PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 965 del 11 febbraio 2023
Prime disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria il 6 febbraio 2023
Art. 1
Iniziative urgenti di protezione civile
1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione delle misure urgenti di Protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel territorio meridionale della Repubblica di Turchia e nel territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, interviene a supporto della popolazione dei Paesi interessati dagli eventi in rassegna per garantire le attività di soccorso e assistenza, anche in raccordo con l’Emergency response and coordination center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO).
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile coordina l’invio nei territori interessati dall’evento sismico in rassegna di personale del medesimo Dipartimento, del volontariato organizzato di protezione civile, delle componenti, strutture operative e soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile, nonchè di mezzi, attrezzature e materiali, inclusi materiali sanitari e farmaci, e beni di prima necessità, individuati e autorizzati nell’ambito del Meccanismo unionale di protezione civile, ovvero in via bilaterale dalle preposte Autorità, con oneri posti a carico delle risorse di cui all’art. 5.
3. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d’urgenza e ove necessario, polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al citato comma 2, con oneri a carico delle risorse di cui all’art. 5.
Art. 2
Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile
1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell’art. 1 è corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all’art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’impiego all’estero connesso al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego.
2. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato in sede per le attività di cui alla presente ordinanza è riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal rispettivo ordinamento, entro il limite massimo di trenta ore mensili pro-capite.
3. Al fine di garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione di cui all’art. 1, comma 1, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inviato all’estero per l’impiego in attività connesse al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza previo coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, è corrisposta, su richiesta e in alternativa ad eventuali indennità ordinariamente previste dalla contrattazione collettiva di riferimento, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza che provvederanno alla relativa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile.
4. In favore delle amministrazioni di appartenenza del predetto personale è riconosciuto, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti.
5. Per l’impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di Protezione civile formalmente attivate per attività preparatorie sul territorio nazionale o per eventuali attività in loco, si applicano i benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
6. Per le organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali le regioni interessate provvedono all’istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile.
7. Per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale, il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell’ambito delle procedure di coordinamento nazionale, provvede all’istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti.
8. Il personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell’art. 1 è autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell’art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, per far fronte, in loco, a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta autorizzazione preventiva. Le spese sostenute con carta di credito o in contanti sono soggette a rendicontazione, da sottoporre ad approvazione del Capo del Dipartimento, mediante relazione sintetica delle attività espletate ed esibizione di idonea documentazione giustificativa. Qualora la condizione emergenziale dei Paesi interessati dagli eventi in rassegna non consenta di disporre di documentazione formale, la singola spesa, nel rispetto del limite massimo di euro 500 settimanali pro capite, potrà essere giustificata mediante apposita autocertificazione resa dal dipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, previa dichiarazione da parte dell’Ambasciata d’Italia nei Paesi interessati che attesti che tali tipologie di spese non sono documentabili nei Paesi in questione.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse dell’art. 5.
Art. 3
Disposizioni concernenti la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all’assistenza alla popolazione
1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’attività di assistenza alla popolazione interessata dalla situazione di emergenza, è autorizzata la donazione, in favore della popolazione interessata dagli eventi in rassegna, nell’ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento della protezione civile, di mezzi, materiali ed attrezzature necessari all’assistenza alla popolazione, inviati ai sensi del comma 2 dell’art. 1.
2. All’individuazione e donazione dei beni di cui al comma 1 si provvede con scambio di note con le autorità dei Paesi interessati, ovvero con organismi internazionali e organizzazioni non governative operanti nei territori colpiti, che possono essere accompagnate da un verbale sottoscritto al momento della consegna ovvero da altra idonea documentazione comprovante l’avvenuta consegna.
3. Al reintegro dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali di cui all’art. 1, comma 2 ed oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 5.
Art. 4
Deroghe
1. Per l’espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell’art. 1 sono autorizzati a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, art. 14;
disposizioni attuative delle norme sopra indicate strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi all’espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite delle risorse autorizzate con delibera del Consiglio dei ministri in relazione al presente contesto emergenziale.
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