PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 25 febbraio 2022, n. 867
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell’arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019
Art. 1
1. Al fine di garantire la realizzazione dell’intervento denominato «Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della località Acquacalda a Lipari (1° e 2° Lotto)», inserito nel piano di cui all’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020, il sindaco del Comune di Lipari, individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione di tali interventi dal commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1 della medesima ordinanza, è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale n. 6203, aperta ai sensi dell’art. 7, comma 2, della citata ordinanza, risorse finanziarie pari a 2.038.000 euro, come di seguito suddivise:
a) 1.800.000 euro provenienti da risorse assegnate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del proprio decreto n. DDS/DEC/2008/0913 del 27 novembre 2008, recante «Programma di interventi a tutela dell’ambiente e della difesa del suolo nella Regione Siciliana», allocate sul capitolo n. 2805 del bilancio del Comune di Lipari;
b) 238.000 euro provenienti da risorse assegnate dal Ministero dell’interno ai sensi del proprio decreto n. 163 del 15 marzo 2004, recante «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori, ai sensi dell’art. 25, commi 7, 8, 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448», allocate sul capitolo n. 2751 del bilancio del Comune di Lipari.
2. Il Ministero dell’interno, al fine di consentire il completamento dell’intervento di cui al comma 1, è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’art. 7, comma 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020, un’ulteriore quota di risorse finanziarie assegnate con il decreto ministeriale di cui al comma 1, lettera b), pari a 762.000 euro, previa reiscrizione della medesima somma sul pertinente capitolo di bilancio 7248 – piano gestionale 85, a seguito di prelevamento dall’apposito «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale», istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Il commissario delegato, per le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, è tenuto a rendicontare ai sensi dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Rimangono fermi gli obblighi di rendicontazione al Ministero dell’interno da parte del Comune di Lipari ai sensi dell’art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.