PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 14 novembre 2017, n. 42
Disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell’articolo 24, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini della presente ordinanza sono adottate le seguenti definizioni:
a) «decreto-legge n. 189/2016»: il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;
b) «Regolamenti di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale; il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
c) «Regolamenti de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
d) «Comune» o «Comuni»: il comune o i comuni di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 189/2016;
e) «Regioni»: le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
f) «imprese beneficiarie»: le imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della presente ordinanza;
g) «unità produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
h) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
i) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».
Art. 2
Ambito di applicazione e finalità dell’intervento
1. La presente ordinanza disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni previste dall’art. 24 del decreto-legge 189 del 2016 per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche operanti nel territorio dei comuni di cui all’art. 1 del medesimo decreto-legge.
2. Le agevolazioni, che assumono la forma di un finanziamento agevolato senza interessi, perseguono l’obiettivo di sostenere il ripristino e il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei comuni di cui al comma 1.
Art. 3
Risorse finanziarie disponibili
1. Alla concessione degli aiuti di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie previste dall’art. 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i., nel limite massimo di euro 9.000.000,00 a valere sull’apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Per quanto esposto nelle premesse, le risorse di cui all’art. 24, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, nonché ogni successivo rifinanziamento, sono ripartite tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria come di seguito indicato:
a) Regione Abruzzo: 10%;
b) Regione Lazio: 14%;
c) Regione Marche: 62%;
d) Regione Umbria: 14%.
Art. 4
Soggetto gestore – l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione, la valutazione e l’approvazione delle domande, l’adozione di provvedimenti, il controllo, l’erogazione ed il monitoraggio delle agevolazioni sono affidati all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia che assume le funzioni di soggetto gestore delle procedure previste dalla presente ordinanza.
2. Con apposita convenzione tra Commissario straordinario, il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento al soggetto gestore delle risorse finanziarie di cui all’art. 3, comma 1, e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività, che sono posti a carico delle medesime risorse.
Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le micro, piccole e medie imprese di cui all’art. 2 del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni a far data dal 24 agosto 2016 ed aventi, altresì, i seguenti requisiti:
a) essere già presenti ed operanti nei territori dei comuni, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017;
b) nel caso di impresa iscritta al registro delle imprese, possedere una o più unità produttive in uno dei comuni;
c) nel caso di impresa non iscritta nel registro delle imprese, essere effettivamente operanti ed esercitare l’attività in uno dei comuni, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della partita IVA;
d) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;
e) non essere incorse nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
f) non essere incorse nell’applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
g) non trovarsi in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
h) in caso di delocalizzazione dell’attività, aver già effettuato la delocalizzazione in uno dei comuni.
2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», le imprese operanti:
a) nel settore della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3. Le imprese operanti nei settori di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 possono beneficiare delle agevolazioni di cui al regolamento de minimis, per programmi di investimento relativi ad attività rientranti nel campo di applicazione del citato regolamento, esclusivamente qualora per dette attività dispongano di una contabilità separata.
4. Le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, potranno accedere alle agevolazioni previste dal regolamento de minimis settore agricolo.
5. Le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, potranno accedere alle agevolazioni previste dal regolamento de minimis settore pesca. 6. Non possono accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese che:
a) hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
b) risultano in difficoltà secondo la definizione dei regolamenti di esenzione;
c) sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della medesima legge.
7. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse per attività connesse all’esportazione, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione.
Art. 6
Programmi ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di spesa non superiori a 30.000 euro:
a) fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis, in tutti i settori della produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi, commercio e turismo;
b) fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis settore agricolo nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
c) fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis settore pesca nel settore della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1379/2013.
2. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata ad un solo dei programmi di spesa, come definiti ai punti a), b) e c) del comma precedente.
3. I programmi di spesa devono essere:
a) avviati successivamente alla data della dichiarazione di inagibilità;
b) realizzati entro 18 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione di cui all’art. 11 comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse. La data di ultimazione del programma coincide con quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.
Art. 7
Costi e spese ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese di investimento, inserite nel programma di spesa presentato, sostenute a partire dalla data di avvio del programma medesimo, come individuata ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera a), della presente ordinanza.
2. Fermi i limiti previsti dal precedente art. 6, il programma di spesa di importo pari o superiore ad Euro 10.000,00 può prevedere che una quota non superiore al 50% delle spese di investimento programmate sia destinata al finanziamento del circolante.
3. Ai fini dell’ammissione alle agevolazioni le spese di investimento, regolarmente documentate, devono riferirsi ad almeno una delle seguenti voci:
a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti ivi inclusi mezzi mobili purché strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
b) beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi;
c) lavori edili di manutenzione ordinaria entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi.
4. Sono inoltre considerate ammissibili, nei limiti di al comma 2, le spese funzionali all’esercizio dell’iniziativa ammessa concernenti le seguenti voci:
a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti;
b) utenze e canoni di locazione per immobili;
c) acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata.
5. Ai fini della relativa ammissibilità, i beni cui sono riferite le spese di cui al comma 3 devono:
a) essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto;
b) essere direttamente collegati al ciclo produttivo e strettamente funzionali all’esercizio dell’attività.
c) essere nuovi di fabbrica.
6. Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell’ambito del destinatario finale, coniugi o persone legate da un rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.
7. Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di coniugio ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.
8. L’insussistenza delle condizioni di inammissibilità di cui ai precedenti commi 6 e 7 deve essere attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Le spese sono ammesse al netto dell’IVA, ove detratta o detraibile.
10. I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni devono essere effettuati in via definitiva, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, RID, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura.
Art. 8
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato senza interessi, della durata massima di 10 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, di importo pari al 100% della spesa ammissibile ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7. L’agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dalla disciplina comunitaria, ai sensi dei quali le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), di euro 200.000,00 per il regolamento de minimis, fatte salve le specifiche limitazioni dettate nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, di euro 15.000,00 per il regolamento de minimis settore agricolo e di euro 30.000,00 per il regolamento de minimis settore pesca, nell’arco di tre esercizi finanziari per impresa unica.
2. Ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Pertanto, verrà utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, costituito applicando al tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html, una maggiorazione secondo il disciplinare di calcolo del rating reso disponibile sul sito del soggetto gestore www.invitalia.it
3. Il finanziamento agevolato non è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
4. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 è rimborsato, secondo un piano di ammortamento a rate annuali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva alla conclusione del periodo di preammortamento e comunque secondo i tempi previsti dal provvedimento di ammissione di cui all’art. 11, comma 1.
Art. 9
Procedura di accesso
1. Le agevolazioni di cui all’art. 8 sono concesse alle imprese beneficiarie dal soggetto gestore sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998.
2. Le domande di agevolazione, corredate dei programmi di spesa e della documentazione indicata al successivo comma 5, devono essere presentate al soggetto gestore nei termini indicati dal Commissario straordinario con proprio provvedimento, adottato entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione prevista dal comma 2 del precedente art. 4. Il provvedimento commissariale di cui al precedente periodo viene pubblicato, oltrechè sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, anche sui siti istituzionali dei Presidenti di Regioni – Vicecommissari e del soggetto gestore.
3. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione della convenzione prevista dal comma 2 del precedente art. 4, il soggetto gestore rende disponibili, in un’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it, gli schemi e le informazioni necessarie per la presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.
4. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di cui al comma 3 secondo le modalità e gli schemi indicati. Le domande devono essere firmate digitalmente, nel rispetto di quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante e devono essere corredate della documentazione indicata nella domanda medesima. Al termine della procedura di compilazione del programma di spesa e dell’invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico.
5. Alla domanda di cui al precedente comma 4, oltre al programma di spesa, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema reso disponibile dal soggetto gestore nel sito di cui al comma 3, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante: il possesso dei requisiti di cui all’art. 5;
la concessione o l’assenza di altri aiuti, ai sensi del regolamento de minimis, del regolamento de minimis settore agricolo o del regolamento de minimis settore pesca durante l’esercizio finanziario in corso al momento della domanda ed i due precedenti;
la concessione o l’assenza di altre agevolazioni pubbliche previste a livello comunitario, nazionale e regionale, con riguardo ai medesimi costi ammissibili ai sensi della presente ordinanza;
la concessione o l’assenza, con riguardo ai medesimi costi ammissibili ai sensi della presente ordinanza, dei contributi previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
la classificazione del soggetto proponente quale micro, piccola e media impresa;
l’insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 7;
b) scheda AEDES con esito B, C o E attestante l’inagibilità, anche temporanea e/o parziale degli edifici in cui è condotta l’attività economica.
6. Il programma di spesa, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al comma 4, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, deve contenere:
a) i dati ed il profilo del soggetto proponente;
b) la descrizione dell’attività svolta;
c) l’indicazione del comune ove sarà ubicata l’attività;
d) l’indicazione del titolo di disponibilità della sede, già acquisito o da acquisire entro i termini di realizzazione dell’investimento come indicati dall’art. 6, comma 3, lettera b) della presente ordinanza;
e) la descrizione delle spese di investimento, come indicate dall’art. 7, comma 1, 2 e 3 della presente ordinanza;
f) la descrizione delle eventuali spese connesse funzionali all’esercizio dell’attività come definite dal comma 4 dell’art. 7 della presente ordinanza.
7. Nel caso in cui uno o più allegati alla domanda risultino illeggibili, errati o incompleti, il Soggetto gestore provvede a darne comunicazione all’istante a mezzo PEC assegnando un termine massimo di 10 giorni per la regolarizzazione o l’integrazione della domanda. Qualora l’istante non proceda alla regolarizzazione o all’integrazione della domanda entro il termine di cui al precedente periodo, il Soggetto gestore provvede a respingere la domanda.
8. Il soggetto gestore provvede alla valutazione dei progetti proposti secondo l’ordine cronologico di presentazione ed alla concessione dell’agevolazione entro i limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascuna Regione.
9. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 10 e 11, il soggetto gestore monitora costantemente il fabbisogno finanziario complessivo determinato dalle domande di agevolazione presentate e sospende la valutazione dei progetti proposti qualora tale fabbisogno sopravanzi significativamente le risorse finanziarie assegnate alla misura, dandone tempestiva comunicazione al Commissario straordinario e tramite il proprio sito internet, alle imprese.
10. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, le domande istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica, da parte del soggetto gestore, della capacità del proponente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.
11. Qualora le risorse finanziarie assegnate ad una o più regione eccedano i costi e le spese indicate nei programmi di investimento da realizzare nell’ambito della regione medesima ed ammissibili a finanziamento ai sensi della presente ordinanza, il soggetto gestore è autorizzato ad utilizzare detta eccedenza per la concessione delle agevolazione in favore dei programmi di investimento da realizzarsi nelle altre Regioni, non finanziati integralmente ovvero non valutati per insufficienza delle risorse disponibili.
12. Nelle ipotesi di cui al comma 11, il soggetto gestore ripartisce le risorse disponibili, sulla base di una proporzione coerente con le percentuali di cui al precedente art. 3, comma 2. Il soggetto gestore, secondo l’ordine cronologico di presentazione dei progetti, utilizza le risorse individuate ai sensi del precedente periodo per il finanziamento integrale dei progetti già valutati positivamente ed ammessi all’agevolazione e, in subordine, per la valutazione degli altri progetti proposti.
Art. 10
Istruttoria delle domande
1. Le domande di agevolazione sono presentate al soggetto gestore che procede all’istruttoria delle stesse, nell’ordine cronologico di presentazione, sulla base della verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell’adeguatezza e della coerenza del programma di spesa presentato rispetto all’attività da svolgere.
2. Fermo quanto previsto dal comma 7 del precedente art. 9, nel caso in cui le domande non soddisfino i requisiti di accesso e/o il programma di spesa presentato risulti inadeguato o incoerente rispetto all’attività da svolgere, il soggetto gestore invia, tramite PEC, all’indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di agevolazione, una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Le controdeduzioni e le eventuali osservazioni da parte dell’istante devono essere inviate tramite PEC entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. In particolare, il soggetto gestore provvede a respingere la domanda in caso di:
a) insussistenza dei presupposti soggettivi di cui all’art. 5 della presente ordinanza;
b) presentazione di programmi di spesa non aventi le caratteristiche di cui all’art. 6 della presente ordinanza;
c) indicazione di spese o di costi non ammissibili a finanziamento ai sensi dell’art. 7 della presente ordinanza;
d) superamento dei limiti previsti dall’art. 8 della presente ordinanza;
e) presentazione di domande oltre i termini di cui al comma 2 dell’art. 9 della presente ordinanza;
f) presentazione di domande secondo modalità diverse da quelle previste dal comma 4 dell’art. 9 della presente ordinanza;
g) presentazione di domande prive dei contenuti e degli allegati previsti dai commi 5 e 6 dell’art. 9 della presente ordinanza.
Art. 11
Concessione delle agevolazioni
1. Il soggetto gestore adotta il provvedimento di ammissione o di non ammissione all’agevolazione entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, dandone comunicazione all’istante tramite PEC inviata all’indirizzo indicato nella domanda di agevolazione. Il termine di cui al precedente periodo può essere sospeso, per una sola volta, nelle ipotesi di cui all’art. 10, comma 7, della presente ordinanza.
2. Il provvedimento di ammissione individua l’iniziativa ammessa e l’ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l’attuazione dell’iniziativa e per l’erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi del destinatario finale e i motivi di revoca delle agevolazioni. Unitamente al provvedimento di ammissione, il soggetto gestore provvede a trasmettere all’istante il piano di ammortamento del finanziamento e la dichiarazione, da completare a cura del beneficiario dell’agevolazione, di accettazione del provvedimento di ammissione e del piano di ammortamento del finanziamento e di assunzione di tutti gli obblighi previsti dagli articoli 13, commi 3 e 4, e 14 della presente ordinanza.
3. A pena di decadenza, il beneficiario dell’agevolazione, entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione all’agevolazione, provvede ad inviare a mezzo PEC al Soggetto gestore la dichiarazione di accettazione di cui al precedente comma 2.
4. In caso di omesso o ritardato invio della dichiarazione prevista dal comma 3, nonché in caso di invio dichiarazione incompleta, il soggetto Gestore provvede a comunicare al beneficiario l’intervenuta decadenza ed a disimpegnare le relative risorse economiche.
5. Per tutto quanto non previsto e specificamente disciplinato nel presente articolo e nei precedenti articoli 9 e 10, si applicano le previsioni della legge n. 241/1990.
Art. 12
Erogazione delle agevolazioni
1. L’erogazione delle agevolazioni avviene in un’unica soluzione mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dall’invio della dichiarazione prevista dal comma 3 del precedente art. 11.
2. Il piano di ammortamento inizia a decorrere al termine del periodo di preammortamento di cui all’art. 8 comma 1.
Art. 13
Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. Entro novanta giorni dalla conclusione del programma di spesa, il soggetto gestore, effettua il sopralluogo, verifica l’operatività dell’iniziativa finanziata e le spese rendicontate. In particolare, in sede di sopralluogo il soggetto gestore provvede a verificare:
a) l’esistenza di fatture e/o documenti di spesa aventi forza probatoria equivalente;
b) l’esistenza, la consistenza e la coerenza delle spese sostenute rispetto al programma presentato in sede di domanda di ammissione alle agevolazioni;
c) l’installazione e funzionalità dei beni (attrezzature, macchinari, impianti);
d) la correttezza delle modalità di pagamento delle spese sostenute;
e) il titolo di disponibilità della sede oggetto dell’iniziativa, regolarmente registrato, e documentazione attestante la corretta destinazione d’uso;
f) la documentazione amministrativo/contabile necessaria per lo svolgimento dell’attività.
2. Il soggetto gestore può effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati. Per ogni iniziativa finanziata, ed entro il termine di conclusione del programma di spesa, il Soggetto gestore, effettua almeno una verifica intermedia, anche mediante sopralluogo, volta a constatare lo stato di realizzazione del programma di spesa agevolato.
3. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati il soggetto beneficiario, a partire dalla data di conclusione del programma di spesa, invia al soggetto gestore, con cadenza annuale e fino al terzo esercizio successivo, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall’uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La dichiarazione contiene anche le informazioni necessarie alla richiesta della certificazione di vigenza. La mancata trasmissione di tale dichiarazione può comportare l’avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Il provvedimento di ammissione contiene specifiche indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di verifica.
5. Qualora in sede di monitoraggio le spese sostenute risultassero inferiori a quanto erogato il soggetto gestore provvede a richiede la restituzione da parte del beneficiario degli importi eccedenti.
Art. 14
Obblighi a carico dei beneficiari
1. In caso di ammissione alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza, il beneficiario è obbligato a pena di decadenza:
a) ad inviare la dichiarazione di cui al comma 3 dell’art. 11 della presente ordinanza;
b) a mantenere l’attività di impresa per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di spesa;
c) a presentare annualmente una dichiarazione attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall’uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate e contenente le informazioni per richiedere il certificato di vigenza, fino allo scadere del termine di cui al punto b);
d) a rimborsare le rate del finanziamento agevolato secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento;
e) non trasferire altrove, o alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti, beni mobili e/o i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di spesa;
f) sottoporsi ai controlli disciplinati dal precedente art. 13 assicurando la massima collaborazione per lo svolgimento degli stessi.
Art. 15
Revoca delle agevolazioni
1. Il soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni concesse, con contestuale richiesta di restituzione degli importi erogati, maggiorati delle penalità previste dall’art. 9 del decreto legislativo n. 123/98, nelle seguenti ipotesi:
a) mancata ultimazione del programma di investimento entro il termine stabilito. Nel caso previsto dal precedente periodo, il soggetto gestore dispone una revoca parziale e limitata all’entità del finanziamento afferente le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di ultimazione del programma, soltanto laddove dalle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 13 risulti che le spese sostenute entro il termine di ultimazione del programma di investimento corrispondono a quelle indicate nel programma medesimo e sono idonee a configurare gli estremi di un programma organico e funzionale;
b) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione dell’investimento. Nel caso previsto dal precedente periodo, il soggetto gestore può disporre una revoca parziale e limitata al solo importo della spesa relativa al bene od al diritto trasferito od utilizzato per finalità diverse da quelle indicate nel programma di investimenti assentito soltanto allorquando il programma di investimenti mantenga, nonostante il recupero dell’agevolazione concessa, la propria organicità e funzionalità;
c) cessazione dell’attività dell’impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all’estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all’art. 13;
e) accertamento, in sede di verifiche e/o ispezioni, della mancanza dei requisiti di ammissibilità, della non corrispondenza degli investimenti effettuati a quelli indicati nel programma assentito ovvero della sussistenza di violazioni o di gravi irregolarità nell’adempimento degli obblighi di cui ai precedenti articoli 13, comma 1, e 14;
f) utilizzo delle somme erogate per finalità diverse da quelle previste dal provvedimento di ammissione;
g) avvenuto riconoscimento, anche in data successiva alla comunicazione del provvedimento di ammissione di cui al precedente art. 11, dei contributi previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, con riguardo agli stessi costi ammissibili ai sensi della presente ordinanza;
h) qualora il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
i) qualora risulti l’effettuazione nei confronti dei soggetti beneficiari di accertamenti finalizzati all’adozione di una misura di prevenzione ai sensi del libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
j) qualora il soggetto beneficiario, i soci, le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente beneficiario delle agevolazioni siano stati rinviati a giudizio ed abbiano riportato condanne anche non passate in giudicato per i reati previsti dalla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., cui possa conseguire l’applicazione nei confronti dell’ente della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2001;
k) in caso di applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2001;
l) il soggetto beneficiario non provveda al rimborso delle rate del finanziamento agevolato secondo i termini indicati nel piano di ammortamento. Nel caso previsto dal precedente periodo, il provvedimento di revoca è adottato in caso di omessa restituzione da parte del soggetto beneficiario di almeno 3 (tre) rate, anche non consecutive, del finanziamento erogato ed è limitata alle rate del finanziamento non restituite ed ancora da restituire secondo il piano di ammortamento;
m) il soggetto beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive;
n) il soggetto beneficiario non rispetti gli obblighi di cui all’art. 14;
o) il soggetto beneficiario rinunci al finanziamento ovvero ne effettui la cessione in favore di terzi;
p) negli ulteriori casi previsti dal provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il soggetto gestore può disporre la revoca parziale dei contributi erogati, laddove ritenga che la violazione commessa dal beneficiario non pregiudichi, nel complesso, il perseguimento delle finalità dell’iniziativa ed il rispetto dei vincoli agevolativi nazionali e comunitari vigenti.
Art. 16
Cumulo degli aiuti
1. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche previste a livello comunitario, nazionale e regionale, se riguardano costi ammissibili diversi.
2. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili con altre agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali, regionali, che siano qualificate come aiuti di stato ai sensi dell’art. 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché con contributi pubblici concessi ai sensi dei regolamenti de minimis, purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuti più elevati applicabili in base ai regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.
3. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza sono altresì cumulabili con altre provvidenze pubbliche che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, comma 1, del Trattato CE.
4. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza non sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili con i contributi previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 17
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n.…
- MINISTERO degli INTERNO - Decreto ministeriale del 29 dicembre 2022 - Anticipazione ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2022, dell’IMU derivante dall’esenzione per i…
- MINISTERO dell'INTERNO - Decreto ministeriale del 28 giugno 2023 - Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU, riferito all'anno 2022, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone…
- MINISTERO dell' INTERNO - Comunicato del 9 gennaio 2023 - Anticipazione ai comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2022, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati…
- MINISTERO dell' INTERNO - Decreto ministeriale del 10 luglio 2023 - Anticipazione ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2023, dell’IMU derivante dall’esenzione per i…
- MINISTERO dell' INTERNO - Comunicato del 19 luglio 2023 - Anticipazione ai comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2023, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…