Si rammenta che con l’introduzione del processo telematico anche ai ricorsi in cassazione, a partire dal 1° gennaio 2023, il controricorso andrà depositato telematicamente, senza necessità di notifica al ricorrente.
Con la riforma Cartabia è stato modificato l’articolo 370 c.p.c. Il primo comma dell’art. 370 c.p.c. statuisce che ” La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.”
L’ultimo comma dell’art. 370 c.p.c. prevede che ” Il controricorso è depositato insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.”
La suddetta disciplina trova applicazione al controricorso diretto nei confronti del ricorrente principale. Diversamente qualora il controricorrente voglia proporre impugnazione incidentale verso altra parte dovrà certamente notificare il controricorso, avendo però cura di rispettare anche il termine di 40gg.
Come statuito dalla Corte di Cassazione con l0rdinanza n. 268 depositata il 5 gennaio 2022 ha riepilogato le modalità di notifica, deposito e requisiti del controricorso in cassazione ricordando che “… nel giudizio di cassazione, il controricorso deve essere notificato alla controparte ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., non potendosi considerare sufficiente il mero deposito presso la Corte perché l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente; ne consegue che, in mancanza di notificazione, poiché l’atto depositato non è qualificabile come controricorso, all’intimato non è consentito il deposito di memorie ex art. 378 cod. proc. civ. ed è preclusa la partecipazione alla discussione orale del ricorso (Cass., sez. 3, 5 dicembre 2014, n. 25735). In difetto di notifica alla controparte, l’atto depositato dalla intimata non può essere qualificato come controricorso, in quanto il mero deposito del controricorso non è sufficiente ad attivare il contraddittorio rispetto la parte ricorrente. Invero, si è recentemente affermato che, nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall’art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l’adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis.1 c.p.c. (Cass., sez. 5, 16 giugno 2021,n. 17030).
Inoltre, per questa Corte nel giudizio per cassazione, sono necessari per l’ammissibilità del controricorso gli elementi indispensabili per la sua identificazione (l’indirizzo alla Corte, l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata) e per la validità della costituzione nel processo (la sottoscrizione di un avvocato iscritto all’albo munito di procura e l’indicazione della procura), mentre sono rimessi alla prudente valutazione della parte l’esposizione, più o meno analitica, dei fatti della causa e delle ragioni dedotte per contrastare i motivi addotti. Ne consegue che il precetto del secondo comma dell’art. 370 cod. proc. civ. (per il quale “al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile”) è sostanzialmente rispettato anche quando il controricorso non contenga l’autonoma “esposizione sommaria dei fatti della causa” (art. 366, n. 3, cod. proc. civ.), ma faccia semplicemente riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata, ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso, anche se il richiamo sia soltanto implicito (Cass., sez. L, 11 gennaio 2006, n. 241; Cass., sez. un., 4 febbraio 1997, n. 1049).
[…]
In realtà, il controricorso non deve necessariamente riportare, a pena di inammissibilità, la esposizione sommaria dei fatti di causa, ma deve invece contenere i motivi di diritto su cui si fonda, che ne costituiscono requisito essenziale a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c., richiamato dell’art. 370, secondo comma, c.p.c. (Cass., 13 marzo 2006, n. 5400).
[…]
Per questa Corte, non è ritualmente costituito, nel giudizio di cassazione, il difensore che abbia depositato in cancelleria, fuori del termine per proporre ricorso o controricorso, un “atto di costituzione”, mediante semplice mandato in calce alla copia notificata del ricorso, senza esporre argomentazione alcuna (Cass., sez. un., 22 dicembre 2003, n. 19661). …”
Facsimile di controricorso (si ricorda inoltre il rispetto sia del protocollo d’intesa del 10 marzo 2023 inerenti le regole redazionali dei ricorsi in cassazione sia del decreto del Ministro della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110)
Suprema Corte di Cassazione
Per
____________ nat____________ a ____________, il ____________, residente in ____________, elettivamente domiciliato in ____________ presso lo studio dell’Avv. ____________ dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto
Contro
___________, con l’Avv. __________________
Controricorso
Per contraddire al ricorso per Cassazione notificato il ____________ e proposto da ____________.
Fatto
Con ricorso notificato in data ____________, ____________ chiedeva alla Ecc.ma Corte di voler cassare la sentenza n. ____________, emessa dalla Corte di Appello di ____________.
A sostegno del ricorso __________ sostiene che ______
Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti ragioni:
_______ SPIEGARE LE RAGIONI PER CUI IL RICORSO PER CASSAZIONE VA RESPINTO______
-tutto ciò premesso, con riserva di ulteriori deduzioni,
Chiede
Che la Corte Ecc.ma voglia dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso proposto da ____________, avverso la sentenza n. ____________ della Corte di Appello di ____________, resa il ____________, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio.
____________ , ____________
Avv. ____________