Corte di Cassazione, ordinanza n. 268 depositata il 5 gennaio 2022 – L’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c. (art. 184-bis c.p.c., prima della legge n. 69 del 2009,) trova applicazione anche al processo tributario, ma non sussistono i requisiti della causalità e della assolutezza dell’impedimento, tali da giustificare la tardività della proposizione del ricorso originario del contribuente, nell’ipotesi di chiusura dell’ufficio postale nell’ultimo giorno utile per effettuare la notifica, a causa dello sciopero del personale, poiché – a prescindere dalla necessità che la richiesta di rimessione deve essere tempestiva, con adeguata dimostrazione dell’assolutezza dell’impedimento – , nel rito speciale tributario, il contribuente può effettuare la notifica del ricorso di primo grado mediante consegna diretta alla Agenzia delle entrate, all’impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta, ai sensi dell’art. 16, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992