PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 07 febbraio 2020
Beneficio per la riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate
Art. 1
Destinatari della riduzione d’imposta
1. La riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all’art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2019, che ha percepito nell’anno 2018 un reddito di lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 28.000 euro.
Art. 2
Misura della riduzione di imposta
1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario dell’importo massimo di 507,00 euro.
2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma l in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell’anno 2019 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda determinata ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2019 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all’art. 1, nonché dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Beneficio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle forze di polizia e delle forze armate - PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Decreto del 18 luglio 2023
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 23 dicembre 2020 - Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali comunali di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 27 ottobre 2021 - Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 04 agosto 2022 - Riduzione dell'imposta del reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al…
- Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali applicata dal contribuente in sede di presentazione della…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 23 dicembre 2021 - Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2021-2023, riguardante il personale dirigente delle…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…