ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Comunicato 22 aprile 2021
Firmato protocollo tra garante privacy e ispettorato nazionale del lavoro
Il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, e il Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, Leonardo Alestra, hanno sottoscritto oggi un protocollo d’intesa per l’avvio di una reciproca collaborazione istituzionale.
Entrambe le Istituzioni, infatti, sono chiamate ad affrontare le sfide connesse all’accelerazione dei processi di digitalizzazione dei sistemi di gestione dell’organizzazione del lavoro, della produzione e dell’erogazione dei servizi. Ciò in particolare con riferimento al sempre più frequente ricorso a modelli di prestazione “a distanza” dell’attività lavorativa (ad es. dad, smartworking) e all’adozione di strumenti tecnologici per contenere il rischio di contagio, in ambito lavorativo pubblico e privato (ad es. app da installare su dispositivi mobili indossabili o su smartphone).
Il Garante e l’Ispettorato si impegnano quindi a realizzare processi di stabile connessione tra le due istituzioni per assumere orientamenti condivisi su questioni specifiche, fornire reciproca collaborazione e attività consultiva, con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti tecnologici connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro.
Con il protocollo, che ha la durata di due anni, i due organismi si impegnano anche a organizzare incontri periodici su materie di interesse comune e a promuovere campagne di informazione e attività formative.
Allegato
PROTOCOLLO D’INTESA
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
Il presente Protocollo ha per oggetto l’attivazione di una collaborazione strategica tra le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze. Al riguardo le Parti si impegnano a realizzare processi di stabile connessione tra le due Istituzioni, al fine di assumere orientamenti condivisi su questioni specifiche, sia in una prospettiva interna di approfondimento e confronto, sia in una prospettiva esterna, implementando lo sviluppo sinergico e la coerenza delle decisioni dei due organismi.
Articolo 2
(Collaborazione e attività consultiva)
Le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione e attività consultiva sulle tematiche di rispettiva competenza, con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti tecnologici connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, anche fuori dei casi in cui è previsto un parere formale, concorrendo così all’individuazione delle soluzioni più idonee e coerenti con il quadro ordinamentale.
Articolo 3
(Incontri periodici)
Le Parti si impegnano ad organizzare incontri periodici anche a distanza, su materie di interesse comune, con cadenza almeno semestrale, volti ad uno scambio di informazioni e di esperienze, che possano valorizzare sia le competenze e i poteri del Garante sia le attività e la presenza sul territorio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Articolo 4
(Campagne di informazione)
Le Parti si impegnano a promuovere campagne comuni di informazione e azioni in materia formativa, al fine di condividere e diffondere buone prassi e prevenire trattamenti di dati personali non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati e alla rilevante disciplina nazionale di settore, e in particolare, quella in materia di controllo a distanza dei lavoratori.
Articolo 5
(Attività formative)
Il Garante e l’INL si impegnano a fornire reciproca assistenza, attraverso occasioni di aggiornamento e di approfondimento in merito alle tematiche di interesse comune, anche mediante formazione a distanza sulle tematiche oggetto del presente Protocollo e a consentire al rispettivo personale la partecipazione, anche in qualità di relatore, senza alcun onere a carico dei medesimi Enti, nel rispetto delle disposizioni applicabili (v. art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e art. 9, comma 1 del Codice etico del Garante nonché art. 8 d.lgs. 124/2004).
Articolo 6
(Durata, integrazioni e modifiche)
Il presente Protocollo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione, per la durata di due anni e potrà essere modificato o integrato d’intesa fra le Parti anche prima della sua scadenza, in ragione di ulteriori forme di collaborazione che si rendessero necessarie allo scopo di massimizzare l’efficacia e l’efficienza della collaborazione stessa.