività svolte in attuazione del presente Protocollo, nel rispetto delle clausole di riservatezza sopra indicate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON - Comunicato del 4 aprile 2023 - Siglato Protocollo di intesa tra Consiglio Nazionale Commercialisti ed Ente Nazionale Microcredito
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 05 ottobre 2021 - Appalti pubblici, pronto il decreto del ministro Brunetta per l’e-procurement
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 27 aprile 2021 - Riforma concorsi pubblici: il ministro Brunetta chiarisce le procedure dell’articolo 10 del Dl 44/2021
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 07 giugno 2019 - Siglato a Tbilisi il protocollo d’intesa che dà avvio al progetto di collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate italiana e l’Amministrazione Finanziaria della Georgia in tema di accordi preventivi e…
- INAIL - Comunicato 09 novembre 2020 - Sicurezza nei cantieri ferroviari, siglato al ministero delle Infrastrutture il protocollo d’intesa con imprese e parti sociali
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…